Falsa demonstratio, errore ostativo o errore vizio, quali limiti alla rettifica della dichiarazione testamentaria?

Legato ed errore ostativo


A ) Non esiste alcun limite letterale all’interpretazione della volontà del testatore
Anche in presenza di espressioni chiare ed inequivoche nella scheda testamentaria, il giudice non incontra limiti interpretativi volti a rintracciare la reale volontà del de cuius.
B) In presenza di un errore ostativo, contenuto in una dichiarazione di ultima volontà, il giudice può rettificare il contenuto di un legato
Il Tribunale può interpretare il testamento ed i legati in esso contenuti quando sia evidente che il testatore è incorso in un errore ostativo, sino a ricorreggere il valore (espresso in un importo numerico) e la consistenza economica dei legati medesimi.

Tribunale Belluno, 17 ottobre 2007 – 29 gennaio 2008

1. Il caso

Una signora lascia, con disposizione testamentaria, tutto il proprio patrimonio a due sorelle ed ai cinque figli di una terza premorta. Nel contempo lega la considerevole somma di 15 milioni di franchi svizzeri a favore di tre beneficiarie. Mentre due si accontentano di ricevere 5 mila franchi svizzeri dagli eredi, che nel frattempo hanno accettato puramente e semplicemente l’eredità, la terza, invece, dopo aver ricevuto la medesima somma, agisce in giudizio pretendendo tutti i 5 milioni previsti nell’atto di ultima volontà. L’attrice invoca, a sostegno della propria domanda, l’applicazione dell’art. 653 c.c. che regola il legato di cosa determinata solo nel genere, da adempiersi anche qualora la somma indicata non si trovi nel patrimonio relitto dalla testatrice. Assume, inoltre, in via subordinata, l’applicabilità dell’art. 654, comma II, c.c., in base al quale “se la cosa si trova nel patrimonio del defunto al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova”.

Gli eredi, costituendosi in giudizio, sostengono, invece, che il legato deve essere dichiarato privo di effetto ai sensi dell’art. 654, comma I, c.c.; in via subordinata chiedono che l’atto di ultima volontà sia annullato per errore ostativo da parte della testatrice, sia perché, a loro dire, il testamento prevedeva un legato di 5 mila franchi svizzeri e non 5 milioni, sia per incapacità di intendere e di volere della de cuis.

Il Tribunale, dopo aver svolto una lunga attività istruttoria anche per ricostruire l’effettivo ammontare del patrimonio relitto, ritenendo assorbite le ulteriori domande/eccezioni formulate dai convenuti, affronta, forse per la prima volta in giurisprudenza, il tema della rettifica dell’errore ostativo contenuto nella scheda testamentaria ed afferente il quantum di un legato patrimoniale.

La Corte ritiene che, nonostante una manifestazione di volontà “indubbiamente di per sé chiara e quindi tale da non lasciare spazi alla ricerca del preciso significato da attribuire ad espressioni

