Profili civilistici della contrattualistica agrivoltaica: tra innovazione e vincoli

L’installazione di sistemi agrivoltaici è riconducibile all’impresa agricola soltanto ove sussista un collegamento effettivo, verificabile e non meramente dichiarativo con il fondo rustico, ai sensi dell’art. 2135 c.c. In tale prospettiva, la produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce attività connessa e non sostitutiva dell’attività agricola primaria. Da tale principio discende l’esigenza che la contrattualistica – in particolare gli atti costitutivi di diritto di superficie, i titoli di conduzione e gli accordi di coordinamento – sia strutturata in modo da garantire la continuità colturale, l’effettiva accessibilità del fondo, la conformità alle regole della PAC e ai regimi incentivanti (DM 22 dicembre 2023; Decreto Direttoriale GSE 19 giugno 2025, n. 149) e, al contempo, la bancabilità dei progetti. Il punto di equilibrio giuridico consiste nella traduzione dei principi di sostenibilità e multifunzionalità in pattuizioni vincolanti, atte a preservare l’identità agricola del fondo e a rendere la produzione energetica compatibile con la funzione economico-sociale dell’impresa agricola.

Sommario

1. Inquadramento sistematico: agrivoltaico, transizione ecologica e diritto agrario

L’integrazione fra produzione agricola e generazione energetica rappresenta una trasformazione strutturale dell’impresa rurale, con incidenza diretta non solo sugli aspetti tecnologici o autorizzatori, ma anche sulla configurazione civilistica dei rapporti sui cui si regge l’organizzazione aziendale.

L’agrivoltaico – nelle sue forme più evolute, ossia gli impianti “avanzati” conformi al DM 22 dicembre 2023 e alle Regole operative GSE1, – realizza un modello di integrazione spaziale e gestionale fra produzione agricola e moduli fotovoltaici, con obblighi di monitoraggio agronomico e di continuità colturale. Nel sistema civilistico, la sostenibilità dell’agrivoltaico si misura nella capacità di coniugare l’innovazione impiantistica con la permanenza della funzione agricola del fondo.

Il diritto agrario diviene, così, l’asse portante del sistema: è nella tecnica negoziale che devono essere resi esigibili gli obblighi di coltivazione, disciplinati i poteri di accesso e calibrati i rimedi destinati a regolare rapporti di lunga durata, soggetti a sopravvenienze normative e tecnologiche.

La questione fondamentale non riguarda la possibilità di coesistenza fra coltivazione e produzione elettrica, bensì la capacità dell’organizzazione aziendale di mantenere la seconda in posizione ancillare e strumentale rispetto alla prima, conformemente al paradigma dell’art. 2135 del Codice Civile. La qualificazione dell’attività energetica come “connessa” non può fondarsi su clausole di stile o dichiarazioni di principio, ma deve emergere da un impianto contrattuale strutturato, in grado di garantire la permanenza della funzione agricola e la misurabilità della continuità colturale.

In assenza di tali presidi, la multifunzionalità resta affermata sul piano lessicale ma non sostanziale; quando, invece, i principi di compatibilità agricola vengono tradotti in obbligazioni contrattuali esigibili, la multifunzionalità diviene un criterio operativo di governo dell’impresa.

La regolazione pubblicistica (urbanistica, ambientale, energetica) e la normativa PAC interagiscono con la disciplina civilistica senza sovrapporsi, ma in reciproca integrazione. La regolamentazione amministrativa determina la legittimità dell’impianto, la PAC condiziona l’accesso ai pagamenti al mantenimento dell’uso agricolo effettivo, e il sistema incentivante nazionale orienta la progettazione verso modelli tecnici compatibili con la coltivazione.

Il raccordo fra questi tre livelli trova il proprio equilibrio nella contrattualistica agrivoltaica: i modelli negoziali (diritto di superficie, titoli agrari, accordi di coordinamento) devono assicurare certezza, opponibilità e durata, prevenendo conflitti fra proprietario, conduttore e operatore energetico; al contempo, devono recepire gli standard agronomici e i meccanismi di adeguamento richiesti dalle discipline pubblicistiche senza alterare il sinallagma.

