La cessione della quota di prodotto nel contratto di rete agricolo dopo la legge di Bilancio 2026

Sommario

1. Premessa. Il contratto di rete agricolo tra produzione comune e allocazione del prodotto

La disciplina speciale del contratto di rete in agricoltura1, introdotta dall’art. 1 bis, comma 3, d.l. 24 giugno 2014, n. 912, consente alle PMI agricole di organizzare una produzione comune mediante la condivisione, secondo un programma di rete, di mezzi, risorse e fattori produttivi. Il modello non presuppone la costituzione di un nuovo soggetto, ma un coordinamento contrattuale dell’attività agricola.

Elemento qualificante di tale schema negoziale è la ripartizione in natura del prodotto, con attribuzione a titolo originario delle quote ai singoli partecipanti, secondo criteri stabiliti nel programma di rete. La funzione pratica dell’assetto, così realizzato, è evitare che la cooperazione produttiva venga letta come una sequenza di trasferimenti tra imprenditori, con ricadute sul piano della qualificazione dell’attività e dei rapporti interni. In questo modo, si àncora l’operazione all’art. 2135 c.c., e, più in generale, alla logica della produzione agricola come risultato dell’esercizio coordinato dell’attività, non già dell’intermediazione tra imprese.

Proprio su questo impianto si è innestata una questione controversa: se, una volta attribuita la quota di prodotto a ciascun retista, sia ammessa la circolazione di tale quota all’interno della rete. La disciplina del 2014 non contiene alcun espresso divieto in tal senso, ma la prassi amministrativa ha offerto una lettura restrittiva del modello, ammettendo la cessione a terzi, ma negando i trasferimenti tra imprese appartenenti alla medesima rete.

In questo contesto si colloca l’intervento operato dalla legge di Bilancio 20263 che inserisce nell’art. 1 bis, comma 3, del d.l. n. 91/2014 un ulteriore periodo. Il capoverso prevede espressamente che i contraenti possano cedere la propria quota di prodotto ad altre parti del contratto. Una disposizione apparentemente semplice, ma con effetti rilevanti, perché ridefinisce il perimetro di disponibilità della quota e impone di riconsiderare il rapporto tra produzione comune, attribuzione originaria e successiva allocazione del prodotto nel circuito reticolare.

Il contributo analizza la portata della novella e le sue ricadute applicative, confrontandola con il quadro previgente e con le letture che, in concreto, ne avevano ristretto l’operatività. L’obiettivo è verificare se la cessione intra-rete costituisca un’evoluzione coerente del modello e in che misura possa rafforzare, senza snaturarla, la funzione aggregativa della rete quale strumento di governo della filiera.

2. La ripartizione a titolo originario e il divieto di cessione tra retisti nella circolare 75/E del 2017

La possibilità di ripartire la produzione agricola comune tra i partecipanti alla rete a titolo originario costituisce uno degli elementi più importanti della disciplina introdotta dall’art. 1 bis, comma 3, del d.l. n. 91/2014. Tale meccanismo consente di imputare direttamente a ciascuna impresa retista la quota di prodotto spettante, pur in presenza di una produzione realizzata mediante l’apporto coordinato di fattori produttivi condivisi. In questo senso, la divisione in natura del prodotto non integra un trasferimento tra imprenditori, bensì costituisce un criterio di imputazione del risultato produttivo, funzionale al mantenimento della natura agricola dell’attività.

Diritto giurispudenza agraria alimentare ambienteSu tale impianto si è innestata l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, che, con la circolare n. 75/E del 21 giugno 20174, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle reti di imprese agricole5. In tale sede, l’Agenzia delle Entrate ha ricostruito il contratto di rete agricolo come uno strumento volto esclusivamente alla produzione comune, affermando che la suddivisione del prodotto tra i retisti, in quanto effettuata a titolo originario, non dà luogo ad alcuna operazione rilevante ai fini IVA, né a trasferimenti di beni tra i partecipanti.

