Contumacia e conflitto tra convenzioni
1. Premessa e questione pregiudiziale
Con sentenza n. 148/03, del 28 ottobre 20041, la Corte di Giustizia Europea, sollecitata da un rinvio pregiudiziale2, torna ad occuparsi del conflitto tra la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 19683 ed una convenzione speciale, in materia di competenza giurisdizionale.
Il provvedimento si segnala per la novità del quesito sottoposto dal giudice del rinvio: se l’art. 57, n. 2, lett. a)4, della Convenzione di Bruxelles sia da interpretare nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato in giudizio il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, possa fondare la propria competenza su una convenzione speciale di cui è parte anche il primo Stato, convenzione contenente norme sulla competenza giurisdizionale, pure nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio.
2. La controversia principale
Una compagnia di assicurazione tedesca cita in giudizio, in Germania, una compagnia di trasporti olandese chiedendo il risarcimento dei danni subiti per lo smarrimento di merci che, prese in consegna in Germania dovevano essere trasportate nel Regno Unito.
Il Tribunale tedesco viene adito in forza dell’art. 31, n. 1, lett. b) della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce5 (in prosieguo: CMR6), che, tra i vari criteri di collegamento7, contempla quello del luogo del ricevimento dei beni da trasportare. La convenuta contesta la competenza internazionale del Landgericht di Memmingen e non si costituisce in giudizio.
Con sentenza non definitiva il tribunale nega la propria giurisdizione8, respingendo la domanda attrice in quanto inammissibile.
Le motivazioni su cui si fonda la decisione possono essere così riassunte: anche applicando la norma sulla competenza giurisdizionale di cui all’art. 31 della CMR, ai termini dell’art. 57, n. 2, lett. a), seconda frase, della Convenzione di Bruxelles, in caso di contumacia o di mancata costituzione in giudizio del convenuto, occorre applicare l’art. 209 della predetta Convenzione. Pertanto, il giudice adito deve dichiarare d’ufficio il difetto di competenza, sempre che essa non risulti dalle disposizioni della Convenzione di esecuzione.
Avverso tale sentenza la soccombente propone appello avanti l’Oberlandesgericht di Monaco di Baviera, sostenendo che la disciplina della giurisdizione contenuta nell’art. 31, n. 1, della CMR prevale sulle disposizioni generali in materia di giurisdizione, anche nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio, ma si sia limitato a contestare la competenza internazionale del giudice adito.
Il giudice del rinvio sospende il giudizio e sottopone alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale.
3. La risposta offerta dalla corte
L’art. 57 introduce una deroga alla norma generale secondo cui la Convenzione di Bruxelles prevale sulle altre convenzioni firmate dagli Stati contraenti in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni10.
Qualora, infatti, uno Stato contraente sia, altresì, parte di un’altra convenzione relativa ad una materia particolare che contenga norme sulla competenza giurisdizionale, tale convenzione esclude l’applicazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles11, unicamente nei casi previsti dalla convenzione speciale e non in quelli da quest’ultima non disciplinati12. La specialità, dunque, non è solo sostanziale, ma riguarda anche le norme sulla competenza che, concepite per meglio rispondere alla particolarità delle materie disciplinate, prevalgono sulle disposizioni generali della Convenzione di esecuzione13.
Pertanto, la Corte di Giustizia non accoglie la tesi sostenuta dalla compagnia di trasporti olandese, secondo la quale le norme sulla competenza di cui all’art. 31, n. 1, della CMR debbano essere disapplicate e lasciar posto alla Convenzione di Bruxelles (art. 57, n. 2, lett. a), seconda frase) ai termini della quale [i]l tribunale adito applica in ogni caso l’articolo 20 della presente Convenzione.
L’art. 20, infatti, prevede che, se il convenuto è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non compare, il giudice dichiari d’ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la Convenzione di Bruxelles non preveda tale competenza.
Ed è proprio l’art. 57 che stabilisce specificamente come la detta Convenzione non deroghi alle norme sulla competenza contenute in convenzioni speciali.
Ne consegue che, nel verificare d’ufficio la propria competenza alla luce della detta Convenzione, il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente è citato in giudizio e non compare, deve tener conto delle norme sulla competenza previste da convenzioni speciali di cui anche è parte il primo Stato contraente14. Lo stesso dicasi allorché, come nel caso di specie, il convenuto, pur non costituendosi in giudizio, contesti formalmente la competenza internazionale del giudice nazionale adito.
Considerato quanto precede, la Corte15 risolve la questione presentata dichiarando che l’art. 57, n. 2, lett. a), della Convenzione di Bruxelles dev’essere interpretato nel senso che il giudice di uno Stato contraente, dinanzi al quale è citato il convenuto residente nel territorio di un altro Stato contraente, può fondare la propria competenza su una convenzione speciale, di cui anche è parte il primo Stato contraente e che contiene norme specifiche in merito alla competenza giudiziaria, anche nel caso in cui il convenuto, nell’ambito del procedimento di cui trattasi, non si costituisca in giudizio.
4. Soluzione immutata anche in applicazione del Regolamento CE 44/2001
Come noto, la Convenzione di Bruxelles è stata sostituita dal Regolamento del Consiglio CE 44/2001, entrato in vigore, tra gli stati membri il 1 marzo 200216.
Diversamente dalla Convenzione di Bruxelles, la nuova disciplina è contenuta in un regolamento che, come tale, non introduce norme internazionali che devono essere nazionalizzate attraverso procedure di ratifica ed esecuzione interna, ma atti giuridici comunitari cogenti direttamente applicabili17. Mutano anche i presupposti della rimessione pregiudiziale alla Corte di Giustizia per l’interpretazione delle norme regolamentari, ora disciplinata dall’art. 68 Tr. CE18. Infatti:
- la legittimazione ad investire la Corte di questioni pregiudiziali è attribuita, con una soluzione vivacemente criticata dalla dottrina19, ai soli giudici di ultima istanza20. Nel caso di specie, quindi, non sarebbe più consentito all’Oberlandesgericht, giudice di secondo grado, di interpellare la Corte;
- è possibile investire la Corte di Giustizia anche di questioni inerenti la validità delle norme del Regolamento21;
- l’azione interpretativa può essere esercitata, in via principale, dal Consiglio, dalla Corte o da qualsiasi stato membro, i quali, così, possono ottenere una sentenza con effetti vincolanti erga omnes.
Quanto alla disciplina del conflitto tra Regolamento 44/2001 e convenzione speciale, in caso di contumacia del convenuto, i cambiamenti introdotti sono esclusivamente lessicali. La dizione“la presente Convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti” (art. 57 Conv. Bruxelles) è ora sostituita dall’analogo “Il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni…” (art. 7122 del Reg).
Talché, il regolamento ha portata generale e può essere derogato, anche quanto alla competenza, dalle norme di diritto uniforme assunte, tra gli Stati stessi, in materie particolari. Come per la Convenzione di Bruxelles, la clausola di compatibilità23 opera limitatamente alle sole questioni disciplinate dalla convenzione speciale24, con la conseguenza che ogni altro profilo torna ad essere regolamentato dalle norme generali.
Nessuna modifica, anche formale, è, invece, intervenuta nella disciplina della mancata costituzione del convenuto, ove l’art. 26 del Regolamento n. 44/200125 sostituisce l’art. 20 Convenzione di Bruxelles.
Il testo integrale del saggio è pubblicato su Studium Iuris, 2005, fasc. 11, pagg. 1291-1295.
Autore: Francesco Tedioli
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