equivoche”, nel caso di specie, vi sia divergenza tra la dichiarazione e la reale volontà della testatrice. L’erroneità nell’indicazione della cosa oggetto di
legato risulterebbe tanto dal testamento, quanto da elementi extratestuali, comunque relativi alla de cuius. In primo luogo, la manifesta sproporzione dell’attribuzione patrimoniale (oltre 3 milioni di Euro del 1992 per ciascuno dei tre legati) rispetto alla consistenza di quanto relitto (circa 500.000 Euro) si porrebbe in contraddizione con la volontà della testatrice di lasciare tutti i suoi beni, al netto dei legati, ai parenti. L’errore nella indicazione numerica dell’importo dei legati sarebbe, inoltre, evidenziato da un uso non appropriato della lingua italiana, da incertezze sintattiche e grammaticali, nonché dalla confusione ingenerata dal possesso di conti bancari in parte in lire italiane, in parte in franchi svizzeri. Il Tribunale di Belluno, animato da esigenze equitative che altrimenti sarebbero rimaste insoddisfatte se l’interprete si fosse limitato ad una lettura testuale della scheda testamentaria, corregge l’importo del legato, ricorrendo, per emendare un errore – giudicato non certo ma (soltanto) “verosimile” – ad alcune argomentazioni, di fatto e di diritto, non del tutto condivisibili. Mentre le seconde saranno analizzate nei paragrafi seguenti, non convince, tra le prime, il richiamo al comportamento tenuto dalle altre due legatarie (che avrebbe dovuto lasciare del tutto indifferente la Corte) o il paragone con l’errore commesso da molti cittadini italiani che hanno confuso, nel passaggio dalla lira all’euro, milioni di euro in milioni di lire. Il parallelismo non appare consono poiché il franco svizzero, che nel 1994 valeva circa 1.230 lire, non ha mai avuto un cambio fisso con la nostra valuta, talché oggi vale circa 0,63 Euro.
Una volta entrati nell’ottica dell’errore ostativo, alquanto arbitraria pare, infine, la rettifica da 5 milioni a 5 mila franchi svizzeri. Non sarebbe stato altrettanto rispettoso dei principi enunciati nella sentenza l’attribuzione di un legato di 50.000 franchi svizzeri, pari a circa 60.000.000 di Lire? Con quest’ultima interpretazione, altrettanto discutibile e creativa, la de cuius sarebbe, infatti, apparsa più generosa nei confronti dei legatari, assicurando nel contempo agli eredi un patrimonio netto di oltre 400.000 Euro.

2. Il legato pecuniario è un legato generico

Il legato è quella disposizione (a causa di morte) a titolo particolare con cui il testatore attribuisce ad un soggetto nominativamente indicato o da scegliersi in una cerchia predeterminata di persone, singoli beni o diritti esplicitamente considerati (art. 588 c.c.)1. In alcuni casi e specialmente nei legati ad effetti obbligatori (ad es. di cosa generica, di alimenti, di rendita vitalizia, ecc.) l’equiparazione tra legato e successione a titolo particolare appare, però, inadeguata in quanto il beneficio non deriva immediatamente dalla posizione giuridica del disponente. Esso consiste, invece, in un diritto di credito, che nasce dal testamento, a carico dell’onerato. Si pensi al legato “di genere”2, disciplinato in due diverse norme, a seconda che il testatore disponga che la cosa debba essere individuata esclusivamente tra quelle dello stesso genere appartenenti al suo patrimonio (art. 654 c.c.) ovvero anche fuori di questo. In quest’ultima ipotesi, l’art. 653 c.c. dispone che è “valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n’era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte”3. L’erede onerato è tenuto, in ogni caso, a procurarsela, allo scopo di adempiere ai propri obblighi. Vi è obbligato come lo è per i debiti del de cuius ed in caso di accettazione pura e semplice (come nell’ipotesi in commento) tale obbligo si estende ultra vires, dovendo egli rispondere con tutto il patrimonio personale. Va aggiunto che oggetto del legato di genere possono essere non solo i beni mobili ma anche gli immobili, purché la descrizione del genus sia chiara e precisa.

Passando alla seconda ipotesi, contemplata dall’art. 654 c.c., qualora risulti chiaramente4 che il testatore ha inteso riferirsi ad una cosa sua particolare ovvero ad una determinata solo nel genere che deve essere presa dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova5 nel patrimonio del testatore al momento della sua morte6. Si tratta, dunque, di un caso di inattuabilità del legato, anche se gli interpreti si esprimono in termini di invalidità totale o parziale della disposizione7, ravvisandovi in sostanza una nullità8. Se, invece, il bene si trova, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità rinvenuta (art. 654, comma II, c.c.)9.

