La competenza delle Sezioni Specializzate agrarie è spesso preminente su quella del giudice ordinario, poiché è sufficiente dedurre che la controversia implica la necessità dell’accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari
GIURISPRUDENZA
Cass. 25-3-2022, n. 9781 ord.
La controversia relativa all’indennità per i miglioramenti apportati ad un fondo agricolo, oggetto di contratto di affitto di azienda agricola, rientra nella competenza esclusiva delle Sezioni specializzate agrarie, essendo attribuite a detto giudice tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi del rapporto che del suo funzionamento o della sua cessazione, anche ove la decisione venga assunta sulla base delle norme generali del codice civile; è irrilevante, pertanto, che la domanda sia proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c. piuttosto che dell’art. 17 della legge n. 203 del 1982, stante la natura indennitaria, e non risarcitoria, della pretesa azionata, che configura una ipotesi di responsabilità da atto lecito connessa con attività realizzate nell’esecuzione del contratto
Cass., 3-2-2022, n. 3438
La controversia in materia di locazione di un fabbricato con annesso fondo rustico per lo svolgimento di un’impresa agricola non è di competenza delle Sezioni specializzate agrarie non essendo sufficiente a configurare un contratto agrario né la destinazione agricola del fondo, né la qualità di imprenditore agricolo del conduttore.
Cass., 6-09-2007, n. 18793
Allorché in relazione a un contratto di affitto di fondo rustico, sia intervenuta una transazione, la competenza del g.o. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui, essendo fuori discussione la validità di tale contratto, le parti controvertono in ordine alla sua esecuzione od a questioni connesse; ove, invece, venga in discussione la perdurante esistenza e validità del rapporto agrario o la stessa validità della transazione – dedotta al fine di escludere la prosecuzione del rapporto stesso – la competenza appartiene, “ratione materiae“, alla sezione specializzata agraria.
Cass., 17-03-1998, n. 2845
L’art. 9 l. 14 febbraio 1990 n. 29 ha ricondotto tutte le controversie in materia di contratti agrari, sia sotto il profilo della genesi che del funzionamento o della cessazione, alla competenza della sezione specializzata agraria, con la conseguenza che è venuta meno al riguardo la competenza del pretore ex art. 409, n. 2, c.p.c. per il giudizio di cognizione a favore del detto giudice specializzato (principio affermato con riferimento a domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento delle indennità per le migliorie apportate al fondo in costanza di un rapporto di colonia parziaria).
Cass., 08-08-1997, n. 7358
Per radicare la competenza funzionale della sezione specializzata agraria (da ultimo prevista, in via generale, dalla l. n. 29 del 1990) è necessario e sufficiente che la controversia implichi la necessità dell’accertamento, positivo o negativo, di uno dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti che disciplinano i contratti agrari, senza che, nella introduzione del giudizio, le parti siano tenute ad indicare, specificamente ed analiticamente, la natura del rapporto oggetto della lite, essendo quel giudice specializzato chiamato a conoscere anche delle vicende che richiedano la astratta individuazione delle caratteristiche e del nomen iuris dei rapporti in contestazione, pur nella eventualità che il giudizio si risolva in una negazione della natura agraria della instaurata controversia (come nel caso in cui risulti da stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia un occupante sine titulo ovvero, alla stregua di una prospettazione prima facie non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, o di altro contratto agrario).
Cass., 16-04-1997, n. 3281
Qualora nel giudizio instaurato dall’attore con domanda di rilascio di un bene immobile il convenuto eccepisca l’incompetenza del giudice adito, deducendo la competenza della Sezione specializzata agraria, il giudice deve rimettere a questa la decisione della causa, rientrando nella competenza della medesima anche l’accertamento della natura del rapporto, tranne che sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria risulti prima facie che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato.
Cass., 13-04-1995, n. 4251
La competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate agrarie a mente dell’art. 36 legge n. 11 del 1971, ribadita dall’art. 47 legge n. 203 del 1992, riguarda tutte le cause in cui sia dedotta l’esistenza di un contratto agrario e ne sia invocata la proroga legale, salvo che non risulti “prima facie” dagli atti di causa la natura non agraria del rapporto controverso. Conseguentemente per l’affermazione di tale competenza è sufficiente che il rapporto si riconduca al paradigma della mezzadria o comunque di un contratto agrario contemplato dalla legislazione vincolistica, sicché la pronuncia si colleghi a quella di affermazione o di negazione dell’esistenza tra le parti in causa di uno dei menzionati rapporti, senza che possa assumere rilevanza se il rapporto sia stato o meno validamente costituito per la sussistenza o meno del potere rappresentativo del suo stipulante, trattandosi di un’indagine che attiene al merito e che non può incidere sulla determinazione della competenza che va fatta alla stregua del “quid disputatum”.
Cass., 01-04-1995, n. 3830
La competenza funzionale inderogabile delle sezioni specializzate agrarie quale prevista dall’art. 26 legge n. 11 del 1971 e ribadita dall’art. 47 legge n. 203 del 1982, si estende a tutte le controversie che implicano l’accertamento, positivo o negativo, di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e in particolare a quelle che richiedono l’accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto, allorché si tratti di stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia occupante “sine titulo”, ovvero alla stregua della prospettazione “prima facie” non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto senza che a tal fine sia necessario l’esperimento di attività istruttoria.
Cass., 29-11-1993, n. 11825
La competenza del giudice specializzato agrario che, a norma dell’art. 9 della legge n. 29 del 1990, ha sostituito quella del pretore-giudice del lavoro, riguarda tutte le controversie in materia di contratti agrari anche se non più in corso.
Cass., 25-07-1992, n. 8962
L’art. 9 l. 14 febbraio 1990 n. 29, con una disposizione di carattere innovativo, applicabile a tutte le controversie in corso alla data della sua entrata in vigore, ha assegnato alla competenza delle sezioni specializzate agrarie tutte (senza eccezione alcuna) le controversie in materia di contratti agrari e, quindi, anche la domanda per il conseguimento di un indennizzo per miglioramenti, proposta dal colono contro il concedente, ancorché dopo la cessazione del rapporto.
Cass., 24-09-1990, n. 9689
La competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate agrarie, quale prevista dall’art. 26 della legge n. 11 del 1971 e ribadita dall’art. 47 della legge n. 203 del 1982, si estende a tutte le controversie implicanti l’accertamento, positivo e negativo di rapporti soggetti alle norme vigenti in materia di contratti agrari e non solo a quelle che postulano esclusivamente la proroga legale dei contratti agrari, ma anche a quelle che richiedono l’accertamento delle caratteristiche e della natura del rapporto quando si tratti di stabilire se il convenuto per il rilascio di un fondo sia occupante “sine titulo” ovvero, alla stregua di una prospettazione “prima face” non infondata, detenga lo stesso in forza di un contratto di affitto, senza poter trovare deroga in ragione del successivo eventuale risultato dell’indagine di merito sulla sussistenza del preteso rapporto agrario, e senza che a tal fine sia neppure consentito alcun accertamento sulla base delle risultanze processuali, come l’interpretazione di una scrittura privata, in quanto ciò attiene al merito della controversia e presuppone già esistente la competenza del giudice.