Cancellazione delle società dal registro delle imprese e successione nel processo pendente
La Suprema Corte, con due sentenze a Sezioni Unite del 12 marzo 2013, si è pronunciata sugli effetti della cancellazione delle società dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495 c.c., ed ha fissato i seguenti principi di diritto:
- la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne comporta sempre l’irreversibile estinzione, indipendentemente dall’esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti;
- per ragioni di ordine sistematico, desunte anche dal novellato art. 10 l. fall., la stessa regola è applicabile anche alle società di persone. Queste ultime si differenziano da quelle di capitali solo per il fatto che l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella non ha efficacia costituiva, ma ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria. Esclusivamente la dimostrazione di un fatto dinamico – la società, dopo l’avvenuta cancellazione, ha continuato ad operare e ad esistere – può superare la presunzione di estinzione. In altre parole, la “resurrezione” del soggetto estinto può avvenire soltanto a fronte della prova che la società abbia continuato la propria attività d’impresa (assumendo nuovi debiti e generando nuovi rapporti).
- Poiché con l’estinzione dell’impresa non vengono meno i debiti sociali ancora insoddisfatti, dopo la cancellazione della società, i creditori possono far valere le proprie pretese (solo) nei confronti degli ex soci: illimitatamente contro quelli delle s.n.c. (ex art. 2312 c.c.) e contro gli accomandatari delle s.a.s.; sino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (ed in proporzione alla rispettiva quota di riparto) nel caso di società di capitali;
- L’art. 2495 c.c. prevede una “chiamata in responsabilità dei soci”, con la conseguenza che i debiti insoddisfatti non si estinguono, ma si trasferiscono loro, in forza di un meccanismo di tipo successorio, sia pure sui generis.
Il saggio offre una lettura critica alla soluzione adottata, propendendo, invece, per la teoria/soluzione dell’estinzione liquidatoria, secondo cui la cancellazione della società estingue la res litigiosa, con onere dei creditori sociali preteriti di agire contro i soci per un titolo nuovo, qual è l’ingiusto arricchimento o la lesione revocatoria.
- 1.Premesse
- 2. Principi di diritto di portata sostanziale incontestati
- 3. Critiche alla teoria dell’estinzione liquidatoria
- 4. Prevale la teoria dell’estinzione successoria
- 5. Indici testuali a sostegno della ricostruzione accolta
- 6. Le sopravvivenze e sopravvenienze attive
- 7. Effetti processuali dell’estinzione. L’interruzione e la riassunzione. Validità o meno della notifica dell’impugnazione al procuratore costituito nel grado precedente
- 8. Successione dei soci e titolo esecutivo contro la società di persone estinta
- 9. Inefficacia nei confronti dei soci del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società di capitali
1.Premesse
In un recente saggio, pubblicato su questa Rivista1, ho sostenuto, confortato da autorevole ma isolata dottrina2, che la cancellazione di una società dal registro delle imprese produce sempre l’estinzione del processo di cui essa sia parte, per cessazione della materia del contendere. Teoria definita estremamente draconiana perché la società si comporterebbe, nel corso del giudizio, come il “gatto del Cheshire” in “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie”. Essa apparirebbe e scomparirebbe all’improvviso, alla bisogna, costringendo gli interessati a pro- porre una nuova azione, con conseguente perdita degli effetti sostanziali della domanda già svolta nei confronti della società estinta e «spreco di attività processuale»3. Alle critiche è seguito l’invito ad adottare una soluzione più attenta alle conseguenze pratiche, che salvaguardi «le posi- zioni di tutte le parti processuali», nel rispetto dei principi di ragionevolezza, effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di difesa an- che dei creditori della società cancellata4.
Proprio a garanzia di queste esigenze, la Corte d’appello di Milano5, nell’aprile dell’anno scorso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c., perché tali norme non prevedono che, in caso di estinzione della società, il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato6. La ravvisata impossibilità di identificare un successore nel processo e nella res litigiosa violerebbe i principi di uguaglianza, del giusto processo e del diritto alla difesa.
In attesa che si pronunci la Corte Costituzionale, sono intervenute le Sezioni unite, con due sentenze gemelle7 redatte da autorevolissimo estensore8. Nei paragrafi seguenti, senza ripercorrere l’intenso dibattito dottrinale e la pregressa giurisprudenza9, verificherò l’idoneità della soluzione adottata a risolvere le numerose questioni originate dallo scarno tessuto normativo.
2. Principi di diritto di portata sostanziale incontestati
Punto di partenza dell’articolato percorso ermeneutico sono i principi di diritto enunciati nelle note sentenze del febbraio 201010, che vengono integralmente riconfermati nelle nuove pronunce. In particolare:
a) la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese ne comporta sempre l’irreversibile estinzione, indipendentemente dall’esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici ancora non definiti11;
b) per ragioni di ordine sistematico12, desunte anche dal novellato art. 10 l. fall., la stessa regola è applicabile anche alle società di persone13. Queste ultime si differenziano da quelle di capitali solo per il fatto che l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella non ha efficacia costituiva, ma ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria.
Sul significato e sulla portata della locuzione “prova contraria” intervengono i primi utili chiarimenti.