La dottrina prevalente10 sostiene che, oltre al legato disciplinato dall’art. 653 c.c. anche quello di cosa generica da prendersi dal patrimonio ereditario vada inquadrato in chiave di obbligatorietà, in quanto la proprietà si trasmette soltanto con l’individuazione da parte della persona cui è affidata la scelta11. Per far valere il proprio diritto di credito, il legatario ha interesse ad accertare, attraverso la ricostruzione dell’asse ereditario, la consistenza del patrimonio del testatore all’epoca della morte, promuovendo le azioni dirette alla declaratoria di invalidità degli atti di disposizione dal medesimo compiuti. La giurisprudenza gli riconosce, ad esempio, la legittimazione a proporre l’azione di nullità – per difetto di requisiti di cui all’art. 782 c.c. – della donazione, effettuata dal de cuius, avente ad oggetto il bene legato12 ovvero quella di annullamento prevista dall’art. 428 c.c.13.

Rientra nell’ambito del legato di cosa generica anche quello pecuniario, ossia quella disposizione a titolo particolare che preveda la corresponsione di una somma di denaro al beneficiario14. Anche se non si rinvenga liquidità nell’asse ereditario, l’onerato sarà, pertanto, tenuto ad eseguire il pagamento con il suo patrimonio, salva, ovviamente, la previsione dell’art. 654 c.c15.

3. Criteri di interpretazione del testamento

Uno degli aspetti più critici nell’interpretazione del testamento16 riguarda l’applicabilità, all’atto di ultima volontà, dei canoni ermeneutici previsti dal codice civile in materia contrattuale. La dottrina appare divisa tra due posizioni quasi opposte: da una parte l’opinione di inapplicabilità tout court degli artt. 1362 e ss.17, dall’altra quella favorevole ad un richiamo, per analogia, di questa disciplina, se pur con gli opportuni limiti per le norme incompatibili con la natura di negozio mortis causa (artt. 1366, 1368, 1370 c.c.)18. La seconda soluzione incontra il pacifico favore della giurisprudenza19 che ribadisce come l’interprete debba assicurare il massimo rispetto per la volontà effettiva del de cuius20, tenendo conto che, a differenza di quanto accade per i contratti, la posizione dei terzi e il loro possibile affidamento sono assolutamente irrilevanti21. Ciò determina, quindi, un’inversione dell’importanza delle regole ermeneutiche: l’indagine non deve basarsi soltanto sui criteri oggettivi tipici del contratto ma anche e soprattutto su principi interpretativi “soggettivi, storici e ricognitivi” (artt. 1362-1365 c.c.) che valorizzino l’effettivo intendimento del dichiarante22.

Dottrina23 e giurisprudenza24 ritengono, dunque, che per ricostruire la mens del testatore si possa leggere “al di là” della mera dichiarazione di volontà, del rigoroso formalismo del negozio, della letteralità delle espressioni in concreto usate, potendo attingere anche da elementi extratestamentari25.

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Poiché testatore non è più in grado di fornire chiarimenti e delucidazioni in ordine alla sua effettiva volontà, né il negozio è ulteriormente rinnovabile, l’interpretazione, di natura essenzialmente individuale, può fondarsi su elementi inerenti la sua persona che possano chiarire non solo le ragioni ed il contenuto della disposizione ma anche i fini con essa perseguiti26. Mi riferisco alla mentalità del testatore, alla sua cultura, al suo ambiente di vita27, al grado di parentela tra il de cuius ed i chiamati ed al valore da lui attribuito a tali rapporti, al suo modo di esprimersi e pensare, alla padronanza del linguaggio ed, infine, alle circostanze accidentali del caso concreto28.