Nella stessa circolare, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha introdotto una limitazione non espressamente prevista dalla norma, affermando che i prodotti oggetto di ripartizione non potessero essere successivamente ceduti tra imprese appartenenti alla medesima rete, restando, invece, libera la cessione a soggetti terzi. La disponibilità della quota di prodotto risultava, così, ammessa solo “verso l’esterno”, mentre veniva esclusa ogni forma di circolazione interna.

La ratio di tale impostazione era riconducibile a evidenti finalità anti-elusive. Consentire la cessione della quota di prodotto tra retisti avrebbe esposto l’istituto al rischio di essere utilizzato come schermo per operazioni di natura commerciale o per una redistribuzione artificiosa del prodotto, svincolata dal contributo effettivo dei partecipanti al programma di rete. In questa chiave, il divieto di cessione tra retisti veniva a costituire una sorta di “presidio funzionale” della causa agricola del contratto.
Tuttavia, tale costruzione presentava evidenti profili di criticità. In primo luogo, il divieto di cessione tra retisti non trovava un fondamento nel dato normativo, risultando, piuttosto, il frutto di un’interpretazione amministrativa, orientata a delimitare in senso restrittivo l’operatività dell’istituto. In secondo luogo, la rigidità della soluzione incideva sulla capacità della rete di gestire in modo flessibile il prodotto una volta attribuito.

Veniva, così, imposta una netta separazione tra fase produttiva, rigidamente “congelata” al momento dell’attribuzione originaria, e fase allocativa, confinata esclusivamente nei rapporti con soggetti terzi.

Soprattutto, la preclusione assoluta della circolazione interna appariva difficilmente compatibile con l’evoluzione del contratto di rete agricolo come strumento di governo della filiera. Se la rete è concepita come un perimetro organizzativo all’interno del quale le imprese agricole coordinano stabilmente mezzi, lavoro e know-how per il perseguimento di uno scopo comune, appare quantomeno discutibile negare, in via aprioristica, che la quota di prodotto attribuita a ciascun retista possa essere successivamente riallocata all’interno dello stesso circuito cooperativo.

È proprio su questo punto di frizione tra dato normativo e prassi applicativa che interviene la legge di Bilancio 2026, introducendo un elemento di discontinuità destinata ad incidere sul rapporto tra attribuzione originaria del prodotto e sua successiva circolazione all’interno della rete.

3. La legge di Bilancio 2026 e l’ammissione della cessione intra-rete della quota di prodotto

La scelta di collocare la previsione della cedibilità intra-rete all’interno dell’art. 1 bis, comma 3, del d.l. n. 91/2014 non è casuale. Il legislatore non introduce, infatti, una disciplina autonoma della circolazione del prodotto, ma interviene sulla disposizione che definisce la struttura del contratto di rete agricolo, affiancando la cedibilità della quota ai riferimenti alla produzione comune, alla condivisione dei fattori produttivi e alla ripartizione in natura.

Sotto il profilo tecnico, l’intervento presenta un duplice carattere. Da un lato, prende posizione su una questione che il testo del 2014 aveva lasciato aperta e che la prassi amministrativa aveva risolto in senso restrittivo; dall’altro, amplia in modo significativo le possibilità operative del modello, incidendo direttamente sui rapporti interni tra i retisti. La cedibilità intra-rete della quota di prodotto non può, quindi, essere qualificata come un mero chiarimento interpretativo, bensì come un ampliamento normativo del perimetro di circolazione consentita, con effetti immediati sulla governance interna della rete.

La novella supera espressamente la limitazione affermata dalla circolare n. 75/E del 2017, ammettendo la cessione della quota di prodotto anche tra imprese appartenenti alla medesima rete, una volta che la quota sia stata attribuita al singolo partecipante.
La disposizione si caratterizza per un’impostazione volutamente essenziale. Il legislatore non distingue tra cessioni a titolo oneroso o gratuito, né in funzione delle diverse fasi della filiera, limitandosi a individuare il perimetro soggettivo entro cui la cessione è consentita, rimettendo al programma di rete e all’autonomia contrattuale6 la definizione delle modalità e dei limiti operativi, in particolare, quanto a criteri, condizioni, corrispettivi e tracciabilità delle riallocazioni.

