Compensi professionali dell’avvocato: forma e tempestività
dell’opposizione a decreto ingiuntivo
Autore:
Francesco Tedioli
Il
testo integrale
della nota a è pubblicato su
Studium Iuris, 10/2020; pagg 1182-1185
Con la
sentenza 30 luglio 2019, il Tribunale di Bologna affronta, in primo luogo, il

problema della forma dell’opposizione a decreto ingiuntivo (ricorso, oppure atto di citazione), e, qualora
sia fondata l’eccezione del convenuto, se il termine per la valida opposizione decorra
dalla notifica dell’atto di citazione, oppure dal suo deposito in cancelleria.
Secondo il Collegio, l’opposizione, nell’ipotesi di crediti professionali dell’avvocato, va certamente introdotta con ricorso
(ai sensi dell’art. 702-
bis c.p.c. e art. 14, d.lgs. 150/2011); nel caso in cui sia (erroneamente) notificata citazione, l’errore non determina
l’inammissibilità/tardività dell’opposizione, se l’atto è stato tempestivamente notificato al creditore, entro il termine di 40 giorni, dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Disposto il mutamento di rito, da ordinario a sommario collegiale, il tribunale non applica, quindi,
la regola secondo cui la citazione in opposizione va depositata in cancelleria (iscritta a ruolo) entro i
quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, pena la sua tardività/inammissibilità. Ciò in
quanto, in caso di errore nella scelta del rito, l’art. 4, d.lgs.150/2011 comporterebbe la sola
conseguenza del mutamento del rito, ma non il prodursi di eventuali decadenze, e gli effetti sostanziali
e processuali della domanda sarebbero regolati dalle norme del rito seguito prima del mutamento.