Nonostante l’ormai indiscutibile equazione tra “cancellazione” ed “estinzione”, parte della dottrina afferma che il permanere di un rapporto giuridico sub iudice (inteso come un processo pendente su un credito o su un elemento dell’attivo sociale) dimostrerebbe l’illegittimità della cancellazione, perché la liquidazione non è stata regolarmente completata ex art. 2492 c.c. La stessa dottrina elabora, quindi, la proposta di disapplicare, nei processi in corso, la cancellazione della società14.
Secondo la Suprema corte la prova contraria, invece, non può vertere sulla presenza di rapporti sociali non ancora definiti, perché la soluzione condurrebbe ad un risultato sostanzialmente identico alla situa- zione preesistente la riforma societaria15. Solo la dimostrazione di un fatto dinamico – la società, dopo l’avvenuta cancellazione, ha continuato ad operare e ad esistere – può superare la presunzione di estinzione.
La soluzione adottata16 uniforma, peraltro, la disciplina comune a quella speciale fallimentare, ove le sopravvenienze attive e passive o la pendenza di processi non incidono sulla decorrenza del termine annuale entro il quale è possibile dichiarare il fallimento di un impresa cancellata (art. 10, 1º comma, l. fall.). In specifiche ipotesi17, il creditore può dimostrare che «il momento dell’effettiva cessazione dell’attività» imprenditoriale è diverso e successivo rispetto a quello della cancellazione. La “presunzione” di estinzione (art. 10, 2º comma) può essere superata solo provando che il debitore ha continuato ad esercitare l’attività d’impresa. In questa fattispecie, al pari di quella esaminata dalla Suprema Corte, l’estinzione non è, dunque, impedita dall’esistenza di un debito o di un rapporto giuridico non definito.
Sempre in quest’ottica, le Sezioni unite escludono che i creditori possano proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione (ex art. 2492, 3º comma, c.c.)18, facoltà peraltro, ammessa (incidenter tantum) in un proprio precedente orientamento19.
L’unica opzione possibile è la cancellazione (dell’iscrizione) dell’e- vento estintivo ex art. 2191 c.c.20, se tale formalità «è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge». Con tale locuzione non si intendono la persistenza, la scoperta, l’insorgenza di poste attive o debiti e l’ipotesi in cui la cancellazione sia stata richiesta prima che le operazioni di liquidazione si siano concluse (come sostenuto da una parte minoritaria della dottrina21 e recenti pronunce giurisprudenziali22 anche di legittimità23).
La “resurrezione” del soggetto estinto può avvenire soltanto a fronte della prova che la società abbia continuato la propria attività d’impresa (assumendo nuovi debiti e generando nuovi rapporti)24.
c) Poiché con l’estinzione dell’impresa non vengono meno i debiti sociali ancora insoddisfatti, dopo la cancellazione della società, i credi- tori possono far valere le proprie pretese (solo) nei confronti degli ex soci25: illimitatamente contro quelli delle s.n.c. (ex art. 2312 c.c.) e contro gli accomandatari delle s.a.s.26; sino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (ed in proporzione alla rispettiva quota di riparto) nel caso di società di capitali.
3. Critiche alla teoria dell’estinzione liquidatoria
Quanto agli effetti della cancellazione sui rapporti pendenti (specialmente sull’accertamento/soddisfacimento delle passività non liquidate), la Corte si associa alle critiche mosse contro la teoria dell’estinzione liquidatoria27. Tale posizione interpretativa, accolta anche dallo scrivente, ritiene che la cancellazione della società estingua la res litigiosa, a titolo di liquidazione, con onere dei creditori sociali preteriti di agire contro i soci per un titolo nuovo, qual è l’ingiusto arricchimento o la lesione revocatoria. Come già anticipato, gli effetti processuali che ne derivano sono drastici, in quanto l’estinzione non successoria28 implica la chiusura in rito del giudizio di cui era parte la società e la necessità di instaurare una nuova causa nei confronti dei soci. Questa azione auto- noma spettante ai creditori insoddisfatti ha, rispetto a quella svolta contro la società, fattispecie costitutiva29, causa petendi30, obiettivo conseguibile31, modalità di attivazione e di gestione32 profondamente diverse. Il processo non viene interrotto, ma dichiarato estinto, sicché non è possibile la sua riassunzione o la prosecuzione da parte dei soci, o nei loro confronti, né spiega alcun effetto l’omessa dichiarazione dell’evento da parte del procuratore della società.
La Corte ritiene tale impostazione, nella sua assolutezza, incompatibile con l’effettività del diritto di azione ex art. 24 Cost.33 e fonte di un ingiustificato sacrificio per i creditori. Se l’art. 2495 c.c. ponesse, quale condizione per agire contro i soci, l’introduzione di una diversa e autonoma domanda rispetto a quella già formulata contro la società, il di- ritto di difesa dei creditori verrebbe vulnerato. Sarebbe, infatti, necessario «riprendere il giudizio da capo, con maggiori oneri e con il rischio di non riuscire a reiterare le prove già espletate».
