L’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma II, c.p.c.
La Consulta, con sentenza n. 77, depositata il 19 aprile 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo modificato dal d.l. n. 132/2014) nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Per effetto di tale provvedimento, pertanto, in caso di soccombenza totale di una parte in un giudizio civile, la compensazione delle spese di lite, totale o parziale, è ammessa, non solo nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche quando sussistano, per l’appunto, “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”
1. La questione di legittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata dai Tribunali di Torino e di Reggio Emilia, in funzione di giudici del lavoro, e riguarda la mancata previsione, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti anche in casi ulteriori rispetto a quelli previsti dall’art.92, comma 2, c.p.c.1
In particolare, nell’ordinanza del 30 gennaio 20162, il Tribunale di Torino ha evidenziato un conflitto tra la norma sopra richiamata e gli artt. 3, comma 13, 24, comma 14, e 111, comma 15, nella parte in cui, in caso di soccombenza totale di una parte, non è consentita la compensazione delle spese di lite, nell’ipotesi in cui ricorrano analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il giudice a quo, in particolare, ha evidenziato che la limitazione della possibilità per il giudice di compensare le spese di lite – in caso di soccombenza totale – a due sole ipotesi tassative (assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) sia contraria al principio di ragionevolezza e di eguaglianza, nonché a quello del giusto processo, e comporti un ostacolo all’esercizio dei propri diritti in giudizio.
Con ordinanza del 28 febbraio 20176, anche il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice del lavoro, sollevava analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, per contrasto con gli artt. 3, comma 1 e 2 , 24, e 1117 art. 25, comma 1, 102, 104 e 1118 Cost., nonché con gli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE)9, e con gli artt. 6, 13 e 14 della Cedu10, questi ultimi come parametri interposti per il tramite dell’art. 117, comma 1, Cost.
Entrambi i giudici hanno incentrato i propri dubbi di legittimità costituzionale sulla mancata previsione, in caso di soccombenza totale, del potere del giudice di compensare le spese di lite tra le parti anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste. Le ordinanze di remissione escludono, inoltre, la possibilità di un’interpretazione adeguatrice della norma in esame, in considerazione del fatto che le recenti modifiche legislative hanno chiaramente inteso considerare come tassative le ipotesi di compensazione ivi descritte, superando in radice la possibilità di un’estensione in via interpretativa di siffatta facoltà del giudice.
Il solo Tribunale di Reggio Emilia ha anche richiamato come non si tenga conto della circostanza che il lavoratore, ricorrente, è parte “debole” del rapporto controverso, al fine della regolamentazione delle spese processuali.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Torino si sono costituite le parti del giudizio a quo, che hanno depositato memorie.
Il lavoratore socio ha aderito alle censure mosse dall’ordinanza di rimessione, ribadendo ciò con successiva memoria e concludendo per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
La società resistente ha rilevato, in via preliminare, che la regolamentazione delle spese di lite non è suscettibile di autonomo distinto giudizio, richiamando, a tal proposito, l’ordinanza n. 314 del 2008 della Consulta. Nel merito, ha sottolineato come la disposizione censurata non costituisca uno «strumento punitivo incongruo», essendo ragionevole porre, di regola, i costi del processo a carico di colui che lo ha attivato con esito negativo, e limitare la possibile compensazione delle spese di lite ad ipotesi tassativamente previste, stante il carattere eccezionale delle medesime.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale. In particolare, la difesa dell’interveniente ha affermato la ragionevolezza dell’individuazione da parte del legislatore, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità di cui egli gode in materia processuale, di ipotesi specifiche e tassative che giustifichino la compensazione delle spese di lite. Si tratterebbe, infatti, di una scelta che non entra in collisione con i parametri costituzionali che il giudice rimettente assume essere violati e che integrerebbe il giusto mezzo per conseguire la finalità deflativa al fine di «disincentivare» l’abuso del processo.
2. La decisione della Consulta
Con la segnalata sentenza la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa nondimeno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il giudice ha, in ogni caso, l’onere di motivare la decisione, sia nelle due ipotesi nominate, sia ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, derivando tale obbligo dalla generale prescrizione dell’art. 111, comma 6, Cost., secondo cui il provvedimento deve indicare le ragioni che hanno indotto il giudice a prendere la decisione contenuta nel dispositivo.
Ma procediamo con ordine. In via preliminare, la Corte ha respinto una prima eccezione di inammissibilità derivante dal fatto che il Tribunale non avrebbe tentato di ricorrere ad un’interpretazione costituzionalmente orientata. Ed infatti, entrambi i giudici rimettenti hanno escluso la possibilità di interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, osservando che il recente ripetuto intervento del legislatore è volto a restringere in modo progressivo la discrezionalità dell’organo giudicante, fino a individuare tre ipotesi tassative (la soccombenza reciproca ovvero l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) nella quali quest’ultimo ha facoltà, in caso di soccombenza totale, di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite.
