Fallimento dell’impresa agricola

Le imprese che invece esercitano esclusivamente attività agricola di cui all’art. 2135 c.c. non sono soggette al fallimento. Tuttavia, ove l’imprenditore agricolo non rispetti i limiti fissati da questo articolo, è soggetto alla procedura fallimentare.

Giurisprudenza

Cass. Sez. I Civ. 24 aprile 2026, n. 11035 ord
Ai fini dell’esenzione dalla liquidazione giudiziale, la qualifica di imprenditore agricolo deve essere accertata in concreto e non può essere desunta dalla sola iscrizione nella sezione agricola del registro delle imprese. L’allevamento e la riproduzione di pony destinati ad attività equestre non rientrano automaticamente nell’attività agricola ex art. 2135 c.c.; spetta all’imprenditore che invoca l’esenzione dimostrare, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova, la prevalenza dell’attività agricola e la riconducibilità delle eventuali attività connesse ai presupposti di legge, restando altrimenti assoggettabile alla liquidazione giudiziale quale imprenditore commerciale.

Cass. Sez. I Civ. 14 aprile 2026, n. 9577 ord.
In tema di liquidazione giudiziale, le società costituite in forma commerciale sono assoggettabili alla relativa procedura in base al dato dell’oggetto sociale risultante dallo statuto, che rileva come criterio prevalente di qualificazione dell’imprenditore, indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’attività. Ne consegue che l’esenzione prevista per l’imprenditore agricolo non opera quando non sia dimostrato lo svolgimento in concreto di attività riconducibili all’art. 2135 c.c., ossia alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, gravando su chi la invoca l’onere di provare la natura agricola prevalente dell’attività esercitata

Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 880
L’imprenditore agricolo organizzato in forma di cooperativa è soggetto alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c. e, pertanto, non ha accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
prevista dalla L. 3/2012, in forza del divieto sancito dall’art. 6 L. 3/2012.

Corte costituzionale 26 giugno 2025, n. 87
L’art. 147 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella disciplina del fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, si applica anche alla società semplice che eserciti un’attività commerciale prevalente (quale quella ‘connessa’ all’agricoltura ai sensi dell’art. 2135, co. 3, c.c.). I soci palesi hanno diritto ad essere convocati fin dalla fase in cui viene accertata la fallibilità dell’ente, ovvero nel giudizio sul fallimento della società, e non solo in quello relativo al fallimento in estensione; in difetto, l’accertamento di fallibilità non è opponibile ai soci nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 147, salvo che abbiano già esercitato il diritto di difesa in merito.

Cass., Sez. I Civ., 3 marzo 2025, n. 5591
La strumentalizzazione della veste agricola di una società per realizzare iniziative immobiliari e finanziarie di natura commerciale, in assenza di una reale attività agricola, giustifica la dichiarazione di fallimento.

Cass. Sez. I Civ. 20 maggio 2024, n. 13997 ord.
Una società cooperativa agricola non può beneficiare del regime fallimentare speciale previsto per le imprese agricole se l’attività di allevamento di ovini e bovini non è svolta in modo prevalente rispetto all’attività connessa di trasformazione, e se non è dimostrato che i conferimenti dei soci siano prevalentemente diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. Inoltre, la perdita della condizione di prevalenza non può essere attribuita a calamità naturali o avversità atmosferiche senza prove concrete e documentate.

Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2023, n. 32977
Ai fini dell’assoggettabilità della società agricola a fallimento l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale, salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare e che si risolva nella messa a reddito professionale e organizzata di beni immobili, secondo lo schema del contratto di locazione.

Cass. civ. Sez. I Ord., 15 febbraio 2023, n. 4790
L’indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un’impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell’art. 1 l.fall., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l’intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo; l’apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell’art. 2135, terzo comma, c.c., integrato dalle previsioni della legge 20 febbraio 2006, n. 96 sulla disciplina dell’agriturismo, tenuto conto che quest’ultima costituisce un’attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l’attività agricola non può esaurirsi nell’accertamento dell’utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all’uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse

Cass. civ. Sez. I Ord., 07 febbraio 2023, n. 3647
L’esenzione dal fallimento dell’imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni per ricondurre tale attività nell’ambito di quelle connesse, di cui all’art. 2135, comma 3, c.c. e, in particolare, che essa abbia come oggetto prevalente prodotti propri e non ceduti o coltivati da terzi; l’onere della prova di tali condizioni va posto a carico di chi le invochi, in ossequio all’art. 2697, comma 2, c.c.

