Il VIIo comma dell’art. 8, L. 590/1965 istituisce un collegamento tra la disciplina della prelazione agraria e quella del mutuo agevolato, previsto dall’art. 1, l. cit., per consentire il ricorso a quest’ultimo anche in occasione di un acquisto effettuato in attuazione del diritto di prelazione. L’articolo prevede una sospensione del decorso del termine di pagamento previsto dal precedente VIo comma qualora sia proposta domanda per la concessione del mutuo. Tale sospensione opera fino alla concessione del mutuo o fino al suo diniego a conclusione dell’istruttoria compiuta dal competente Ispettorato agrario (o dal corrispondente organo regionale), con il limite massimo, in ogni caso, di un anno. Da ultimo, l’art. 8, IIo comma, d.lg. n. 99/2004 stabilisce che la precitata disciplina della l. n. 590/1965 si applichi alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell’esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali é stata presentata domanda di finanziamento all’Ismea.
GIURISPRUDENZA
Cass. Civ., Sez. III, 26-11-2007, n. 24623
Il sistema normativo sulla formazione della piccola proprietà contadina presenta indubbie finalità pubblicistiche; tuttavia, la violazione del divieto, desumibile da tale sistema, di cessare dalla coltivazione diretta del fondo assegnato, cui è riconducibile l’affitto di esso, non comporta nullità virtuale del contratto di affitto, atteso che la nullità è esclusa quando è prevista una sanzione diversa che, come la perdita di benefici fiscali, sia idonea al perseguimento del medesimo obiettivo.
Cassazione Civile, sez. III, 20-01-1989, n. 287
Qualora l’avente diritto alla prelazione agraria abbia omesso di fornire al venditore, entro il termine trimestrale previsto per il pagamento del prezzo di acquisto, la prova, da darsi esclusivamente mediante apposita certificazione dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, che la domanda di mutuo da lui presentata è stata ammessa all’istruttoria, il fatto che di tale circostanza il proprietario del fondo sia venuto a conoscenza aliunde non è sufficiente a determinare (ex art. 8, comma 7, della legge n. 590 del 1965) la sospensione del termine anzidetto.
Cassazione Civile, sez. III, 13-06-1987, n. 5208
Affinché il beneficiario del diritto di prelazione agraria possa godere della sospensione del termine per il versamento del prezzo di acquisto ai sensi dell’art. 8, comma 7, della legge n. 590 del 1965 – la cui ratio va ravvisata nell’esigenza di creare certezze e definire con sollecitudine interessi per loro natura contrastanti tra coltivatore e terzi aspiranti all’acquisto del fondo – l’unico documento idoneo a provare l’ammissione della domanda alla istruttoria per la concessione del mutuo è il certificato del competente ispettorato provinciale dell’agricoltura, in mancanza del quale non è sufficiente la conoscenza acquisita aliunde dal proprietario dell’avvenuta presentazione della domanda di mutuo (nella specie, tramite una comunicazione ufficiale e diretta dello stesso ispettorato).
Cassazione Civile, sez. III, 3-09-1985, n. 4578
In tema di esercizio della prelazione agraria, l’onere del coltivatore di provare, mediante certificato dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura, di avere presentato domanda ammessa all’istruttoria per la concessione del mutuo agevolato, al fine della sospensione del termine per il pagamento del prezzo ai sensi dell’art. 8, comma 7, della legge n. 590 del 1965, resta osservato quando il certificato stesso, ancorché senza particolari formalità, venga messo nell’effettiva disponibilità del proprietario, non essendo sufficiente la mera esibizione in visione di detto documento.
Cassazione Civile, sez. III, 27-10-1981, n. 5617
Ai sensi dell’art. 8, comma 7, della legge n. 590 del 1965, affinché il coltivatore, che esercita il diritto di prelazione, possa beneficiare della sospensione del termine di tre mesi per il versamento del prezzo di acquisto, non è sufficiente che egli presenti domanda di mutuo, ma è necessario che, prima della scadenza di quel termine, fornisca al venditore la prova dell’ammissione della domanda stessa all’istruttoria per la concessione del mutuo, con certificato del competente ispettorato provinciale dell’agricoltura, che non ammette equipollente di sorta.
Cassazione Civile, sez. III, 16-09-1980, n. 5264
Qualora l’avente diritto alla prelazione agraria abbia omesso di fornire al venditore, entro il termine trimestrale previsto per il pagamento del prezzo di acquisto, la prova, da darsi esclusivamente mediante apposita certificazione dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura, che la domanda di mutuo da lui presentata è stata ammessa all’istruttoria, il fatto che di tale circostanza il proprietario del fondo sia venuto a conoscenza “aliunde” non è sufficiente a determinare (ex art. 8 comma 7 l. n. 590 del 1965) la sospensione del termine anzidetto.
Cassazione Civile, sez. III, 13-11-1979, n. 5899
Ai sensi dell’art. 8 comma 7 della l. 590 del 1965, affinché il coltivatore, che esercita il diritto di prelazione, possa beneficiare della sospensione del termine di tre mesi per il versamento del prezzo dell’acquisto, non è sufficiente che egli presenti domanda di mutuo, ma è necessario che, prima della scadenza di quel termine, fornisca al venditore la prova dell’ammissione della domanda stessa all’istruttoria per la concessione del mutuo, con certificato del competente ispettorato provinciale dell’agricoltura.
Cassazione Civile, sez. III, 25-10-1978, n. 4865
Affinché il coltivatore che esercita il diritto di prelazione, possa beneficiare della sospensione del termine di tre mesi per il versamento del prezzo non è sufficiente che egli presenti domanda di mutuo ma è necessario che, prima della scadenza del termine, fornisca al venditore la prova dell’ammissione della domanda stessa all’istruttoria per la concessione del mutuo tramite certificato del competente Ispettorato provinciale dell’agricoltura.