È stata, altresì rigettata, un’ulteriore eccezione di inammissibilità, relativa alla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Torino. Quest’ultimo avrebbe consumato così il suo potere decisorio, nel momento in cui ha deciso nel merito l’intero contenzioso con sentenza “non definitiva” ed ha rinviato la causa per la sola regolamentazione delle spese di lite.
Il Giudice delle leggi ha osservato che il legame di accessorietà della pronuncia sulle spese alla sentenza che decida tutte le questioni di merito non è indissolubile e, in particolare, è recessivo allorché il giudice sollevi questione di costituzionalità non manifestamente infondata in ordine soltanto alla disposizione che governa le spese di lite, di cui debba fare applicazione. Sicché il rimettente nella specie non ha sacrificato l’interesse delle parti alla sollecita decisione del merito della causa ed ha legittimamente limitato la sospensione obbligatoria del giudizio a quanto strettamente necessario per la decisione della questione di legittimità costituzionale.
Nel merito la questione, sollevata congiuntamente dai Tribunali di Torino e Reggio Emilia è stata ritenuta fondata. Secondo la Corte, infatti, la regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale victus victori, fissata dall’art. 91, comma 111, con la conseguenza che la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite. L’alea del processo grava sulla parte soccombente, perché è quella che ha dato causa alla lite, non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È, pertanto, giusto – secondo un principio di responsabilità – che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali debba essere ristorata la parte vittoriosa12. Tale conclusione non è una, tuttavia, una regola assoluta, proprio in ragione del carattere accessorio della pronuncia sulle spese di lite. E’, infatti, consentito al giudice compensare tra le parti le spese di lite, se ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell’art. 92 c.p.c., e rientra nella discrezionalità del legislatore modulare l’applicazione della regola generale secondo cui alla soccombenza nella causa si accompagna la condanna al pagamento delle spese di lite.
La Corte, poi, si sofferma, in maniera approfondita, sull’evoluzione normativa delle ragioni di compensazione. Ricorda come il legislatore abbia, negli anni, ristretto sempre più l’ambito di discrezionalità dell’operato del giudice nella compensazione delle spese, con una serie di riforme. Per ultimo, nel 201413, la clausola generale con la quale il giudice poteva derogare alla regola delle spese di lite a carico della parte totalmente soccombente ove vi fossero “altre gravi ed eccezionali ragioni” (oltre alla reciproca soccombenza), è stata sostituita con due ipotesi tassative: “l’assoluta novità della questione trattata” ed il “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”14.
Secondo la Consulta, proprio la rigidità di queste due sole ipotesi tassative sarebbe lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto tralascerebbe altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. In particolare, il Legislatore avrebbe escluso dalle fattispecie nominate – che danno facoltà al giudice di compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale – le ipotesi, del tutto similari, di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La Corte analizza, in particolare, l’ipotesi del mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente, connotata dal fatto che – in sostanza – risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia. Questa evenienza sopravvenuta − che concerne prevalentemente la giurisprudenza di legittimità, ma che può anche riguardare la giurisprudenza di merito − non è di certo nella disponibilità delle parti, le quali si trovano a doversi confrontare con un nuovo principio di diritto, così che, nei casi di non prevedibile overruling, l’affidamento di chi abbia regolato la propria condotta processuale, tenendo conto dell’orientamento poi disatteso e superato, è nondimeno tutelato a determinate condizioni15.
Tale ratio può, secondo la Corte, rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, senza che nulla possa addebitarsi alle parti. Si può richiamare il caso di: norme di interpretazione autentica o, più in generale, ius superveniens con efficacia retroattiva; pronunce di illegittimità costituzionale; decisioni di una Corte europea; nuove regolamentazioni nel diritto dell’Unione europea; o altre analoghe sopravvenienze. Si tratta di ipotesi connotate dalla stessa “gravità” ed “eccezionalità”, pur non essendo iscrivibili in un rigido catalogo di casi, e che debbono essere rimesse necessariamente alla prudente valutazione del giudice della controversia.
La Corte aggiunge che la tassatività delle ipotesi individuate nell’art. 92 c.p.c. violerebbe anche il principio del giusto processo (art. 111, comma 1, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, comma 1, Cost.), perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti16.