4. Prevale la teoria dell’estinzione successoria
Le S.U. sposano, quindi, l’opposta teoria dell’estinzione successoria, superando (a parere dell’estensore) le varie obiezioni che sorgono quando si voglia equiparare l’estinzione dell’ente alla morte della per- sona fisica. L’art. 2495 c.c. prevedrebbe una “chiamata in responsabilità dei soci”, con la conseguenza che i debiti insoddisfatti non si estinguono, ma si trasferiscono loro, in forza di un meccanismo di tipo successorio, sia pure sui generis.
La prima argomentazione utilizzata è di tipo teleologico: per evitare che la società, con un comportamento unilaterale, sfugga al controllo del propri creditori, vanificando la realizzazione dei loro crediti, è indispensabile che i debiti non liquidati si trasferiscano in capo ai soci, con i limiti di responsabilità indicati nell’art. 2495 c.c. L’ente collettivo, la sua struttura organizzativa, la sua più o meno estesa personalità giuridica sono del tutto strumentali, talché, venuta meno la società, riemerge il sostrato personale che ne è alla base34. I soci diventano gli effettivi titolari dei debiti; nei loro confronti continuano ad applicarsi le regole che vigevano pendente societate (per la fase liquidatoria, l’art. 2280, 2º comma, c.c.) e la misura della loro responsabilità dipende dal tipo di società cui avevano partecipato35.
Anche in questa sede, ribadisco che la soluzione non mi pare condivisibile, perché giunge al paradosso di attribuire la titolarità attiva e passiva delle posizioni giuridiche (ancora pendenti) della società proprio a quei soggetti che, nel costituirla, hanno inteso tenere ben distinto il patrimonio dell’ente da quello personale.
Credo, invece, che la cancellazione della società estingua anche «il primitivo rapporto di credito» ed il socio divenga titolare di un nuovo debito36. La sua responsabilità trae la propria causa nella liquidazione, fenomeno che determina un arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.)37 o indebito (art. 2280 c.c.), corrispondente alla quota ricevuta quando an- cora vi erano delle passività da saldare.
La ricostruzione in termini successori38, al contrario, non considera estinti i debiti insoddisfatti, ma trasferiti nella loro identità. Secondo la Corte, infatti, i soci rispondono del medesimo debito sociale, che con- serva intatta la propria causa e l’originaria natura giuridica39.
La Corte aggiunge che, se nulla è stato distribuito ai soci e la società cancellata è di capitali, i creditori non subiscono alcun ingiustificato pregiudizio, stante l’incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare.
Se diamo per pacifica questa premessa, verrebbe automatico ritenere che la distribuzione dell’attivo e la riscossione delle somme (in propor- zione alla quota di partecipazione al capitale sociale) siano, non solo il limite di responsabilità del socio, ma anche una condizione di legittimazione (passiva)40 o il presupposto per ravvisare l’interesse del creditore a convenire41 chi sia subentrato nella posizione debitoria della società42. Non è così: secondo le Sezioni unite il meccanismo successorio43 opera indipendentemente da qualsiasi attribuzione patrimoniale i soci abbiano ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione. Si tratta di una soluzione profondamente diversa rispetto a quella proposta, anche recentemente, in altre pronunce che, pure, avevano ri- collegato all’estinzione della società il fenomeno della successione nel processo ex art. 110 c.p.c.44
Secondo la precedente giurisprudenza, la successione dei soci nel pro- cesso prescinde del tutto dall’eventualità di una loro successione (uni- versale o meno) nei diritti sostanziali controversi; l’unica circostanza rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina dell’art. 110 c.p.c. è la previa estinzione della società parte nel processo pendente45. L’art. 110 c.p.c. si occuperebbe semplicemente di individuare un soggetto, che prenda il posto della parte originaria, cui imputare gli effetti degli atti processuali (e, tra questi, della sentenza); non sarebbe, quindi, necessario il subentro del successore universale nella posizione giuridica sostanziale oggetto del giudizio46.
Va detto, però, che il socio, a differenza dell’erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario, non è un successore universale della società, in quanto tale. Lo diventerebbe (a tutto volere)47 nella specifica ipotesi in cui abbia riscosso la propria quota in base al bilancio finale di liquidazione. Solo così potrebbe ammettersi la sua successione, seppure intra vires, nei rapporti giuridici facenti capo alla società48. Il che equivale a dire che la riscossione non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale (in prosecuzione ideale della responsabilità per le obbligazioni sociali assunta al momento della costituzione della società), ma anche la condizione per la sua successione nel processo già instaurato contro la società.
La pronuncia in commento è di diverso avviso: ritiene, infatti, che i soci succedono sempre ed automaticamente nei rapporti debitori (non definiti all’esito della liquidazione). Il limite di responsabilità fissato dal- l’art. 2495 c.c. non si riflette sulla legittimazione passiva del socio, ma solo sull’interesse ad agire del creditore49.
Chi ha aderito alla teoria dell’estinzione liquidatoria evidentemente non può condividere né l’una, né l’altra soluzione; mentre la prima è indubbiamente più rigorosa dal punto di vista formale, la seconda, appare attenta solo alle conseguenze pratiche ed al salvaguardare i credi- tori sociali50.