Una volta acclarata la possibilità di ricorrere a questi indici esterni, occorre stabilire se vi siano limiti a tale indagine e quali siano. Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale29 e dottrinario30, l’indagine extra testamentaria è praticabile solo nell’ipotesi in cui le parole del testatore siano “ambigue e non chiare”, “contraddittorie o insufficienti”, tali da non consentire di individuare con certezza la reale volontà del testatore31. Secondo questo orientamento si può, quindi, dar corso all’interpretazione soggettiva solo nel caso di equivocità delle espressioni usate poiché esiste una gerarchia tra le fonti che vede la preminenza di quelle oggettive32. L’indirizzo contrario33 sottolinea, invece, come non vi sia traccia, nel nostro ordinamento, di un ordine di importanza tra le fonti interpretative; ricorda, inoltre, che la mancata necessità di tutelare l’affidamento dei terzi comporta la prevalenza di un’interpretazione soggettiva anche quando il testamento sia chiaro e non equivoco34. A mio parere, questa seconda soluzione è corretta se non devia dalla regola secondo cui la volontà deve risultare dal testamento e non si può ricercare altrove, mentre i mezzi per l’interpretazione del testo possono essere tratti anche aliunde. In altre parole, anche la volontà più sicura deve rimanere senza effetto quando non trovi adeguata espressione nelle forme testamentarie35. Il ricorso ad elementi esterni alla scheda testamentaria è possibile solo se è diretto ad interpretare le disposizioni di ultima volontà, non certo per integrare il testamento attraverso una ricostruzione di quella che avrebbe potuto essere la volontà del de cuius rispetto a beni o situazioni giuridiche del tutto trascurate nella redazione della scheda. Se la volontà deve sempre trovare “adeguata espressione nelle forme testamentarie”36, pena l’impossibilità di produrre il benché minimo effetto, nella ricerca del suo significato l’interprete potrà e dovrà immedesimarsi nel testatore e attribuire alle parole contenute nella scheda il significato con il quale il de cuius le ha adoperate37. Nulla impedisce, però, di utilizzare elementi estrinseci per determinare, anche allontanandosi dal significato di un testo (apparentemente) chiaro ed univoco, l’effettiva portata delle disposizioni testamentarie. Così operando nulla si aggiunge alla volontà manifestata letteralmente, ma semplicemente si tenta di cogliere la reale intenzione del de cuius38. Nella lettura dell’atto di ultima volontà è preferibile attribuire ai termini non il significato comune e corrente (come avviene per i contratti), ma quello (concreto e soggettivo) in cui li intendeva il dichiarante39. In ossequio al principio del favor testamenti, l’eventuale scarsa padronanza di linguaggio del testatore non può, pertanto, trasformarsi, in sede interpretativa, nella violazione della sua volontà.

Al fine di riconoscere se qualche espressione è usata con un significato diverso da quello tecnico e letterale40, la scheda testamentaria va esaminata nella sua globalità e non limitandosi a ciascuna singola disposizione41, In questo modo è possibile dare un significato a termini impropri e inadeguati che non trovano riscontro nell’accezione comune.

La giurisprudenza chiarisce, inoltre, che tale interpretazione è possibile solo quando è evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che le parole sono state utilizzate in senso diverso, “purché non contrastante ed antitetico” e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius42. Non è, però, possibile dar luogo ad un’interpretazione evolutiva, talché la volontà da ricercare non è quella generica del testatore, ma quella che aveva al momento della redazione dell’atto. La stessa interpretazione autentica, contenuta in un atto del testatore che non sia un nuovo testamento, non è vincolante per l’interprete, proprio perché questi è chiamato ad indagare non sulla volontà del defunto, ma sulla volontà che egli ha espresso in un determinato atto43. In nessun caso si possono trarre prove da elementi estranei al testamento, per dare efficacia ad una volontà non manifestata o contraria a quella che appare dalla scheda.