Sulla base delle argomentazioni enunciate la Consulta ha, pertanto, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede, in caso di soccombenza totale, la compensazione delle spese tra le parti, parziale o per intero, anche ove sussistano altre analoghe “gravi ed eccezionali ragioni”. La Corte esclude, però, che possa costituire grave ed eccezionale ragione la qualità soggettiva di una delle parti e, in particolare, il fatto che il soggetto soccombente sia un lavoratore. Ed invero, la qualità di lavoratore non costituisce ragione sufficiente per derogare al principio della par condicio processuale quanto all’obbligo di rifusione delle spese a carico della parte interamente soccombente. Diversamente ragionando, si finirebbe per violare il canone del giusto processo che, invece, la dichiarazione di incostituzionalità e l’apertura alle “gravi ed eccezionali ragioni” per l’operatività della compensazione mirano a garantire.
I giudici si sono, per ultimo, premurati di precisare che l’obbligo di motivazione17 della decisione di compensare le spese di lite, discende dalla generale prescrizione dell’art. 111, comma 6, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.
3. Il ritorno alla discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese
A partire dal secondo dopoguerra18, l’art. 92 c.p.c.19 è stato nel tempo rivisitato per limitare la possibilità del giudicante di addebitare o compensare le spese20 secondo un criterio di massima discrezionalità. Inizialmente, la disposizione prevedeva la locuzione “giusti motivi”21, in base alla quale rientrava nel potere del giudice di merito disporre la compensazione delle spese legali tra le parti, senza dover dare ragione, con una espressa motivazione, del mancato uso di tale sua facoltà22.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha, spesso, posto ben poche delimitazioni alla prassi dell’uso “facile” di tale potere. Affermava, infatti, che la valutazione dei “giusti motivi” per la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientrava nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiedeva specifica motivazione, restando, perciò, incensurabile in sede di legittimità, salvo che risultasse violata la regola secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. In sostanza, bastava non capovolgere il principio della soccombenza e tutto poteva essere modificato da parte del giudice del merito con decisione non censurabile in sede di legittimità.
A tentare di arginare questa prassi legalizzata23, il Legislatore è intervenuto negli anni con una serie di riforme. Nel 2005 (l. 14 maggio 2005, n. 80), l’articolo 92 c.p.c. è stato novellato, confermando, da un lato, la clausola generale dei «giusti motivi», ma aggiungendo che questi ultimi devono essere «esplicitamente indicati nella motivazione»24. Tuttavia, neppure questo restringimento normativo ha portato al risultato di rimuovere la consolidata prassi delle “facili” compensazioni delle spese25. Talché, con legge 18 giugno 2009, n. 69, si è cercato nuovamente di ridurre la facoltà del giudice di disporre la compensazione delle spese26, limitandola alle “gravi ed eccezionali ragioni”, con l’intento di produrre un effetto dissuasivo alle cause temerarie e spingere verso una maggiore funzionalità del processo civile di cognizione27.
Non pago dell’ultima modifica, il Legislatore del 201428 ha ritenuto tale disposto ancora troppo permissivo29. L’intento era, di nuovo, quello di arginare un ricorso alla compensazione delle spese che, nella prassi, stava ormai affermandosi da deroga a regola30. Era, quindi, necessario limitare ulteriormente l’operatività dell’istituto, nell’ottica di valorizzare il più possibile la portata deflattiva della regola della soccombenza, quale strumento di responsabilizzazione della parte. La strada scelta per questa ennesima riforma è stata quella di abbandonare ogni ritocco meramente lessicale, restringendo ulteriormente lo spazio del ricorso alla compensazione, per riaffermare la prevalenza della regola della soccombenza (e con essa quella di responsabilità di chi agisce o resiste nel giudizio)31. La previsione in esame è stata ulteriormente inasprita, individuando tre specifiche ipotesi32 al ricorrere delle quali si poteva fare ricorso alla compensazione. Più nel dettaglio, la compensazione poteva essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca33, in quelle di assoluta novità della questione trattata34 e di mutamento della giurisprudenza nelle questioni dirimenti35. Nessun’altra ragione diversa da quelle indicate dal codice poteva, dunque, consentire una deroga alla regola della soccombenza36.
Una tassatività37 che, come anticipato, la Corte costituzionale ha ritenuto lesiva del principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto esclude altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. Diversamente opinando, secondo la Consulta, si perverrebbe alla violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, oltre che del canone del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale, per le ragioni sopra evidenziate.
A parere di chi scrive, la riforma del 2014 ha avuto, al contrario, il pregio di “responsabilizzare” chi sceglie di esercitare l’azione giurisdizionale38, riaffermando il sacrosanto principio secondo cui l’onere del processo va a carico di colui che con la sua posizione antigiuridica vi ha dato causa39.