Dando per presupposto che i creditori possano riassumere il processo, a mio parere, questi ultimi dovrebbero dichiarare che:
- i singoli (ex) soci, evocati in giudizio, hanno riscosso una somma nella fase liquidatoria, provandone il preciso ammontare;
- la loro responsabilità è limitata a quanto ricevuto;
- l’originaria pretesa nei confronti della società sarà parzialmente soddisfatta se l’importo di quanto ripartito ai soci è inferiore all’originario credito51.
Secondo le Sezioni unite, invece, i soci possono sempre essere con- venuti in giudizio, indipendentemente dalle postulazioni o dalle prove sopra enumerate, che, pertanto, possono essere omesse. Saranno i convenuti a doversi costituire e necessariamente ad eccepire i limiti della propria responsabilità.
Se ho compreso bene, l’inversione dell’onere della prova comporta che, in assenza di un potere officioso di indagine e di intervento del giudice, la contumacia o la mancata deduzione di circostanze a sé favore- voli (non è avvenuto alcun riparto; un socio a differenza di altri non ha incassato alcuna somma52; altro socio, già prima della cancellazione era receduto o non era più titolare di quote o azioni…) vale come non contestazione della pretesa inizialmente svolta nei confronti della società.
Va, poi, aggiunto che la scelta di configurare una successione uni- versale nel processo e nel diritto controverso impone al creditore di inseguire tutti i soci, evocandoli uno per uno nel giudizio riassunto. Essi, infatti, sono solidalmente obbligati e litisconsorti necessari e, pertanto, di ciascuno vanno identificate le generalità ed il luogo di notifica53.
Questo adempimento, assolutamente gravoso e di difficile assolvi- mento nel caso di società ad azionariato diffuso, viene, invece, evitato se si aderisce alla teoria dell’estinzione liquidatoria. Poiché dopo la cancellazione della società i creditori sono titolari di una nuova ed auto- noma azione, essi possono far valere le proprie pretese contro un nu- mero di soci sufficiente a garantire il soddisfacimento del loro credito54 e, quindi, possono notificare l’atto introduttivo del nuovo giudizio solo ad alcuni soci.
5. Indici testuali a sostegno della ricostruzione accolta
La soluzione in termini latu sensu successoria trova conferma, secondo le sezioni unite, anche nella interpretazione letterale dell’art. 2495, ultimo cpv, c.c., secondo cui «la domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società»55. Questa previsione processuale, che per analogia deve applicarsi anche alle società di persone, riecheggerebbe, infatti, un’agevolazione ti- pica dei fenomeni successori.
L’estensore dimentica, però, che, a differenza dall’art. 303, 2º comma, c.p.c., non è possibile effettuare una notifica “impersonale e collettiva” agli ex soci, talché parte della dottrina (quella che propugna la tesi del- l’estinzione liquidatoria) interpreta il riferimento a «la domanda» come ad una nuova domanda, diversa da quella oggetto della controversia tra società ormai estinta e creditori56. La sentenza non affronta, infine, le varie perplessità, da più parti sollevate, in ordine all’inidoneità della disposizione ad assicurare il diritto di difesa dei soci convenuti57.
6. Le sopravvivenze e sopravvenienze attive
Le attività non liquidate (cd. “sopravvivenze” attive) ed i beni o crediti che, sorgendo solo dopo l’avvenuta liquidazione, non risultano dal bilancio finale (le “sopravvenienze” attive) vengono divisi in due categorie eterogenee, tra loro soggette ad un diverso trattamento.
Da una parte vengono collocate «le mere pretese, ancorché azionate58 o azionabili in giudizio», relativamente alle quali «non vi sia ancora la possibilità di individuare con sicurezza un diritto o un bene definito nel patrimonio sociale», di modo che quell’aspettativa non avrebbe potuto ragionevolmente essere iscritta nell’attivo del bilancio finale di liquida- zione. In questa categoria ricade anche il diritto di credito che, potendo essere anche controverso, non sia liquido (e cioè determinato nel proprio ammontare).
La Suprema Corte adotta, per questo primo gruppo, una soluzione di comodo, anche in considerazione delle notevoli difficoltà ad ipotizzare un meccanismo successorio, una situazione di comunione tra gli ex soci, o comunque una loro contitolarità sui diritti prima spettanti alla società.
Le mere pretese e i diritti di credito non ancora liquidi costituiscono situazioni giuridiche non trasmissibili ai soci. Se il liquidatore non ha esercitato o coltivato un’apposita azione giudiziaria, ma ha proceduto senz’altro alla cancellazione della società dal registro, il suo contegno viene interpretato come una tacita, ma univoca, manifestazione della volontà di rinunciare alla relativa pretesa.
Diversamente accade per i beni, i crediti, o valori di sicura identifi- cazione, che avrebbero dovuto figurare nel bilancio finale di liquidazione e che, se fossero stati annotati, sarebbero stati ripartiti tra i soci.
Cosa accade di questi beni?
