Ai sensi dell’art. 806 c.p.c. non tutte le controversie sono arbitrabili, essendo escluse quelle che riguardano diritti indisponibili o quelle che coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili.
Cass. civ. Sez. Unite, 11-05-2021, n. 12428
Affinché si perfezioni la fattispecie di lesione dell’affidamento del privato nell’emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della Pubblica Amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, e la relativa controversia in quanto concernente diritti soggettivi possa essere risolta mediante arbitrato rituale di diritto, è necessario che sia identificabile un comportamento della Pubblica Amministrazione, differenziabile dalla mera inerzia o dalla mera sequenza di atti formali di cui si compone il procedimento amministrativo, che abbia cagionato al privato un danno in modo indipendente da eventuali illegittimità di diritto pubblico, ovvero che abbia indotto il privato a non esperire gli strumenti previsti per la tutela dell’interesse legittimo pretensivo a causa del ragionevole affidamento riposto nell’emanazione del provvedimento non più adottato.
Tribunale di Monza, 1 febbraio 2021, n. 174
L’art. 1137, comma 2, c.c., nel riconoscere ad ogni condominio assente, dissenziente o astenuto la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell’assemblea del condominio, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude che un’apposita norma del regolamento condominiale possa contemplare la compromettibilità in arbitri di tali controversie, le quali, d’altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 c.p.c. Tuttavia, l’art. 1138, comma quarto, c.c., stabilendo che l’art. 1137 c.c. non può essere derogato da un regolamento condominiale, vieta che siano modificate, con un regolamento, le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all’art. 1137, ma non può precludere la deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria in favore degli arbitri.
Cass. civ. 29 maggio 2019, n. 14665
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale di cui all’art. 2447 c.c., per violazione delle norme sulla redazione della situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c., vertendo tale controversia, al pari dell’impugnativa della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione, su diritti indisponibili, essendo le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 c.c. strumentali alla tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva ritenuto che la finalità perseguita dall’art. 2446 c.c. fosse differente rispetto a quella sottesa alle norme sulla redazione del bilancio, mirando unicamente a consentire ai soci di conoscere la situazione finanziaria della società, al fine di deliberare consapevolmente).
Cass. civ. 31 ottobre 2018, n. 27736
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479 ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379 bis c.c., può essere deferita ad arbitri.
Cass. civ. 20 agosto 2018, 20825
L’operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo a un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, che legittima l’utilizzatore a esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura; pertanto ,la clausola compromissoria contenuta nel contratto di fornitura deve ritenersi operante anche nei confronti dell’utilizzatore.
Cassazione civile, sez. VI, 27 giugno 2013, ord. n. 16265
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri ex art. 806 cod. proc. civ., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell’art. 2479-ter cod. civ., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la controversia che abbia ad oggetto l’interpretazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea di una società a responsabilità limitata, in cui si discuta esclusivamente se concerna le dimissioni del ricorrente dalla carica di amministratore delegato o anche da quella di componente del consiglio di amministrazione, in quanto suscettibile di transazione, può essere deferita ad arbitri.
Cassazione civile, sez. III, 13 marzo 2013, n. 6284
Il divieto di compromettibilità in arbitri, stabilito con riferimento alle controversie relative alla determinazione del canone dall’art. 54 l. 27 luglio 1978 n. 392, non preclude agli arbitri – investiti della domanda di rescissione per eccessiva sproporzione tra il corrispettivo dovuto al locatore ed il godimento dell’immobile – di confrontare il canone corrisposto in forza di un precedente contratto di locazione e quello della cui sproporzione si controverte, atteso che tale valutazione incidentale non ha alcuna incidenza sulla determinazione del canone precedentemente pattuito, il quale viene in rilievo solo come parametro indiziario della dedotta lesione ultra dimidium.
Cassazione civile, sez. VI, 20 settembre 2012, ord. n. 15890
La controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in relazione all’omessa convocazione del socio, quale soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379 bis c.c., è compromettibile in arbitri, atteso che l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili.
Cassazione civile, sez. I, 30 dicembre 2011, n. 30519
Le controversie associative possono formare oggetto di compromesso, con esclusione soltanto di quelle che coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili. (Nel caso di specie, la C.S. ha ritenuto assoggettabile ad arbitrato l’impugnazione della deliberazione assembleare, censurata dall’associato per la convocazione tardiva, l’omessa considerazione di una richiesta di rinvio, l’erroneo calcolo delle maggioranze, l’esclusione dello scopo di lucro del sodalizio, la limitazione dell’attività del medesimo entro la regione e la previsione dell’approvazione di un bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno). Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi; peraltro, l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio; pertanto, non è compromettibile in arbitri l’azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c., in relazione agli art. 2315 e 2293 c.c., non facendo eccezione come invocato nella specie la avvenuta insorgenza della controversia fra coniugi altresì soci in detta società.
Cassazione civile, sez. I, 27 aprile 2011, n. 9394
Il divieto di arbitrato, previsto dall’art. 3, comma 2 d.l. 180/1998 (conv. con modificazioni dalla l. 267/1998) per le controversie relative all’esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali, comporta l’inefficacia per il futuro delle clausole compromissorie già stipulate, come avviene nei rapporti di durata al sopravvenire di norme che incidano sull’autonomia negoziale privata, non potendo invece trarsi dalla disposizione, laddove prevede la salvezza dei lodi già emessi e delle domande di arbitrato già proposte, l’efficacia, anche per l’avvenire, dei compromessi e delle clausole compromissorie già stipulati. Né tale interpretazione contrasta con gli art. 3, 24 e 41 cost., sì da imporre un’interpretazione diversa, in quanto il fatto che l’art. 806 c.p.c., pur contraddicendo principi costituzionali di portata generale quali gli art. 25 e 102 cost., sia giustificato sul piano costituzionale dall’art. 24 cost., non comporta che ogni limitazione all’arbitrato costituisca una violazione di quest’ultimo, incontrando la discrezionalità del legislatore nell’individuare le materie sottratte alla possibilità di compromesso il solo limite della manifesta irragionevolezza (C. cost. sent. n. 376 del 2001) e tenuto conto del rilevante interesse pubblico che permea la materia relativa alle opere di intervento nei territori colpiti da calamità naturali (in ragione dell’elevato valore delle relative controversie e della conseguente entità dei costi che il ricorso all’arbitrato comporterebbe per le pubbliche amministrazioni interessate), il quale esclude sia ravvisabile alcuna irragionevolezza del divieto di arbitrato in materia; mentre non è pertinente il richiamo all’art. 41 cost., perché nella fattispecie sono direttamente coinvolti interessi pubblici e l’area di applicazione dell’art. 806 c.p.c. eccede largamente quella dell’iniziativa economica privata; infine, la Corte costituzionale (sent. n. 376 del 2001, ord. n. 122 del 2003 e ord. n. 11 del 2003) ha già escluso la fondatezza delle q.l.c. del citato art. 3, comma 2, del d.l. 180/1998.