4. L’errore ostativo nelle dichiarazioni di ultima volontà

L’interprete, che di regola non può oltrepassare i confini assegnati al suo compito, ha la facoltà di correggere il testo della formula testamentaria quando l’indicazione o la descrizione della cosa che forma l’oggetto della disposizione o della persona chiamata all’eredità o beneficiaria del legato sia stata fatta in modo scorretto44. La rettifica è possibile, a norma dell’art. 625 c.c., solo quando dal contesto del testamento o “altrimenti”(ricorrendo cioè ad elementi estranei alla dichiarazione)45 risulta in modo “non equivoco” quale persona il testatore voleva nominare o “è certo” a quale cosa voleva riferirsi. Tradizionalmente la norma contenuta nell’art. 625 c.c. è compendiata nel brocardo falsa demonstratio non nocet 46 anche se, come vedremo, si distingue nettamente dal concetto e dalla disciplina della falsa demonstratio in diritto romano. Nel linguaggio delle fonti, infatti, demonstratio non ha il significato generico di “indicazione o dichiarazione”, bensì quello stretto e tecnico di “un’indicazione o un’insieme di indicazioni diverse dal nome, che servono a descrivere una persona o una cosa”47. Se la demonstratio attribuisce erroneamente una qualità o una collocazione spazio-temporale ad una persona o ad una cosa già identificata da altri elementi della dichiarazione, quali il nome o altri attributi aventi sufficiente valore connotativo (che sono esatti), la falsità risulta dalla stessa dichiarazione, fondandosi su un rapporto di contraddizione con gli enunciati che determinano il destinatario o l’oggetto della disposizione. E, poiché, in questo caso, ha carattere accessorio, la demonstratio è superflua (in altre parole l’errore non è essenziale), talché viene ritenuta innocua ed irrilevante. Falsa demonstratio non nocet è, pertanto, una regola formale in virtù della quale viene eliminata, dal contenuto della dichiarazione, una parte aggiuntiva contraddittoria con le enunciazioni della parte essenziale48. Una regola analoga era dettata nel caso di vera demonstratio, accompagnata da falsa denominazione (error in nomine); l’errore è innocuo perché accede ad un’indicazione o descrizione da sole sufficienti ad individuare la persona o la cosa che il testatore si è rappresentato.

Secondo un primo orientamento49, che rispetta il rigoroso significato del termine latino, la portata dell’art. 625 c.c. è limitata al solo error in demonstratione. Tale fattispecie ricorre, ad esempio, quando la persona istituita erede o legataria sia indicata con un nome, una denominazione o una qualifica erronea, ma, comunque, sia indubbiamente riconoscibile, perché esattamente individuata in base al rapporto di parentela. Lo stesso caso ricorre quando il nome è esattamente individuato mentre l’errore cade nell’indicazione della parentela50.

Passiamo all’interpretazione fornita da altra dottrina51, la quale estende (certamente in modo indebito rispetto alle radici storiche)52 il concetto di falsa demonstratio53 all’errore nella dichiarazione nel senso tecnico di cui all’art. 1433 c.c.. Questa soluzione, a mio parere più corretta ed aderente al significato letterale della norma, attribuisce all’art. 625 c.c. un più ampio ambito, tale da contemplare anche i casi di errore ostativo54 sull’identità della persona o della cosa55. In altre parole, essa ipotizza una divergenza tra la persona o la cosa che il testatore si è (esattamente) rappresentato e l’indicazione o la descrizione risultante dalla dichiarazione. Ciò può dipendere da una scelta errata dei mezzi espressivi o dall’ignoranza del linguaggio, determinata da distrazione, lapsus ovvero falsa rappresentazione del nome o di circostanze di fatto o di diritto. Questi elementi inducono il testatore ad attribuire ad una certa locuzione un’estensione minore o maggiore di quella di cui è in realtà dotata56. La disposizione consente, pertanto, all’interprete di intervenire anche quando manchi una volontà corrispondente alla dichiarazione, quando, cioè la denominazione erronea non sia aggiuntiva o superflua, ma elemento che individua l’onerato o l’oggetto del lascito. In tal caso l’errore è essenziale (art. 1428 c.c.) ed è sempre rilevante, perché non vi è il problema della riconoscibilità da parte “dall’altro contraente”57, stante l’assenza di controinteressati nel negozio di ultima volontà. Sotto il profilo ermeneutico non vi è, dunque, esigenza di tutelare l’altrui affidamento.