Tali situazioni non sono sufficienti per chiedere la revoca della cancellazione della società dal registro delle imprese o, comunque, per impedire la sua estinzione. Neppure si può ricorrere alla fictio di ritenere i beni e i diritti relitti un patrimonio privo di titolare, assimilabile, per analogia, all’eredità giacente (art. 528 c.c.) e gestito in rappresentanza de- gli ex soci o dei loro creditori da un curatore speciale. Ricordo che l’i- dea, certo esulante dai limiti ermeneutici concessi all’interprete, è nata in dottrina per facilitare alcune operazioni, quali l’amministrazione e la liquidazione dei beni, il loro utilizzo per soddisfare i creditori sociali preteriti ed, infine, l’eventuale ripartizione del residuo tra gli ex soci59.
Secondo la Cassazione tale soluzione non è persuasiva ed è, comunque, superata da un’ipotesi ricostruttiva più plausibile. I soci subentrano nei rapporti attivi non definiti con la liquidazione in forza del mede- simo meccanismo successorio che regola il loro subingresso nei debiti sociali. Quando vengono meno la società e la sua autonomia patrimoniale, la titolarità dei beni e dei diritti (residui o sopravvenuti) torna ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa (ex art. 1110 c.c.)60, secondo le proporzionali quote di partecipazione all’ente dissolto61.
Anche se non condivido la ricostruzione in chiave successoria e sono convinto che, nella fattispecie, comunque manchi un formale atto tra- slativo del bene, la soluzione mi pare corretta.
Rispetto alle ipotesi alternative già enunciate, la contitolarità non risolve, però, il problema pratico rappresentato dalla gestione del patrimonio relitto. Essa viene affidata congiuntamente a tutti soci, che, in as- senza di un rappresentante comune (il liquidatore pendente societate) devono decidere insieme sulla destinazione dei beni loro attribuiti.
La posizione dei creditori sociali ne esce, inoltre, indubitabilmente indebolita, poiché essi concorrono con i creditori particolari del socio62, una volta verificatasi la confusione del patrimonio della società estinta con quello dei suoi aventi causa. Tale effetto è, invece, escluso ove i beni relitti continuino a costituire un patrimonio separato e destinato.
7. Effetti processuali dell’estinzione. L’interruzione e la riassunzione. Validità o meno della notifica dell’impugnazione al procuratore costituito nel grado precedente
È ormai del tutto pacifico che la cancellazione dal registro delle imprese di una società (di persone o capitali) determini la sua estinzione e la conseguente perdita della sua soggettività e capacità processuale63, unitamente al venir meno della rappresentanza dei liquidatori. La società non può più intraprendere una causa, né esservi convenuta. I problemi principali si pongono se la cancellazione interviene quando è pendente un procedimento giudiziale. Non v’è dubbio che l’impugnazione proposta dalla società estinta64 e quella svolta nei suoi confronti65 siano inammissibili, mentre si discute se:
- la sua posizione so- stanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisca o meno ai soci;
- se sì, a che titolo (ex artt. 110 o 111 c.p.c.).
Le Sezioni unite, dopo aver ricondotto la fattispecie – dal punto di vista sostanziale – ad un fenomeno successorio (sia pure sui generis, perché di ampiezza differente a seconda del tipo di società e della conseguente responsabilità dei soci per i debiti sociali), applicano all’estinzione avvenuta in pendenza di causa l’art. 110 c.p.c., che disciplina la successione a titolo universale66 nei rapporti giuridici.
La legittimazione (sostanziale e) processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente in capo ai soci, anche se i giudizi non sono stati interrotti per mancata dichiarazione dell’evento “cancellazione/estinzione” da parte del difensore. I soci una volta evocati in causa diventano, per effetto della vicenda estintiva, parti del processo, anche se non lo erano stati nei precedenti gradi di giudizio67.
Si obietta che l’estinzione della società non è equiparabile alla morte della persona fisica o alla fusione della persona giuridica. Allo scioglimento generalmente segue la liquidazione del patrimonio sociale: un modo alternativo ed incompatibile, rispetto alla successione universale, per risolvere i problemi derivanti dall’estinzione della persona giuridica. Ricordo che la liquidazione è quella fase che segue il verificarsi di una causa di scioglimento, in cui né la società, né la sua personalità giuridica vengono meno. Perduta la possibilità di esercitare l’impresa, si chiudono i conti e il patrimonio viene trasformato in denaro e distribuito, prima per il pagamento dei debiti e poi, per rimborsare i soci del loro conferimento. Come detto, la chiusura della liquidazione general- mente precede l’estinzione della società che, quindi, avviene a patrimonio già liquidato. Non si ha, dunque, una successione a titolo universale, perché al momento dell’estinzione la società si è già spogliata del proprio patrimonio. La natura del fenomeno liquidatorio della devoluzione non muta se questo procedimento non riesce integralmente o se esso non viene del tutto effettuato. L’incompletezza del procedimento è soltanto un fatto patologico.
Tutte queste considerazioni, esposte dalla teoria dell’“estinzione liquidatoria”, vengono affrontate con sufficienza dalla Suprema Corte, che si limita ad osservare come l’art. 110 c.p.c. contempli, oltre alla «morte» anche «qualsiasi altra causa» per la quale la parte venga meno. In questa categoria, sarebbe ricompresa anche l’estinzione dell’ente collettivo. Nello stesso modo, le sezioni unite ritengono poco convincente la teoria della successione a titolo particolare68 dei soci nei debiti sociali. Tale dottrina era nata per superare un’ulteriore obiezione all’applicazione analogica delle norme che disciplinano la successione universale: il socio è destinatario solo di una parte determinata del patrimonio sociale e non del suo complesso, come risulta evidente dall’art. 2495 c.c.
