Il diritto al pagamento e le modalità di liquidazione del compenso degli arbitri
Cassazione Civile, Sez. I, 13-04-2022, n. 11963
[1] In caso di devoluzione della controversia ad un collegio arbitrale, il valore della stessa, rilevante ai fini della liquidazione del compenso spettante agli arbitri, si determina aprioristicamente – ai sensi dell’art. 5, n. 1, della tariffa stragiudiziale forense, che rinvia alle norme del codice di procedura civile in materia di competenza per valore – sulla base del “petitum“, senza che possa spiegare alcun effetto la pronunzia emessa da detto collegio, anche solo di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, atteso che un ipotetico criterio di determinazione “ex post” del valore della causa sulla base del concreto “decisum” sarebbe in contrasto con le regole fissate nel codice di procedura civile.
[2] In tema di compenso spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale forense, senza possibilità, per il presidente del tribunale che procede alla liquidazione di fare ricorso a criteri equitativi.
Cassazione Civile Sez. I, 12-04-2022, n. 11800
In tema di liquidazione, ai sensi dell’art. 814 c.p.c., degli onorari dovuti ai componenti di un collegio arbitrale composto da avvocati, in applicazione dell’art. 23 del d.m. n. 55 del 2014 ciascun componente ha diritto ad un compenso integrale per l’attività prestata, non potendosi liquidare un compenso unico da suddividere per tre.
Cassazione Civile, Sez. II Ord., 12-01-2022, n. 789
Le prescrizioni presuntive trovano applicazione solo con riferimento ai rapporti che si svolgono senza formalità. Ne consegue che il diritto degli arbitri al rimborso delle spese e all’onorario non è assoggettato alla prescrizione prevista dall’art. 2956, comma 1, n. 2), c.c., in quanto la costituzione del collegio e l’investitura dei suoi componenti non ha luogo in via informale ma all’esito di una particolare procedura (artt. 810 e 813 c.c.) che richiede uno scambio di atti redatti per iscritto a pena di nullità e che può implicare, al pari della procedura di liquidazione diretta da parte degli arbitri, anche l’intervento suppletivo dell’autorità giudiziaria.
Tribunale Roma Sez. IV Sent., 13-01-2021
La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, sicché la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale riguardante la liquidazione delle spese legali e degli onorari del giudizio, nonché degli onorari degli arbitri, del compenso del segretario e delle spese di funzionamento collegio.
Cassazione Civile, Sez. I, 07-08-2019, n. 21058
Il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall’art. 814 c.p.c., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell’art. 829 c.pc. e riservate alla cognizione del giudice dell’impugnazione indicato dal precedente art. 828 c.p.c.
Cassazione Civile, Sez. VI – 1, 13-06-2018, n. 15420
Il diritto degli arbitri di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferito, nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo, non venendo meno, di conseguenza, il diritto di ricevere il compenso, per l’esecuzione del mandato, nell’ipotesi d’invalidità del lodo stesso.
Tribunale Milano, 23-10-2017
La Camera arbitrale che determina il compenso dovuto agli arbitri opera come terzo arbitratore ex art. 1349 c.c., sì che la quantificazione che essa rende deve considerarsi vincolante per le parti del contratto di arbitrato. La conseguita liquidità del diritto di credito esclude che gli arbitri debbano promuovere lo speciale procedimento ex art. 814, 2° comma, c.p.c. e li legittima in via monitoria ex art. 633 c.p.c.
Tribunale Roma Ord., 24-04-2017
Ferma l’applicabilità dell’art. 10, primo comma, e della tabella n. 26 del D.M. n. 55/2014 non spettano all’Arbitro avvocato sul compenso così determinato le Spese Generali di cui all’art. 2 del D.M. n. 55 del 2014 atteso che l’applicazione della norma di cui all’art. 814 c.p.c. prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. “borsuali”, quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli artt. 90, 92 e 93 c.p.c. Non possono nel caso di Arbitro Avvocato ritenersi applicabili “tout court” i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese c.d. “forfettarie” attesa la non assoluta equiparazione dell’arbitro all’esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell’opera rispettivamente prestata.
Molto utile e pertinente la giurisprudenza citata.