Immodificabilità della domanda giudiziale di riscatto agrario

Il riscatto agrario è il rimedio, previsto dalla legge, a favore del soggetto titolare del diritto di prelazione che non sia stato posto, dal proprietario del fondo, nella condizione di esercitare la preferenza nell’acquisto, al medesimo spettante. Una volta proposto l’atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto non è più soggetto a variazione di sorta.


GIURISPRUDENZA


Cassazione Civile, sez. III, 21-12-1995, n. 13026
In materia di retratto agrario, disciplinato dall’art. 8, l. 26 maggio 1965 n. 590, proposto l’atto introduttivo del giudizio e trascorso un anno dalla data di trascrizione del contratto di compravendita, il diritto di riscatto non è più soggetto a variazione di sorta, così come è insuscettibile di “emendatio libelli” la relativa domanda giudiziale, per la stessa natura del diritto esercitato (nel caso di specie il riscattante aveva modificato la domanda in relazione all’estensione del terreno che intendeva riscattare e in riferimento al prezzo offerto).

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