In tal senso, l’agrivoltaico costituisce per il diritto agrario un banco di prova della causa concreta dei contratti. Se l’integrazione energetica produce marginalizzazione della coltivazione, l’operazione risulta incoerente con la funzione economico-sociale di cui all’art. 2135 c.c. e con la meritevolezza dell’interesse perseguito. Al contrario, se la struttura contrattuale consente di dimostrare nel tempo la continuità dell’attività agricola – attraverso piani agronomici vincolanti, disciplina degli accessi, riparto dei rischi e clausole di ripristino – la produzione di energia conserva la sua natura connessa e il modello di transizione ecologica trova un ancoraggio giuridico stabile.
L’innovazione, dunque, non si misura nel tipo contrattuale adottato, ma nella tecnica di redazione, capace di internalizzare nel linguaggio delle obbligazioni la tutela della vocazione agricola del suolo, rendendola oggetto di controllo e garanzia sia in sede PAC che ai fini incentivanti.

2. Qualificazione dell’attività ai sensi dell’art. 2135 c.c. e multifunzionalità dell’impresa agricola nell’agrivoltaico

La qualificazione civilistica della produzione di energia elettrica come attività connessa2 all’impresa agricola, ai sensi dell’art. 2135 c.c., non discende da un mero enunciato formale, ma richiede una verifica sostanziale e funzionale dell’assetto organizzativo dell’azienda. È necessario dimostrare che l’attività energetica sia strumentale e complementare rispetto a quella agricola principale, e non economicamente o gestionalmente prevalente.

Consulenza agricola 11 25La riforma dell’art. 2135 c.c. operata dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha sostituito il precedente criterio della “normalità” con quello della prevalenza, articolando la connessione in due ipotesi:

  • la connessione per prodotto, ove l’attività di manipolazione, trasformazione o commercializzazione riguardi prevalentemente prodotti provenienti dal fondo;
  • la connessione per azienda, ove l’attività ulteriore utilizzi in via prevalente risorse o mezzi normalmente impiegati nell’impresa agricola.

Nel primo caso, la prevalenza è valutata in termini di quantità o valore dei prodotti propri, provenienti dal fondo, rispetto a quelli acquistati da terzi; nel secondo, in termini di impiego prevalente di risorse aziendali (suolo, attrezzature, strutture, organizzazione del lavoro). L’obiettivo è evitare che l’attività accessoria assuma autonomia economico-funzionale, tale da spostare il baricentro dell’impresa fuori dall’alveo agricolo3.

Questa distinzione assume rilievo decisivo in materia agrivoltaica.

L’energia elettrica non costituisce “prodotto agricolo” in senso tecnico; pertanto, la riconducibilità dell’attività energetica al paradigma dell’art. 2135 c.c. non può fondarsi sulla connessione per prodotto, ma unicamente sulla connessione per azienda. La produzione di energia può qualificarsi “connessa” ex art. 2135 c.c. solo se si fonda sull’impiego prevalente e continuativo di risorse tipicamente agricole (suolo, pertinenze, viabilità interna, infrastrutture aziendali), senza compromettere la continuità del ciclo colturale, e purché l’imprenditore mantenga la disponibilità materiale del fondo, la direzione dell’attività e la piena capacità decisionale sulle scelte agronomiche . Solo in tali condizioni il requisito di connessione assume consistenza giuridica, traducendosi in una prevalenza funzionale dell’agricoltura sull’energia conforme alla ratio evolutiva dell’art. 2135 c.c.

La prevalenza non è un attributo qualitativo, ma un parametro oggettivo e misurabile.
Quanto alla connessione “per prodotto”, sarà necessario un confronto in termini di quantità e valore dei prodotti propri rispetto a quelli acquistati. Sul fronte connessione “per azienda”, è indispensabile un raffronto tra i ricavi generati con attrezzature e risorse normalmente agricole e quelli prodotti mediante asset estranei e non tipicamente agricoli. Fatturati sproporzionati rispetto alla dimensione aziendale e alle potenzialità economico finanziarie dell’impresa agricola costituiranno, quindi, indici sintomatici di un’attività meramente commerciale.

In questa prospettiva, si richiamano i criteri quantitativi che il legislatore e l’Amministrazione finanziaria hanno sviluppato per la produzione di energia da parte degli imprenditori agricoli: dalle soglie annue introdotte con la L. 27 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 423 (2.400.000 kWh/anno per fonti agro-forestali; 260.000 kWh/anno per fotovoltaico) sino ai parametri elaborati dalla Circ. Agenzia Entrate n. 32/E/2009 (franchigia di 200 kW; prevalenza del volume d’affari agricolo al netto degli incentivi; rapporto terra/potenza pari a 1 ha ogni 10 kW eccedenti, entro 1 MW). Tali criteri, pur rilevanti in ambito fiscale, offrono un modello metodologico di misurazione della prevalenza adattabile anche in sede civilistica per accertare la reale subordinazione dell’attività energetica.