Cass. civ. Sez. I Ord., 24 gennaio 2023, n. 2162
Ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall’art. 2135 c.c., rilevante ai fini dell’esenzione dalla dichiarazione di fallimento, l’attività di produzione di energia mediante l’utilizzo di biomasse può essere inclusa tra le attività connesse ad attività agricola prevalente ex art 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, ove siano rispettati i limiti quantitativi dell’energia prodotta stabiliti dalla legge, dovendo comunque procedersi all’indagine sull’origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia, dovendosi così interpretare il chiaro dato letterale dell’art. 14, comma 13 quater, del d. lgs. n. 99 del 2004, che espressamente si riferisce solo alla produzione delle biomasse e non alla produzione di energia mediante biomasse.

Cass. civ. Sez. I Ord., 16 gennaio 2023, n. 1080
In caso di società nel cui oggetto sociale vi sia la limitazione all’esercizio di sola attività agricola e connesse ai sensi dell’art. 2135 c.c., la dichiarazione di fallimento, per il caso di sua insolvenza, esige la prova dell’effettiva conduzione di attività commerciale. Tale accertamento non può discendere, specie ove – come nel caso – la debitrice abbia inteso dimostrare documentalmente il prevalente utilizzo della produzione propria, dalla mera prova della cessazione dell’attività agricola. La cessione dei terreni e la venuta meno del personale addetto all’organizzazione necessaria alla coltivazione dei fondi di per sé non integrano prova di un’attività commerciale, che va invece positivamente accertata, restando ad esempio neutri elementi di fatto come gli strumenti di lavoro residui (automezzi), perché fungibili ad entrambe le attività. Opera, dunque, in tema il principio per cui la dismissione dell’originaria attività agricola non determina la possibile dichiarazione di fallimento della società insolvente se essa non abbia più svolto alcuna attività d’impresa.

Cass. civ. Sez. I Ord., 05 maggio 2022, n. 14180
Ai fini dell’esenzione dal fallimento di un’impresa, costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l’esercizio di attività commerciale, non rileva l’attività agricola effettivamente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall’imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell’esercizio effettivo dell’attività.

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 22 marzo 2022, n. 9353
L’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento postula la dimostrazione, da parte di chi la invoca, in ossequio all’art. 2697, comma 2, cod. civ. e del principio di vicinanza della prova, della sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell’ambito di cui all’art. 2135, comma 3, cod. civ., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.

Corte d’Appello Perugia Sent., 29 ottobre 2021
Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, L.F., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, L.F., costituiscono mezzo di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere tuttavia a prova legale, sicché in mancanza dei detti bilanci il debitore può dimostrare la sua non fallibilità con strumenti probatori alternativi.

Tribunale Velletri, 17 agosto 2021
L’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento deve essere dimostrata dal debitore, non già argomentando dall’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, bensì provando la sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell’ambito di cui all’art. 2135, comma 3, c.c.

Corte d’Appello Palermo Sez. III Sent., 22 luglio 2021
Ai fini dell’esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l’atteggiarsi dell’attività d’impresa svolta dal sodalizio mutualistico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente svolte, alla luce della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 228 del 2001, art. 1 senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell’effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall’art. 2135 c.c., per il riconoscimento (o l’esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento.

Tribunale Siracusa Sez. fall., 05 maggio 2021
L’art. 2545-terdecies c.c., a norma del quale sono assoggettabili al fallimento le società cooperative insolventi che svolgono attività commerciale, non si applica alle società cooperative che esercitano un’impresa sociale ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112; l’impresa sociale costituisce, infatti, un tertium genus rispetto all’impresa commerciale e all’impresa agricola e, in virtù del disposto dell’art. 14 dello stesso D.Lgs. n. 112/2017, in caso di insolvenza, essa non è fallibile ma assoggettabile unicamente alla liquidazione coatta amministrativa.

Cass. civ. Sez. I Sent., 08 novembre 2019, n. 28984
L’esenzione dal fallimento dell’impresa societaria agricola viene meno quando quest’ultima, pure trovandosi in stato di liquidazione, assuma un nuovo rischio d’impresa esercitando un’attività tipicamente ausiliaria ai sensi dell’art. 2195, comma 1, c.c.

Tribunale Mantova, 17 settembre 2019
Con il provvedimento che dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni, ai sensi degli artt. 14 ter ss., L. n. 3/2012, il giudice può autorizzare l’esercizio provvisorio della impresa (nella specie, agricola) del debitore sovraindebitato, quando dalla sua interruzione possa derivare un danno grave, indicando anche le modalità ed i limiti per lo svolgimento dell’attività.

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