Di regola, l’errore produrrebbe l’annullabilità del negozio58, ma in questa ipotesi, esso “viene riparato”59, dando efficacia ad una disposizione che in realtà non appare dichiarata. Quando, invece, non è possibile una sua correzione, torna ad operare l’art. 624, comma I, c.c., la cui formulazione è idonea a ricomprendere sia l’errore motivo che l’errore ostativo, in considerazione della equiparazione quoad effectum delle due figure disposta dall’art. 1433 c.c.

Le due teorie esposte presentano un’ulteriore differenza. La dottrina, che generalmente limita la portata dell’art. 625 c.c. ai casi di error in demonstratione, ritiene che la norma ben poco aggiunga ai risultati che si possono ottenere con l’interpretazione soggettiva adeguatrice o correttiva60. Come abbiamo già visto esaminando l’art. 1362 c.c., se l’intenzione è stata tradita dalla formula, la prima non viene frustrata, mentre la seconda viene corretta (cd. principio di prevalenza dell’intenzione del dichiarante sulla lettera della dichiarazione)61. La norma è, pertanto, concepita per riconoscere, attraverso un normale procedimento interpretativo, chi è il vero destinatario o quale è il reale contenuto della disposizione62. L’accenno a circostanze estranee al contesto del testamento, contenuto nell’art. 625 c.c., non varrebbe, dunque, a giustificare un arricchimento delle disposizioni testamentarie; le disposizioni estranee al contesto del testamento non autorizzerebbero a dar vita ad una volontà “puramente psicologica”63 che non si è espressa nella dichiarazione64, ad una volontà, cioè che sia oltre la forma o addirittura contraria alla manifestazione. In conformità alla disciplina generale in tema di interpretazione del contratto, le circostanze estranee al testamento e lo stesso comportamento del testatore possono essere utilizzati come materiale, non come oggetto di interpretazione65. In questo filone interpretativo si colloca l’unico precedente giurisprudenziale: una recente ordinanza66, emessa all’esito di un procedimento cautelare, che ritiene ammissibile un’interpretazione antiletterale del testamento quando sia evidente, alla stregua dell’interpretazione soggettiva, che il testatore è incorso in un errore ostativo (o meglio, in una falsa demonstratio)67.

ultime volonta

Secondo la dottrina68 che abbraccia il concetto ampio di falsa demonstratio sarebbe possibile riparare anche l’errore ostativo sostituendo al contenuto della disposizione testamentaria, come risulta dal significato oggettivo della dichiarazione, la volontà reale del testatore che si può desumere da univoci indici extratestuali di valutazione69. L’interprete sarebbe, pertanto, autorizzato a ricostruire l’effettiva volontà del testatore, anche se essa non è riconducibile nell’ambito del tenore formale della dichiarazione o addirittura è in radicale contrasto con il significato oggettivo di essa. L’unico limite alla realizzabilità dell’intento sarebbe costituito dalla reale impossibilità di determinare a quale persona o cosa il soggetto intendesse effettivamente riferirsi70.

Secondo la medesima dottrina non è esatto affermare che l’art. 625 c.c. stabilisce una regola interpretativa già implicita nel canone dell’interpretazione soggettiva fissato dall’art. 1362 c.c., in quanto l’interpretazione soggettiva consentirebbe soltanto di individuare l’errore che ha falsato la dichiarazione, ma non sarebbe in grado di rettificare la dichiarazione71. In sostanza, il “non limitarsi soltanto al senso letterale delle parole” dell’art. 1362 c.c., non autorizza ad attribuire alla dichiarazione, in base ad elementi extratestuali, un significato privo di ogni congruenza con il testo72. In tale prospettiva – fatta propria dal Tribunale di Belluno, in commento, ma non condivisa dallo scrivente – l’art. 625 c.c. non sarebbe un’esplicazione analitica dell’art. 1362 c.c. ma una sua estensione e completamento, poiché la correzione prevista dalla norma implica un’attività di sostituzione, che sarebbe operazione estranea al concetto di interpretazione. L’art. 625 c.c. sarebbe un superamento dell’attività interpretativa; in sostanza, una norma eccezionale che rappresenterebbe una deroga al principio di solennità della dichiarazione73 e svincolerebbe l’interprete dal principio ermeneutico generale per cui i dati linguistici del testo segnano il limite estremo delle varianti di significato ammissibili.