La disciplina dell’agrivoltaico avanzato (DM 22 dicembre 2023 e DD GSE 19 giugno 2025, n. 149) conferma questo orientamento, spostando il baricentro dalla mera proporzionalità energetica alla verificabilità agronomica effettiva: la connessione non si presume, ma si dimostra mediante indicatori strutturali di prevalenza agricola, quali la continuità delle colture, l’accessibilità ai terreni e il monitoraggio dei parametri produttivi.

Tale impostazione consente di assicurare coerenza con il principio, espresso dal legislatore e dalle autorità amministrative, secondo cui la produzione di energia da FER può essere ascritta all’impresa agricola solo quando ne costituisce un’attività connessa effettiva, misurabile e verificabile.

La riconduzione civilistica della produzione energetica all’art. 2135 c.c. assume, quindi, valore non solo sistematico, ma anche preventivo, riducendo il rischio di contenziosi interpretativi in sede fiscale o amministrativa e assicurando una lettura unitaria della multifunzionalità dell’impresa agricola nell’ambito della transizione ecologica.

3. Modelli contrattuali per l’agrivoltaico e tecnica di redazione

Nel sistema attuale si delineano due modelli negoziali fondamentali mediante i quali si coordina l’attività agricola con la produzione di energia da fonti rinnovabili:

  1. il modello dualista, in cui l’impianto è realizzato da un soggetto energetico titolare di un diritto di superficie sul fondo agricolo4 ;
  2. il modello integrato, in cui l’imprenditore agricolo mantiene la titolarità e la gestione dell’impianto nell’ambito della propria organizzazione aziendale.

3.1. Il modello dualista e la conformazione del diritto di superficie

Nel modello oggi più diffuso, l’impianto è realizzato da un operatore energetico che acquisisce un diritto di superficie, ai sensi degli artt. 952 ss. c.c., diritto reale che consente di edificare e mantenere costruzioni su suolo altrui, separandone la proprietà dal dominio del fondo.

Tale schema, pienamente lecito in astratto, deve, tuttavia, essere adeguato alla causa concreta dell’operazione agrivoltaica, la quale presuppone la coesistenza effettiva tra coltivazione e produzione di energia.

Nel contesto dell’agrivoltaico avanzato, la titolarità esclusiva e piena del diritto di superficie può risultare incompatibile con la funzione agricola del fondo e con il paradigma dell’art. 2135 c.c., in quanto rischia di escludere il coltivatore dall’uso effettivo dei terreni e di spostare il baricentro economico sul versante energetico.
La coabitazione funzionale fra impianto e coltivazione impone, dunque, una rilettura funzionale del diritto di superficie, orientata alla salvaguardia della continuità colturale e della disponibilità materiale del fondo.

Il contratto deve, pertanto, delimitare con precisione i sedimi occupati, escludere il godimento esclusivo delle superfici agricole, imporre obblighi di non interferenza e prevedere meccanismi di verifica periodica degli standard agronomici5.

La giurisprudenza e la dottrina più recenti riconoscono che il diritto di superficie può essere “conformato per causa”, ossia modellato nel contenuto e nei limiti in funzione delle esigenze del progetto agrivoltaico.

In applicazione di tale principio, il diritto reale agrivoltaico dovrà:

  1. essere circoscritto ai soli sedimi e alle opere indispensabili all’impianto;
  2. escludere l’uso esclusivo delle aree agricole interposte, garantendo l’accesso del conduttore e la praticabilità meccanizzata;
  3. subordinare la durata e il rinnovo del rapporto alla verifica periodica degli standard agronomici, mediante condizioni sospensive o risolutive collegate agli esiti dei controlli;
  4. prevedere clausole di non interferenza e di coordinamento operativo nei periodi colturali critici.

In assenza di tali correttivi, l’attività di produzione energetica rimane estranea all’impresa agricola e non può qualificarsi come connessa ex art. 2135 c.c. La continuità della coltivazione deve permanere in modo effettivo e verificabile, secondo i parametri contrattuali e gli standard tecnici concordati.

3.2. Il modello integrato

Nel modello integrato, l’imprenditore agricolo mantiene la titolarità e la gestione diretta dell’impianto – eventualmente attraverso una società agricola – e organizza la produzione di energia come attività “per azienda”, fondata sull’impiego prevalente e continuativo delle risorse aziendali.