La modifica incide sulla gestione del prodotto, ma non trasforma la rete in un soggetto che commercializza in proprio. La produzione resta comune, la ripartizione continua ad avvenire a titolo originario e la titolarità del prodotto rimane imputata alle singole imprese agricole; la cessione opera in un momento successivo, all’interno del perimetro reticolare, come atto di riallocazione tra soggetti già titolari del prodotto.

L’intervento risponde, in definitiva, a una chiara finalità di politica agricola: rafforzare la capacità delle reti di imprese di aggregare l’offerta e gestire in modo più flessibile le quantità prodotte, senza ricorrere a modelli societari o cooperativi. Resta, tuttavia, da verificare come tale ampliamento si coordini con la causa del contratto di rete agricolo7, profilo sul quale si concentra l’analisi che segue.

4. Produzione agricola, circolazione del prodotto e causa del contratto di rete

La previsione della cessione intra-rete della quota di prodotto impone una riflessione sul rapporto tra produzione agricola comune, attribuzione originaria del prodotto e successiva circolazione delle quote all’interno della rete. In difetto, la novella del 2026 rischierebbe di essere letta come una liberalizzazione indiscriminata delle operazioni interne, con conseguente indebolimento della specificità agricola dell’istituto.

Per inquadrare correttamente l’intervento legislativo occorre tenere distinta la fase produttiva dalla fase allocativa. La prima coincide con la produzione in senso proprio, realizzata nella rete mediante la messa in comune dei fattori produttivi e l’esercizio coordinato dell’attività agricola. La seconda riguarda la destinazione delle quote di prodotto successivamente all’attribuzione a titolo originario8 ai singoli retisti.

La disciplina del 2014 era costruita sulla produzione comune: la ripartizione in natura, configurata come attribuzione a titolo originario, era funzionale a escludere che tra retisti si realizzassero operazioni negoziali interne di circolazione del prodotto. In tale assetto, la circolazione delle quote di prodotto restava collocata all’esterno della rete e interveniva solo dopo la fase produttiva, come attività distinta rispetto alla produzione svolta in forma coordinata.

La legge di Bilancio 2026 non modifica l’impianto produttivo della rete, ma interviene sulla fase allocativa: chiarisce che la quota di prodotto, una volta attribuita al singolo retista, può essere ceduta anche agli altri partecipanti9. Non muta la qualificazione della produzione; cambia, invece, l’ambito consentito della circolazione del prodotto all’interno della rete.

È su questo punto che emerge una criticità di fondo. Se il prodotto viene imputato sin dall’origine a ciascun retista, la cessione intra-rete assume, sul piano giuridico, la fisionomia di una alienazione successiva tra soggetti già titolari della quota, e non di una semplice riallocazione interna del risultato produttivo. L’ammissione della circolazione interna attenua, pertanto, la portata dell’attribuzione a titolo originario come meccanismo di distinzione tra produzione comune e trasferimenti negoziali, rendendo necessario verificare, con particolare attenzione, che la circolazione del prodotto resti coerente con la produzione agricola comune e con il programma di rete.

La cessione intra-rete è, in linea di principio, compatibile con l’art. 2135 c.c.10, purché resti funzionalmente accessoria e strumentale rispetto alla produzione comune. Essa è fisiologica quando serve a dare attuazione al programma di rete; diventa, invece, esposta a contestazioni, se si trasforma in attività autonoma e prevalente, svincolata dalla produzione, idonea a spostare il baricentro causale del contratto dalla produzione alla circolazione, con rischio di riqualificazione in senso commerciale.