Il problema viene risolto in poche righe: non è possibile applicare il disposto dell’art. 111 c.p.c., perché non si configura una successione a titolo particolare nel rapporto sostanziale controverso (a titolo di trasferimento tra vivi o mortis causa)69.
Corollario immediato di questa ricostruzione è che, se l’evento estintivo si verifica nel corso del giudizio, alla fattispecie sono applicabili le disposizioni dettate dagli artt. 299 ss. c.p.c. in tema di interruzione della causa70. Il processo dovrà essere, quindi, proseguito o riassunto dai soci o nei confronti dei soci, a titolo di successione.
Può accadere che il giudizio si sia svolto senza interruzione, perché l’evento estintivo non è stato dichiarato o perché si è verificato quando ormai non era più possibile farlo constatare (dopo la precisazione delle conclusioni) ovvero perché è sopravvenuto dopo la pronuncia della sentenza che ha concluso il grado precedente di giudizio e durante la pendenza del termine per impugnare.
In queste ipotesi, chi intenda dar corso ad un nuovo grado di giudizio può evocare esclusivamente i soci. La precisazione si rende necessaria perché recentissima giurisprudenza71 ritiene che l’estinzione della società non impedisca, alla parte che impugna, di notificare validamente il gravame alla società estinta presso il procuratore costituito nel grado precedente, a norma dell’art. 330 c.p.c. Poiché la cancellazione non è stata fatta constatare nei modi prescritti dall’art. 300 c.p.c., secondo questo filone interpretativo il giudizio d’impugnazione potrebbe validamente instaurarsi, senza soluzione di continuità, in forza della situazione processuale cristallizzatasi nel grado precedente. La soluzione non è corretta, perché va applicata la disciplina generale in tema di “morte della parte vittoriosa”. In forza dell’art. 328 c.p.c., l’impugnazione va rivolta e notificata agli eredi e non al defunto (presso il suo procuratore costituito). Il momento in cui il decesso è avvenuto o l’eventuale ignoranza incolpevole della morte sono circostanze del tutto irrilevanti talché, se l’impugnazione è stata rivolta al defunto, non è possibile applicare la disciplina dell’art. 291 c.p.c.72 Quando, infatti, è finito un grado del giudizio e se ne apre un altro, le parti tornano nella situazione iniziale in cui si trova l’attore che, prima di proporre la domanda, deve appurare l’esistenza del proprio contraddittore.
Il disposto dell’art. 300 c.p.c. (che per esigenze di stabilità del processo ne consente la prosecuzione anche se sia venuta meno la parte) concerne la sola fase processuale in cui si è verificato il mutamento della situazione soggettiva e non è suscettibile di interpretazione estensiva73. Il giudizio d’impugnazione deve sempre essere promosso da e contro il soggetto effettivamente legittimato (il successore)74.
Secondo le Sezioni unite l’indagine volta ad individuare la «giusta parte» non è particolarmente gravosa75 perché la cancellazione della società dal registro delle imprese è oggetto di pubblicità legale, i cui effetti operano anche in ambito processuale76, talché salvo impedimenti particolari, l’evento estintivo77 si presume conosciuto anche dalle controparti.
Non deve trarre in inganno il contrario principio di diritto affermato, da una precedente pronuncia delle Sezioni unite78, nel caso di impugnazione proposta nei confronti di società, che, successivamente alla chiusura della discussione è stata incorporata, a seguito di fusione. Nel regime anteriore alla riforma del 2003 la società incorporata era considerata estinta ed il gravame notificato presso il suo procuratore costituito era giudicato valido se l’impugnante non fosse stato previamente informato, tramite notifica, dell’evento modificatore della capacità della persona giuridica.
Secondo l’estensore, il richiamo a questa giurisprudenza non è pertinente. Si tratta, infatti, di una fattispecie differente: la fusione aveva un effetto estintivo non interruttivo e non vi era alcuna esigenza di tutelare la società incorporante79, che non rimaneva pregiudicata dalla continuazione di un processo di cui era perfettamente a conoscenza.
Questa necessità garantistica (che, tra l’altro, giustifica il verificarsi dell’effetto interruttivo) sussiste, invece, per i soci, destinati a succedere nel processo alla società, a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese.
In entrambi i casi, l’operazione estintiva dipende da un atto volontario di parte, ma nella seconda ipotesi i soci – a differenza dei consigli di amministrazione delle società fuse – potrebbero non avervi concorso.
In applicazione di questi principi, l’impugnazione diretta all’ente estinto è inammissibile, mentre la notifica al procuratore è inesistente. L’atto di impugnazione non è semplicemente nullo, perché non vi è una incertezza sull’identità della parte destinataria, ma l’errore cade sul soggetto legittimato a proseguire, promuovere o subire un’iniziativa giudiziale. Anche l’impugnazione o il giudizio introdotto ex novo dalla società incorporata80 sono inammissibili. La procura alle liti originariamente con- ferita al difensore perde ogni effetto, venendo meno la legittimazione attiva e passiva della società81. La soluzione proposta esclude, così, la possibilità (altrimenti concreta) che il procuratore prosegua il processo senza dichiarare l’evento estintivo e difenda, in tal modo, una società non più esistente o una moltitudine di soggetti con i quali difficilmente avrà avuto qualche contatto.