In tal modo, la produzione elettrica coserva la propria natura strumentale, complementare e subordinata rispetto alla coltivazione, in piena coerenza con la logica multifunzionale dell’art. 2135 c.c.

L’impianto diviene parte inetgrante dell’organizzazione aziendale, non mera infrastruttura insediata sul fondo. Di conseguenza, la contrattualistica assume una duplice funzione:

  • nel modello dualista, essa disciplina la coesistenza di due attività autonome (agricola ed energetica), assicurando coordinamento e non interferenza;
  • nel modello integrato, opera, invece, come meccanismo interno di regolazione dell’impresa multifunzionale, definendo le modalità di utilizzo del fondo, la ripartizione dei compiti tecnici e le verifiche periodiche di continuità colturale e compatibilità agronomica.


In tale prospettiva, il contratto non trasferisce la proprietà del fondo, ma regola la coesistenza funzionale fra impianto e coltivazione traducendo in obbligazioni vincolanti il principio di prevalenza agricola.

Le parti tipiche del rapporto possono essere:

  • il proprietario e la società agricola conduttrice e titolare dell’impianto;
  • l’imprenditore agricolo e il fornitore tecnico o finanziatore (EPC6, O&M7, leasing agrivoltaico o contratto di partenariato agrienergetico8);
  • più imprese agricole riunite in forma consortile o societaria per la gestione comune.
  • ATI/RTI (anche miste) con capogruppo agricolo o con almeno un soggetto agricolo partecipante, secondo la configurazione ammessa dal GSE per l’accesso agli incentivi.

3.3. La tecnica di redazione

La tecnica contrattuale deve tradurre in obbligazioni giuridicamente esigibili gli standard agronomici e ambientali su cui si fonda la sostenibilità dell’impianto.
Il rapporto va articolato su tre livelli essenziali:

  1. Piano agronomico vincolante, allegato contrattualmente, che individui le colture, le rotazioni, le lavorazioni del suolo e gli standard di compatibilità meccanica con i moduli fotovoltaici, costituendo la base oggettiva per la verifica della continuità colturale;
  2. Regole di accesso e coordinamento, volte ad assicurare la disponibilità effettiva del fondo nelle finestre critiche del ciclo produttivo e, se necessario, la sospensione temporanea delle attività non agricole,per evitare interferenze con le operazioni agronomiche; 
  3. Disciplina di fine vita, comprensiva degli obblighi di smantellamento selettivo e ripristino agronomico, garantiti da strumenti finanziari idonei (performance bond o surety bond 9) a tutela del suolo e della continuità aziendale. Tali garanzie – riconducibili al modello della fideiussione assicurativa ex artt. 1936 ss. c.c. – devono essere escutibili a prima richiesta, di importo congruo e con durata estesa all’intero ciclo di vita del progetto, per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi di ripristino anche in caso di default del soggetto energetico.

Sul piano della delimitazione materiale del fondo, la documentazione catastale e cartografica deve distinguere con precisione:

  • i sedimi stabilmente occupati dalle strutture impiantistiche;
  • le aree agro-compatibili (interfilari, sottopannello, fasce di rispetto);
  • le pertinenze destinate a cavidotti, viabilità e cabine di trasformazione.

Le opere esterne di connessione devono essere assistite da servitù di allaccio e di passaggio con confini definiti e coordinate catastali coerenti.

Nei progetti complessi, un accordo di coordinamento tra proprietario, conduttore e operatore energetico costituisce strumento utile per disciplinare accessi, interferenze e priorità operative, nonché per regolare forme di autoconsumo 10 condiviso o di partecipazione a comunità energetiche rinnovabili (CER 11).

4. Agrivoltaico e PAC: profili civilistici e clausole di salvaguardia

Il rapporto tra sistemi agrivoltaici e Politica Agricola Comune (PAC)12 non si esaurisce nella verifica ex post della legittimità dei pagamenti, ma richiede una progettazione ex ante dell’assetto contrattuale e organizzativo del fondo, capace di assicurare la compatibilità della coltivazione con la presenza dell’impianto fotovoltaico.

Il punto di connessione tra i due piani – civilistico e amministrativo – è la continuità dell’uso agricolo effettivo, condizione che la PAC assume come presupposto di ammissibilità ai sostegni diretti e che, sul piano privatistico, deve tradursi in obbligazioni contrattuali specifiche, verificabili ed esigibili.