5. Profili applicativi e cautele sistematiche

La possibilità di cessione intra-rete della quota di prodotto amplia le opzioni operative del contratto di rete agricolo, ma non legittima indiscriminatamente qualsiasi forma di circolazione interna. La legge di Bilancio 2026 demanda al programma di rete la disciplina concreta della cessione intra-rete, rinviando all’autonomia contrattuale la definizione delle finalità, dei limiti e delle modalità operative, in coerenza con la causa agricola dell’aggregazione.

In questo quadro, il programma di rete è chiamato a chiarire se e in che misura la cessione delle quote tra retisti sia funzionale agli obiettivi comuni, anche prevedendo obblighi di tracciabilità e rendicontazione delle cessioni intra-rete. Se tale facoltà resta formulata in modo generico, e non ancorata, in modo puntuale, allo scopo condiviso, espone la rete al rischio di un utilizzo distorto dell’istituto, con possibili ricadute sia sul piano qualificatorio del rapporto, che su quello fiscale.

Sotto un primo profilo, permane un rischio di carattere elusivo. La circolazione interna delle quote potrebbe essere utilizzata per “riallocazioni” meramente opportunistiche, non sorrette da un effettivo contributo produttivo, né da una logica di filiera coerente con il programma di rete. In tali ipotesi, la cessione intra-rete rischierebbe di assumere una funzione autonoma rispetto alla produzione agricola comune, svuotando di contenuto il collegamento funzionale che giustifica la disciplina speciale dell’art. 1 bis, comma 3, del d.l. n. 91/2014.

Proprio per evitare tale rischio, il contratto dovrebbe prevedere clausole di salvaguardia idonee a garantire la coerenza tra produzione comune e circolazione del prodotto. In particolare, possono risultare rilevanti: (i) criteri oggettivi di determinazione delle quote e delle eventuali riallocazioni, parametrati ad apporti e impegni effettivi; (ii) obblighi di tracciabilità e rendicontazione delle cessioni intra-rete, con documentazione puntuale delle operazioni; (iii) limiti quantitativi e/o condizioni (anche autorizzative) per il trasferimento; (iv) regole di valorizzazione coerenti con la logica della rete, idonee a evitare la formazione di marginalità autonome; (v) poteri di controllo in capo all’organo comune11 o al soggetto gestore, ove previsto, e rimedi contrattuali in caso di scostamenti dal programma (sospensione, penali, recesso o risoluzione)12.

In chiave applicativa, la tenuta dell’assetto dipenderà non tanto dalla singola cessione, quanto dalla dinamica complessiva delle operazioni interne. Assumeranno, quindi, rilievo l’intensità e la frequenza degli scambi, la coerenza tra quantità movimentate e contributi produttivi, nonché l’effettività dei presidi di governance e rendicontazione previsti nel programma.

Qualora la rete sia costruita su attività tra loro compatibili e su un effettivo apporto condiviso di fattori produttivi, la cessione intra-rete può costituire uno strumento fisiologico di razionalizzazione dell’offerta, consentendo l’accentramento delle quantità presso retisti incaricati di specifiche fasi della filiera.

Occorre, tuttavia, evitare che tale meccanismo si traduca in una sistematica concentrazione del prodotto presso un singolo retista, non giustificata dagli apporti assunti o dalle funzioni attribuite dal programma. In presenza di contributi produttivi disomogenei o marginali, dunque, la circolazione interna del prodotto rischia di assumere una funzione redistributiva autonoma, sganciata dalla produzione comune, difficilmente conciliabile con la logica dell’istituto.

Accanto ai profili organizzativi, la novella del 2026 suggerisce alcuni quesiti sulle ricadute fiscali della cessione intra-rete. La risoluzione n. 75/E del 21 giugno 2017 aveva, di fatto, “protetto” il modello del contratto di rete agricolo escludendo la rilevanza IVA della ripartizione del prodotto in quanto attribuzione a titolo originario e, al contempo, precludendo la circolazione interna delle quote. Con la novella del 2026 tale presidio viene meno.