Per concludere, ricordo che la teoria minoritaria da me accolta non ravvisa la possibilità di una successione nel diritto controverso. Il giudice, conseguentemente, dovrà dichiarare, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere, pure nel caso preso in esame in questo paragrafo, in cui il giudizio originario venga riassunto da/contro i soci82. Il processo non può essere dichiarato interrotto, ma deve estinguersi83, in quanto difettano i soggetti cui spetta proseguirlo e l’oggetto del giudizio.
8. Successione dei soci e titolo esecutivo contro la società di persone estinta
Ulteriore quesito è quale sia la sorte del titolo esecutivo emesso contro la società di persone, una volta cancellata dal registro delle imprese. Abbiamo visto che, estinta la società, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ex art. 110 c.p.c., ai soci i quali, se evocati in causa, ne divengono parti, pur se estranei ai precedenti gradi di giudizio.
Poiché le Sezioni unite hanno ritenuto i soci «successori nel diritto controverso», ciò dovrebbe comportare che il titolo esecutivo ottenuto contro una società di persone conservi tale attitudine anche nei confronti dei suoi aventi causa e, quindi, possa essere utilizzato dal creditore per promuovere un’esecuzione forzata contro di loro84, con il vantaggio che è non è più necessario escutere il patrimonio della società non più esistente.
In un mio saggio dissentivo da questa soluzione, non ritenendo possibile la successione dei soci nel rapporto sostanziale. Nel contempo, ritenevo che l’accertamento contenuto nella sentenza favorevole, ottenuta dal creditore contro la società, anche se non passata in giudicato, si cristallizzasse, divenisse definitivo e non più impugnabile. Mi era noto che la scelta sacrificava i diritti di difesa dei soci – personalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali – ma ritenevo il problema non decisivo; giudicavo, infatti, questa limitazione al loro diritto di difesa come una conseguenza inevitabile della cancellazione della società dal registro delle imprese.
Il creditore avrebbe dovuto munirsi di un nuovo titolo esecutivo, in forza di un accertamento di merito non più contestabile ed il socio avrebbe avuto esclusivamente la possibilità di sollevare, in sede di opposizione all’esecuzione, le eccezioni ancora spendibili (ad es., in ordine alla propria responsabilità ed alla natura di socio)85.
La soluzione accolta delle Sezioni unite appare molto più garantista ed, anzi, potrà essere foriera di ulteriori sviluppi in ordine al tema della legittimazione processuale dei soci nella precedente fase del giudizio, tra la società di persone (ancora esistente) ed i suoi creditori.
Si tratta di un problema non molto approfondito in dottrina86 e fonte di un forte contrasto giurisprudenziale: la legittimazione dei soci a partecipare al giudizio di merito è, infatti, riconosciuta o negata a seconda che la questione venga affrontata nella fase di cognizione o in quella di opposizione all’esecuzione.
Nel primo caso la giurisprudenza quasi unanime ritiene che:
- il socio non può svolgere autonome domande o difese; ha soltanto un interesse di mero fatto all’accoglimento delle domande proposte dalla società o a contrastare la pretese svolte contro la medesima. Egli, per- tanto, può assumere una posizione adesiva rispetto a quella della società e svolgere esclusivamente un intervento ad adiuvandum87;
- è lasciata alla discrezionalità del creditore la possibilità di convenire in giudizio il socio. Quest’ultimo deve essere citato in quanto tale e non “in proprio”, pena, in difetto l’eccezione della carenza di legittimazione passiva88;
- la sentenza pronunciata nei confronti della società non fa stato nei confronti dei soci che non siano stati parte del relativo giudizio (art. 2909 c.c.)89;
- i soci, fino a che la società è esistente, non sono, pertanto, legittimati a proporre (autonoma) impugnazione90.
Tutti questi principi di diritto sono conseguenza del fatto che la società, anche se sprovvista di personalità giuridica formale (art. 2498 c.c.), è pur sempre un distinto centro di interessi, dotato di autonomia sostanziale91 e di una propria capacità processuale (a norma dell’art. 2266 c.c. l’ente sta in giudizio nella persona dei soci che lo rappresentano). La qualità di socio non è giudicata sufficiente per radicare, in capo al singolo, diritti distinti da quelli della società. Le posizioni giuridiche soggettive fanno capo all’ente ed appartengono alla sua disponibilità e non a quella dei soci, anche se titolari dell’intero pacchetto azionario92.
Passiamo ora alla fase esecutiva, o meglio alle pronunce in cui si esamini il problema dell’esecutività, già concessa, della sentenza “sociale” nei confronti dei partecipi.