La normativa unionale (Reg. UE 2021/2115 e Reg. UE 2021/2116) e la disciplina nazionale di attuazione richiedono che il terreno mantenga una destinazione agricola effettiva e permanente, nel rispetto delle norme di condizionalità ambientale13 (BCAA14 1, 5, 6, 7 e 8) e degli obblighi di “agricoltore attivo” (artt. 4 e 9 Reg. 2021/2115). Il mancato rispetto di tali requisiti comporta, ai sensi dell’art. 83 Reg. 2021/2116, la riduzione o l’esclusione dai pagamenti diretti.

Ciò non esclude, in astratto, la compresenza di attività non agricole sul fondo15, la coesistenza è ammessa purché la coltivazione resti effettiva, prevalente e verificabile.

Ne consegue che la sostenibilità PAC di un impianto agrivoltaico dipende, in concreto, dall’assetto civilistico che regola la coabitazione tra coltivazione e impianto: la disponibilità materiale del fondo, la continuità del ciclo colturale e la direzione decisionale agricola devono essere giuridicamente garantite dal contratto.

In tal senso, la Nota MASAF prot. 0336902 del 21 luglio 2025 chiarisce che l’effettiva disponibilità del terreno, la continuità della coltivazione e il potere decisionale dell’agricoltore costituiscono condizioni essenziali per l’ammissibilità ai pagamenti diretti. Il criterio non è la mera “libertà del terreno da strutture permanenti”, ma la possibilità oggettiva di coltivare16.

Il diritto privato è, quindi, chiamato a fornire una struttura contrattuale che renda esigibili tali condizioni, prevenendo la disapplicazione degli aiuti per inidoneità gestionale del fondo.

La disciplina incentivante dell’agrivoltaico avanzato (DM 22 dicembre 2023; DD GSE 19 giugno 2025 n. 149) ha introdotto parametri tecnico-agronomici e sistemi di monitoraggio che, pur finalizzati al riconoscimento del contributo economico, rappresentano standard di riferimento anche civilistici: il piano agronomico e i sistemi di monitoraggio costituiscono elementi integrativi della buona fede contrattuale e della diligenza professionale ex artt. 1176 e 1375 c.c.

Il contratto deve, dunque, recepire tali parametri, non come allegati documentali, ma come clausole essenziali del sinallagma, volte a garantire la permanenza della vocazione agricola del fondo.

In questa prospettiva, il piano agronomico diventa l’architrave tecnico del rapporto: individua colture, rotazioni, lavorazioni e standard di compatibilità meccanica dell’impianto, nonché indicatori di uso agricolo effettivo e procedure di verifica. La sua efficacia vincolante consente di tradure i requisiti PAC in obbligazioni contrattuali esigibili, riducendo il rischio di valutazioni discrezionali da parte degli organi di controllo. 

La stessa logica vale per la disponibilità del fondo: l’impresa agricola deve mantenere la possibilità di accedere e operare durante le fasi critiche del ciclo produttivo. Il contratto dovrà, quindi, prevedere percorsi di accesso, fasce temporali di esclusività per le operazioni colturali e, ove necessario, la sospensione o rimodulazione delle attività energetiche.

Si tratta di una clausola di sostanza, non di stile: essa traduce in termini privatistici il requisito pubblico dell’effettività, fungendo da garanzia sia in sede di verifica PAC sia nella gestione quotidiana dell’azienda.

Il controllo della continuità colturale può essere affidato a strumenti di monitoraggio contrattuale (quali registri agronomici, report periodici, ispezioni congiunte o verifiche affidate a un soggetto terzo), così da fornire prova documentale della coltivazione continuativa e ridurre l’alea del contenzioso amministrativo e rafforzano la certezza giuridica del rapporto.

Quanto al rischio economico derivante dalla perdita o riduzione degli aiuti, il diritto privato deve disciplinarne l’allocazione causale. Se l’esclusione dai pagamenti diretti deriva da configurazioni impiantistiche o condotte gestionali imputabili all’operatore energetico, l’onere economico non può gravare sull’agricoltore.

Il contratto dovrà pertanto prevedere:

  • obblighi informativi puntuali per audit e controlli;
  • un regime di responsabilità e indennizzo proporzionato al pregiudizio PAC subito;
  • una clausola di change-in-law17 o di adattamento tecnico, che disciplini l’impatto delle sopravvenienze normative o tecniche senza alterare la continuità colturale.

In definitiva, la compatibilità tra agrivoltaico e PAC dipende da una progettazione contrattuale ex ante che renda effettivi e verificabili gli impegni di multifunzionalità:

  • obbligazioni agronomiche strutturate e controllabili;
  • garanzie di accesso e gestione effettiva del fondo;
  • riparto trasparente dei rischi e dei rimedi.