La cessione della quota, una volta attribuita a titolo originario al singolo retista, integra una cessione di beni tra soggetti giuridicamente distinti. In quanto tale, essa presuppone, sul piano fiscale, l’esistenza di un corrispettivo, anche non necessariamente monetario, idoneo a configurare un rapporto sinallagmatico e a ricondurre l’operazione nell’alveo delle cessioni rilevanti ai fini IVA secondo le regole ordinarie.

Il profilo decisivo, sotto questo aspetto, non è rappresentato dalla cessione in sé, ma dall’esistenza di un corrispettivo economicamente apprezzabile, che può manifestarsi anche in forme indirette o compensative. In tale prospettiva, assumono rilievo le modalità concrete con cui la circolazione intra-rete si realizza: la frequenza e sistematicità degli scambi, i criteri di determinazione del valore delle quote trasferite, la formazione di marginalità autonome e, più in generale, l’assenza di un chiaro collegamento funzionale con il programma di rete possono indurre a qualificare l’assetto complessivo come un vero e proprio “mercato interno”, con conseguenti riflessi sia sul piano IVA sia sul mantenimento dei regimi agevolativi propri delle PMI agricole.

Considerazioni in parte analoghe valgono sul versante delle imposte dirette. Qualora la circolazione interna del prodotto assumesse caratteri di autonomia e prevalenza rispetto alla produzione, verrebbe messa in discussione la ricostruzione del modello in termini assimilabili alla conduzione associata, con possibili effetti sulla qualificazione del reddito e sulla ripartizione del reddito agrario tra i partecipanti. Anche sotto questo profilo, la coerenza tra cessioni intra-rete e programma comune assume un ruolo decisivo.

In tale contesto, appare verosimile la necessità di futuri chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, chiamata a riposizionare le proprie interpretazioni alla luce della novella del 2026. In attesa di tali indicazioni, la tenuta applicativa del modello dipenderà in larga misura dalla qualità della progettazione contrattuale e dalla capacità delle reti di dimostrare, anche sul piano documentale, la funzione strumentale delle cessioni intra-rete rispetto alla produzione agricola comune.

6. Considerazioni conclusive

La modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2026 va letta come un segnale di fiducia del legislatore nello strumento del contratto di rete agricolo. Consentire espressamente la cessione intra-rete della quota di prodotto significa riconoscere che le reti non sono più soltanto strumenti di coordinamento produttivo, ma possono assumere un ruolo più maturo nella gestione delle dinamiche di filiera, senza per questo essere assimilate a modelli societari o commerciali.

L’intervento appare condivisibile nella misura in cui corregge un irrigidimento di origine amministrativa che aveva finito per limitare, più del necessario, l’operatività dell’istituto. La preclusione assoluta della circolazione interna del prodotto, infatti, risultava sempre meno coerente con l’evoluzione dell’agricoltura verso modelli di integrazione, concentrazione dell’offerta e specializzazione delle fasi successive alla produzione. In questo senso, la novella del 2026 restituisce alle imprese agricole uno spazio di autonomia coerente con le esigenze economiche reali del settore.

Al tempo stesso, la scelta legislativa comporta una responsabilizzazione degli operatori. L’ampliamento delle possibilità operative rende centrale il ruolo del programma di rete e, più in generale, della qualità della progettazione contrattuale. La cessione intra-rete non è una scorciatoia, ma uno strumento che richiede coerenza tra apporti produttivi, obiettivi comuni e modalità di gestione del prodotto. In assenza, il rischio non è tanto l’illegittimità formale dell’operazione, quanto una progressiva perdita di identità agricola dell’istituto.

Il testo integrale della nota è pubblicato su Dirittto e Giurisprudenza Agraria Alimentare e dell’Ambiente, 1/2026.

Autore: Francesco Tedioli

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