Cosa accade se vi siano più proprietari confinanti coltivatori diretti che esercitano il diritto di prelazione? La giurisprudenza ha riconosciuto il diritto soltanto a colui che sia in grado di trarre, dall’accorpamento fondiario, la migliore sistemazione aziendale. Nel 2001 è, poi, entrato in vigore l’art. 7 del d.lgs 18 maggio, n. 228 che ha disposto un ordine di priorità e fissati, quali criteri preferenziali, nell’ordine: «la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa fra 18 e 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi, nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’art. 8 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999».
GIURISPRUDENZA
Cassazione Civile, Sez. III 16-03-2021, n. 7292
Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall’art. 7 della legge n. 817 del 1971, la confinanza richiesta dalla legge non deve sussistere per l’integralità del confine, essendo sufficiente che essa non sia limitata ad un solo punto e che il confine sia tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo che la legge si propone, cioè l’ampliamento delle dimensioni territoriali dell’azienda diretto coltivatrice, che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. In presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di cui all’art. 7, comma 2, n. 2, della legge n. 817 del 1971, e, ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell’esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, la scelta del soggetto preferito è compito riservato al giudice del merito, che dovrà accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla prelazione, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma ed in applicazione, inoltre, degli specifici criteri preferenziali dettati dall’art.7 del d.lgs. n.228 del 2001
Cassazione Civile, sez. III, 05-05-1990, n. 3742
Nel caso in cui il diritto di prelazione spetta a più proprietari coltivatori diretti di fondi confinanti con quello posto in vendita, e questo terreno, anche per gli impianti produttivi tecnici di cui è dotato e per le sue pertinenze, si presenti come un fondo strutturalmente unitario e comunque costituisca un’unica unità produttiva idonea nel senso indicato dall’art. 31 della l. n. 203 del 1982 non si può procedere da parte dei detti confinanti all’esercizio congiunto del diritto di prelazione (e retratto), che bensì opera in favore di uno soltanto di essi, competendo al giudice stabilire quale dei confinanti stessi debba esser preferito e ciò sulla base del metro oggettivo della maggiore attitudine a determinare un ampliamento delle dimensioni territoriali della azienda diretto-coltivatrice che meglio realizzi finalità di ricomposizione fondiaria, sviluppo aziendale e costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico, economico e della capacità; di durata.
Cassazione Civile, sez. III, 21-09-1988, n. 5184
In presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di fondi confinanti con quello offerto in vendita – aventi diritto alla prelazione o al riscatto a norma dell’art. 7 comma 2 n. 2 l. 14 agosto 1971 n. 817 – non può trovare applicazione analogica l’art. 8 comma 9 l. 26 maggio 1965 n. 590 secondo cui, nel caso di più affittuari, mezzadri o coloni coltivatori del fondo in vendita, l’esercizio della prelazione deve avvenire congiuntamente ma ciascuno di essi può esercitare il diritto separatamente dagli altri aventi titolo restando, altresì, escluso l’onere delle comunicazioni reciproche.
Cassazione Civile, sez. Unite, 18-10-1986, n. 6123
In presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di cui all’art. 7, comma 2, della l. 14 agosto 1971 n. 817. Ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto della prelazione e riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, è compito del giudice di accordare prevalenza all’uno od all’altro diritto, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma, e, cioè, l’ampliamento delle dimensioni territoriali dell’azienda diretto-coltivatrice che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Per la soluzione della suddetta confliggenza fra posizioni di diritto soggettivo, pertanto, il giudice medesimo deve prescindere dalla priorità temporale dell’iniziativa dell’uno o dell’altro confinante, come anche dalle eventuali preferenze espresse dal venditore, mentre deve valutare l’entità, le caratteristiche topografiche, fisiche e colturali dei terreni in possibile accorpamento, l’esuberanza della forza di lavoro che i confinanti siano in grado di riversare sul predio in vendita, nonché la stabilità nel tempo che l’azienda incrementanda possa assicurare, tenendo altresì conto che, in esito a tale indagine, deve ritenersi consentito, ove il terreno in alienazione sia costituito da una pluralità di poderi o di unità produttive funzionalmente autonome, anche un accorpamento per porzioni distinte in favore di più confinanti.
Cassazione Civile, sez. III, 14-12-1985, n. 6343
Nell’ipotesi di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di fondi confinanti con quello offerto in vendita non può trovare applicazione, neppure in via analogica, la disciplina del comma 9 dell’art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590, concernente ipotesi che si presentano diverse e così difettano di una “eadem ratio”. Conseguentemente la fattispecie va disciplinata a norma dell’art. 7 comma 2 n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817, che prevede il diritto di prelazione a favore del coltivatore diritto di prelazione a favore del coltivatore diretto proprietario del fondo confinante e che, malgrado la sua formulazione al singolare, attribuisce a ciascuno dei confinanti un diritto di prelazione, ed un succedaneo diritto di riscatto, separato e distinto da quelli attribuiti agli altri, sì da aversi coesistenza di più diritti, separati e distinti, e cioè che non vanno necessariamente esercitati congiuntamente, ma possono esserlo individualmente e separatamente.