Solo tale impostazione consente di coniugare le finalità di transizione energetica con la tutela del reddito agrario, garantendo che la produzione elettrica resti giuridicamente connessa e subordinata alla coltivazione.

4.1. Permanenza della qualifica di “agricoltore in attività” e qualificazione fiscale della produzione energetica

Un ulteriore profilo, strettamente connesso alla sostenibilità PAC e alla logica dell’art. 2135 c.c., riguarda la permanenza della qualifica di “agricoltore in attività” in presenza di impianti agrivoltaici.

Sotto il profilo tributario, l’Agenzia delle Entrate, in coordinamento con il MISE (oggi MASE), ha chiarito che gli impianti agrivoltaici devono rispettare i medesimi criteri già previsti per il fotovoltaico al fine di essere considerati attività agricola connessa e, pertanto, beneficiari del regime fiscale agevolato (reddito agrario e IVA agricola).

La Circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 individua tre parametri alternativi per considerare la produzione di energia come attività connessa quando la produzione eccede 260.000 kWh/anno:

  1. integrazione strutturale dell’impianto su edifici aziendali esistenti (serre, stalle, capannoni, strutture agricole);
  2. prevalenza del volume d’affari agricolo rispetto a quello derivante dalla vendita di energia elettrica;
  3. disponibilità di almeno 1 ettaro di terreno coltivato per ogni 10 kW di potenza installata eccedente i 200 kW, entro il limite massimo di 1 MW per azienda.

Nella Risposta ad interpello n. 61/2025, l’Agenzia ha precisato che gli impianti agrivoltaici installati su pali e non integrati in edifici non possono beneficiare del primo criterio (integrazione strutturale), e devono, pertanto, rispettare uno degli altri due parametri.

Tuttavia, entrambi presentano criticità applicative.

Sul piano economico, la produzione di energia da impianti di media o grande dimensione tende a superare ampiamente il volume d’affari agricolo, rendendo difficile dimostrare la prevalenza del reddito agrario.

Sul piano territoriale, il criterio fondiario di “1 ettaro ogni 10 kW eccedenti” implica superfici molto estese, spesso incompatibili con le dimensione media delle aziende agricole italiane e con le rese produttive dei moderni pannelli fotovoltaici, oggi notevolmente superiori rispetto al 2009.

La verifica quantitativa conferma il problema: un ettaro di superficie nel Centro Italia, occupato da un impianto agrivoltaico avanzato, produce mediamente tra 250.000 e 350.000 kWh/anno. Il valore si colloca al limite della soglia entro cui, ai fini fiscali, la produzione di energia può ancora essere ricondotta al reddito agrario.

La quota eccedente deve essere, invece, qualificata come reddito d’impresa commerciale, determinabile in via forfetaria mediante l’applicazione del coefficiente di redditività del 25% (art. 56-bis TUIR), a condizione che permanga la prevalenza del volume d’affari agricolo su quello energetico.

La perdita di tale prevalenza comporta conseguenze rilevanti anche sotto il profilo della PAC: un’impresa che non possa più qualificarsi come “agricoltore in attività” ai sensi dell’art. 9 Reg. (UE) 2021/2115 rischia di perdere l’ammissibilità ai pagamenti diretti, con riflessi immediati sul piano civilistico e contrattuale.

Il mantenimento della qualifica agricola richiede, quindi, un bilanciamento sostanziale tra dimensione energetica e attività agricola, da perseguire già in sede di progettazione e di redazione dei contratti.

Laddove la produzione energetica risulti prevalente in termini economici o organizzativi, il soggetto non potrà più beneficiare del regime fiscale agevolato, né invocare la connessione ex art. 2135 c.c., con effetti a catena sulla validità economico-giuridica dell’intero progetto agrivoltaico.

5. Vincoli civilistici, responsabilità e rimedi nella contrattualistica agrivoltaica

Il banco di prova della sostenibilità civilistica dei rapporti agrivoltaici non è rappresentato dalla mera conformità tecnica dell’impianto, bensì dalla capacità della struttura contrattuale di reggere, nel tempo, ai vincoli di diritto privato.

Il primo snodo riguarda la causa concreta e la meritevolezza dell’assetto negoziale (art. 1322 c.c.): un contratto che, nella sostanza, degradi la coltivazione a funzione ancillare o marginale, trasformando il fondo in piattaforma produttiva di energia, risulta incompatibile con l’art. 2135 c.c. e con la funzione economico-sociale dell’impresa agricola.