Sul punto del dato letterale, vorrei chiarire che la libera ricerca della mens testantis deve, comunque conciliarsi con il significato ascrivibile ai segni grafici, altrimenti la forma diventerebbe un supporto privo di ogni rilievo ed, in un negozio solenne quale il testamento, si annullerebbe quel minimo grado di sicurezza del significato del testo, la cui stabilità è assicurata proprio da tale formalismo74.

In ogni caso, prescindendo dal tema volontà/forma, anche gli autori che contemplano nella fattispecie normativa un’ipotesi di errore sull’identità75, escludono che l’art. 625 c.c. si possa spingere fino a dare effetto ad una volontà meramente ipotetica, come accadrebbe nel caso in cui il testatore si rappresentasse una persona o una cosa scambiandola per un’altra (e non semplicemente sbagliandosi sul suo nome o su una sua qualità/attributo)76. Se, ad esempio, il testatore vuole beneficiare la persona indicata (Tizio), perché le attribuisce erroneamente l’identità di un’altra persona (Caio), la volontà di istituire Caio è ipotetica77 ed è “un futuribile” sostenere che essa si sarebbe formata se il testatore non lo avesse scambiato con Tizio. In tali ipotesi, dunque, non vi è una divergenza tra il pensato ed il dichiarato ma un vero e proprio errore-vizio nel processo psicologico di formazione della volontà. L’errore nell’identità è emendabile solo se il termine viene utilizzato in senso proprio come error in corpore hominis vel rei, ma non quandosi risolve in un errore-vizio che attiene alla fase formativa della volontà78. Il concetto è ben evidenziato da un’autorevole dottrina79, secondo la quale si ha superamento della funzione interpretativa “laddove si corregga un concetto, una rappresentazione che emerge dal dato letterale, rifacendosi a dati mentali non calati nel testo”; la facoltà di emendare, consentita dall’art. 625 c.c., è permessa solo quando “l’errore incid(a) sulla fase esecutiva dell’espressione, non quando abbia una radice psicologica: diversamente ragionando vi sarebbe il sostanziale riconoscimento di una volontà ipotetica”.

Esaminando, infine, gli errori che cadono sulla cosa oggetto della disposizione, dopo aver ricordato che l’art. 625 c.c. ritiene che per correggere l’errore è necessario che “sia certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi”, bisogna operare una distinzione. Se l’errore cade su un elemento non essenziale (errore nella denominazione), la disposizione è valida anche se manca la certezza richiesta dall’art. 625 c.c.; diversamente, bisogna raggiungere tale certezza80. Nel caso della sentenza in commento, che ha per oggetto una cosa generica – il denaro -, l’error in quantitate è essenziale, perché l’indicazione della quantità soddisfa l’esigenza di determinare l’oggetto della prestazione e, non rappresenta, invece, un attributo di una res già sensibilmente conosciuta e determinata81. L’errore (se di errore si tratta) è caduto, quindi, sull’identità dell’oggetto della prestazione82 e sulle qualità essenziali della cosa. In assenza di una certezza è, quindi, meramente arbitraria qualsiasi diversa attribuzione patrimoniale compiuta dal giudice.


Il testo integrale della nota a Tribunale Belluno, 29 gennaio 2008 è pubblicato su Famiglia, Persone e Successioni, 2008, fasc. 12, pagg. 996-1007.

Autore: Francesco Tedioli

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