La giurisprudenza, in applicazione analogica dell’art. 477 c.p.c.93, afferma che il titolo, anche solo provvisoriamente esecutivo, formatosi in un giudizio (pure monitorio) tra il creditore e la società, è efficace an- che contro il socio illimitatamente responsabile94, salva l’applicazione del beneficium excussionis95. Il principio opera anche se il socio non abbia partecipato al relativo giudizio, perché la sua responsabilità deriva necessariamente dall’esistenza dell’obbligazione sociale96. Viene, inoltre, ravvisato un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra il debito della società e quello dei suoi membri97.
La medesima giurisprudenza, almeno nel suo più recente sviluppo98, tempra questo rigore99 (ed il generale principio della necessaria coincidenza tra parti del giudizio di merito e quelle del processo di esecuzione) riconoscendo ai soci illimitatamente responsabili interesse e legittimazione processuale pieni100.
In altre parole, al fine di evitare il formarsi di un titolo esecutivo opponibile anche nei loro confronti101, a carico dei soci è previsto l’onere di costituirsi nella fase di cognizione.
Il contrasto tra i due orientamenti giurisprudenziali è evidente e pressoché inconsapevole102: da una parte recentissime pronunce negano ai soci di potersi difendere autonomamente nel processo instaurato tra la società ed il creditore, pur affermando che la sentenza non faccia stato nei loro confronti; dall’altra sentenze altrettanto recenti della Suprema Corte riconoscono l’efficacia ultra partes del titolo esecutivo formatosi contro la società, seppur accordando ai soci la piena facoltà di opporsi all’accertamento compiuto, affinché non diventi loro opponibile103.
Credo che, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost, il secondo filone interpretativo debba prevalere, in quanto più rispettoso del diritto di di- fesa e del principio del contraddittorio104, pur non sacrificando gli evidenti vantaggi, in tema di economia processuale e di armonizzazione di giudicati, derivanti dall’applicazione del rapporto di pregiudizialità-dipendenza105.Tali considerazioni diventano ancor più evidenti quando, estintasi la società, si ravvisi un fenomeno successorio nel rapporto sostanziale dedotto in giudizio e nel processo. La posizione dei soci non è equiparabile a quella degli eredi della persona fisica. Mentre questi ultimi possono partecipare al processo solo dopo la morte del de cuius, perché a questa data sorge il loro interesse a resistere, i primi, al pari della società convenuta, hanno interesse a difendersi contestualmente all’esercizio della pretesa giudiziaria da parte del creditore.
Quale logica e coerenza vi sarebbero nell’escludere i soci dal processo, sostenendo che le sue risultanze non sono loro opponibili, finché la società è in vita, per poi farli entrare nel giudizio (a preclusioni già maturate) dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese? Si giungerebbe inevitabilmente al risultato non voluto: riconoscere che la sentenza di condanna (non ancora pronunciata o già intervenuta) faccia stato anche nei loro confronti.
Concludo citando l’estensore della sentenza in commento. In un suo non recente saggio106, sosteneva, in maniera ancor più rigorosa, che: «una volta puntualizzato che i soci i quali non abbiano personalmente partecipato al giudizio svoltosi nei confronti della società non possono essere considerati in alcun modo parti di quel giudizio, e posto che certamente ad essi neppure potrebbe competere la qualifica di eredi o aventi causa dalla società, mi sembra che i limiti soggettivi del giudicato, quali si desumono dal disposto dell’art. 2909 codice civile, precludono ogni possibilità di rendere opponibile ai predetti soci la sentenza pronunciata al- l’esito del menzionato giudizio. Una diversa conclusione, a ben riflettere, rischierebbe di essere persino scarsamente rispettosa di quel diritto di difesa che è definito inviolabile dal secondo comma dell’art. 24 della Costituzione». Lo stesso Autore, per analoghe ragioni, riteneva «non accettabile» la soluzione di attribuire immediata validità ed efficacia anche nei confronti del socio, al titolo esecutivo formatosi esclusivamente nei riguardi della società.
9. Inefficacia nei confronti dei soci del titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società di capitali
Diamo per presupposto che i soci succedano nella situazione so- stanziale e processuale di cui era parte la società di capitali estinta e che si siano indebitamente distribuiti somme che avrebbero dovuto soddi- sfare i creditori già muniti di un titolo esecutivo contro la loro dante causa.
Ritengo che tale titolo non sia utilizzabile contro i soci, anche se abbiano riscosso somme in sede di liquidazione107.
La situazione è, infatti, più complessa rispetto a quella esaminata nel paragrafo precedente, perché, per le società dotate di personalità giuridica piena, non è prevista, pendente societate, l’applicazione analogica dell’art. 477 c.p.c.
Il principio di letteralità del titolo esecutivo si scontra con la responsabilità limitata dei soci e con il più agevole regime di circolazione delle quote o delle azioni.
I creditori si devono necessariamente premunire di un nuovo titolo esecutivo. Non è possibile, infatti, integrare il contenuto della condanna, traendo aliunde i dati necessari (da trasfondere nel precetto) per iniziare utilmente l’esecuzione forzata. In difetto si violerebbe il principio di certezza del titolo esecutivo.
Cass., Sez. Un., 12-3-2013, n. 6070
Per l’esame di pronunce correlate, si veda la sezione dedicata.
Il testo integrale della nota è pubblicato su Il Giusto Processo Civile, 2013, fasc. 3, pagg. 793-826
Autore: Francesco Tedioli
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