La prevalenza della componente agricola deve emergere in fatto, non per dichiarazione, e risultare dalla combinazione delle pattuizioni contrattuali e dalla loro esecuzione secondo buona fede (artt. 1366 e 1375 c.c.).

L’architettura negoziale deve pertanto costituire un sistema coerente di obbligazioni primarie, comprendente:

  • la continuità del ciclo colturale;
  • la disponibilità effettiva del fondo nelle finestre operative critiche;
  • la regolazione dei poteri di accesso e di coordinamento fra operatore agricolo e soggetto impiantista;
  • l’impegno al ripristino agronomico a fine vita dell’impianto.

In difetto di tali presidi, opera l’eterointegrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c., con conseguente incremento dell’alea interpretativa e del rischio di contenzioso.

Sotto il profilo formale e pubblicitario, il diritto di superficie richiede atto pubblico o scrittura privata autenticata18 e trascrizione nei registri immobiliari (art. 2643 n. 2 c.c.), con rispetto della continuità delle trascrizioni (art. 2650 c.c.). Il difetto di pubblicità o l’incoerenza della catena negoziale può determinare inopponibilità e conflitti di priorità (art. 2644 c.c.), con conseguenze sulla validità dei titoli di disponibilità richiesti dal GSE e sulle condizioni di finanziabilità del progetto.

Laddove il proprietario conceda diritti incompatibili con situazioni giuridiche preesistenti, può configurarsi inadempimento (art. 1218 c.c.) o responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.).

La delimitazione materiale dell’oggetto assume rilievo sostanziale: i sedimi, le pertinenze e le servitù devono essere individuati con esattezza, non solo per esigenze catastali, ma quale garanzia della continuità dell’uso agricolo. Una delimitazione imprecisa può determinare sovrapposizioni di poteri di godimento, con conseguente alterazione dell’equilibrio contrattuale.

Sotto il profilo dell’esecuzione contrattuale, le clausole devono assicurare la cooperazione tra le parti in modo da preservare la destinazione agricola del fondo. In particolare, il contratto deve prevedere:

  • obblighi di non interferenza e di coordinamento operativo durante le fasi colturali;
  • procedure di accesso programmato per i mezzi e i tecnici dell’impianto;
  • un sistema di verifica periodica del rispetto del piano agronomico;
  • garanzie di ripristino a fine vita, mediante fideiussione bancaria o assicurativa escutibile a prima richiesta.

La responsabilità del soggetto impiantista non si esaurisce nell’adempimento delle prestazioni principali, ma si estende alle conseguenze dannose derivanti da uso anomalo o da alterazione del suolo (art. 2043 c.c.), nonché, in presenza di attività pericolose, all’ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 2050 c.c.

L’imprenditore agricolo resta titolare della posizione di garanzia connessa alla custodia del fondo (art. 2051 c.c.) e risponde verso i terzi per danni riconducibili a difetti di vigilanza o di manutenzione, salvo regresso nei confronti del soggetto responsabile.
Il tema della colpa professionale rileva per i consulenti tecnici, agronomi o legali coinvolti nella predisposizione dei contratti: la mancata previsione di adeguate clausole di salvaguardia o l’omessa segnalazione di incompatibilità strutturali può costituire violazione della diligenza professionale qualificata (art. 1176, comma 2 c.c.).

I rimedi contrattuali assumono funzione di garanzia sostanziale.

Oltre alle clausole risolutive espresse per inadempimento degli obblighi agronomici, risultano opportuni:

  • meccanismi di revisione tecnica (change-in-law o change-in-technology19), che consentano l’adeguamento del progetto alle sopravvenienze normative senza alterare l’equilibrio del contratto;
  • clausole penali di garanzia20, calibrate sull’eventuale perdita di contributi PAC o incentivi GSE;
  • obblighi di contabilità separata per distinguere il reddito agrario da quello energetico e documentare la prevalenza agricola.

Sul piano sistematico, la contrattualistica agrivoltaica deve inoltre recepire gli obblighi pubblicistici derivanti dal DM 22 dicembre 2023, n. 436 e dalle Regole operative GSE: il monitoraggio agronomico, la trasmissione periodica dei dati e la tracciabilità dell’attività colturale devono essere incorporati nell’assetto negoziale come obbligazioni accessorie essenziali.

La loro omissione non determina soltanto l’eventuale decadenza dagli incentivi, ma può integrare un inadempimento civilistico per violazione di obblighi legali integrativi del contratto.

In definitiva, il diritto privato fornisce la cornice di stabilità e responsabilità entro cui l’agrivoltaico può operare. La validità dell’intero impianto negoziale dipende dalla capacità delle parti di tradurre in clausole esigibili i principi di compatibilità agricola e sostenibilità, preservando la funzione del fondo e la meritevolezza della causa secondo il paradigma dell’art. 2135 c.c.

6. Verso una revisione dell’art. 2135 c.c.?

L’agrivoltaico rappresenta oggi uno dei banchi di prova più significativi per il diritto agrario e civile: mette alla prova la capacità dell’art. 2135 c.c. di accogliere, entro i suoi confini, modelli produttivi ibridi che combinano agricoltura, tecnologia ed energia.

La sfida non è solo tecnica o ambientale, ma giuridica: trovare un equilibrio tra l’esigenza di mantenere la centralità della coltivazione e quella di riconoscere la produzione energetica come fattore strutturale della resilienza economica delle imprese agricole.

Il diritto positivo, nella sua configurazione attuale, continua a relegare la produzione elettrica nel perimetro delle attività “connesse”, subordinate e strumentali. Tuttavia, le pratiche più avanzate dell’agrivoltaico dimostrano che la generazione da fonti rinnovabili, quando pienamente integrata nel ciclo aziendale e gestita dall’imprenditore agricolo, non rappresenta un elemento estraneo, ma una componente stabile dell’organizzazione produttiva.

Il compito del giurista è allora duplice: garantire, nell’immediato, la compatibilità civilistica dei rapporti mediante una contrattualistica capace di rendere esigibili gli obblighi agronomici e, nel medio periodo, promuovere una riflessione sistematica sulla necessità di aggiornare l’art. 2135 c.c.

Forse è giunto il momento di riconoscere, con limiti chiari e presidi giuridici adeguati, che la produzione di energia da fonti rinnovabili può costituire attività primaria dell’imprenditore agricolo, quando sia intrinsecamente integrata all’organizzazione aziendale e subordinata a condizioni normative rigorose idonee a prevenire la “energeticizzazione” dell’impresa agricola.

In questa direzione, una possibile riforma dovrebbe fondarsi su alcuni criteri chiave:

  • Integrazione funzionale e territoriale: impianti localizzati e configurati in coerenza con il ciclo colturale, con compatibilità agronomica verificabile (altezza, geometria, viabilità, gestione del suolo).
  • Prevalenza agricola sostanziale: indicatori misurabili (KPI agronomici, disponibilità materiale del fondo, finestre operative protette) e separazione contabile per evitare che l’energia diventi economicamente dominante.
  • Governance agricola: direzione imprenditoriale saldamente in capo al soggetto agricolo, anche tramite società agricola, con divieto di strutture veicolari prive di sostanza organizzativa.
  • Clausola di “net benefit” agro-ambientale: obbligo legale di miglioramento misurabile del suolo, della biodiversità e delle risorse idriche rispetto a una baseline verificabile, con rimedi tipizzati (correttivi, penali, sospensioni).
  • Fine vita garantito: obbligo di smantellamento e ripristino agronomico assistito da garanzia autonoma escutibile o escrow segregato, quale elemento essenziale e non accessorio.
  • Antielusione: divieto di operazioni che trasferiscano il baricentro economico sull’energia; coerenza con condizionalità PAC e disciplina incentivante.

Una simile evoluzione non “snatura” l’impresa agricola, ma ne amplia la funzione economico-sociale: l’energia diventa risorsa produttiva primaria a condizione che resti ancorata alla terra, alla coltivazione e alla cura dell’ambiente.

La tecnica legislativa potrà scegliere tra due vie:

(a) tipizzare una nuova attività agricola primaria da FER “integrata e condizionata”; oppure
(b) rafforzare lo statuto dell’attività connessa mediante presunzioni legali e soglie vincolanti.

In entrambi i casi, la centralità dell’agricoltura dovrà restare il contenuto inderogabile del sistema. L’obiettivo, più che lessicale, è culturale: passare dal criterio del “non impedire” a quello del “migliorare”, facendo del miglioramento una regola giuridica e non un auspicio. Solo così la transizione energetica potrà diventare una pratica agricola vera, capace di durare nel tempo, garantita dal diritto e non solo dalla tecnica.

Il testo integrale della nota è pubblicato su Consulenza Agricola, n. 11/2025, pp. 20-34

Autore: Francesco Tedioli

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