Si può, invece, affermare che la Consulta abbia compiuto un enorme passo indietro in termini di certezza del diritto e che la pronuncia in commento40 rappresenti più che altro uno strumento volto a porre un limite (ispirato ai principi della nostra Carta fondamentale) all’”efficientismo” di alcune recenti riforme dirette a contenere il ricorso smodato alla giurisdizione di cui tanto ci si lamenta in ogni campo processuale.
Pare allora ragionevole dubitare sull’operato della Corte.
In primo luogo, va ricordato che la regolamentazione delle spese processuali è un problema meramente accessorio alla decisione del merito della lite41 e tale disciplina compete, quindi, alla discrezionalità del legislatore, ex art. 28, L. 11 marzo 1953, n. 8742. La Consulta avrebbe dovuto, dunque, ritenere insindacabile la disposizione censurata.
In secondo luogo, la Corte, pur in assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati, non ha compiuto alcuno sforzo per prospettare soluzioni costituzionalmente orientate del testo, anche in base ad elementi di carattere sistematico, come quelli che si possono ricavare dagli artt. 88 e 17543, nonché dall’art. 92, comma 144 c.p.c. In altre parole, se il comportamento delle parti non risponde ai principi di lealtà e probità, il giudice può sempre tenerne conto nella liquidazione delle spese, procedendo, in questo caso, anche alla compensazione.
Ma vi è di più. Si deve, infatti, rammentare che, ai sensi del 91 c.p.c., il giudice provvede a condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese, quantificandole in base al al d.m. 10 marzo 2014, n. 55. All’art. 4, in particolare, tale normativa specifica che lo stesso giudice può aumentare o diminuire le spese sulla base di certi valori medi.
La Corte, censurando la norma in esame, sembra, invece, non prendere minimamente in esame tale principio. E’, al contrario, evidente che il legislatore, riformando la disciplina della compensazione delle spese, se, da un lato, ha voluto limitare la discrezionalità del giudice “a valle”, dall’altro, ha riaffermato la stessa discrezionalità “a monte”, visto che il giudice, agendo sul quantum, ha facoltà diliquidare alla parte vittoriosa meno spese, ove non le ritenga “del tutto meritate”.
Passiamo, infine, ad analizzare le conseguenze della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma secondo dell’art. 92 c.p.c.
Il giudice adito potrà, ora compensare le spese, anche in quelle ipotesi che, seppur non espressamente considerate dalla disposizione censurata, siano analoghe a quelle tipizzate normativamente, nel senso che devono essere di pari o maggiore gravità ed eccezionalità.
È pur vero che la Consulta ci fornisce qualche indicazione di dettaglio su quali possano essere le altre “gravi ed eccezionali ragioni”, attraverso una elencazione dei “casi analoghi” a quello del cambiamento di giurisprudenza, che determinano la compensazione delle spese: per esempio, le ipotesi di sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica o una legge posteriore con effetto retroattivo, oppure una sentenza di illegittimità costituzionale o una decisione di una Corte europea oppure ancora una nuova regolamentazione nel diritto dell’Unione europea. L’elenco fatto dalla Consulta, tuttavia, non è tassativo, perché la sentenza in esame dà spazio ad altre non nominate analoghe sopravvenienze, sempre che incidano su questioni dirimenti, che il giudice può valutare caso per caso45.
Proprio questo passaggio della pronuncia in commento rischia, dunque, di riportare l’orologio della norma alla versione coniata dalla riforma del 2009, attribuendo nuovamente al giudice un amplissimo potere di compensazione delle spese.
I possibili casi di compensazione sono innumerevoli: si pensi alla complessità di processi con pluralità di parti, con interventi o chiamate di terzi, in cui la condanna al pagamento delle spese giudiziarie da parte del soccombente comporta oneri economici pesantissimi; ed ancora, all’ipotesi in cui la soccombenza non dipenda dal torto, ma solo dall’errore processuale commesso dal difensore. Gli esempi potrebbero continuare. Una cosa è certa: i casi nei quali è equo compensare le spese sono molti e non possono essere tipizzati a priori. Individuarne solo alcuni, con esclusione di ogni altro, comporta assoluta disparità di trattamento di situazioni uguali ed è soluzione che non ha, per questo, alcuna ragionevolezza.
Attesa la vasta gamma di significati che le nozioni di gravità ed eccezionalità possono assumere nella prassi applicativa, il Giudice tornerà ad essere nuovamente protagonista, abilitato a decidere se disporre una regolamentazione delle spese di lite non in linea con la “soccombenza piena” di una parte. E, conseguentemente, a breve, riemergeranno le medesime lamentele già evidenziate nella Relazione illustrativa delle modifiche apportate nel 201446. Il nuovo articolo 92, comma 2, c.p.c, infatti, consentirà al giudice un amplissimo margine di discrezionalità nella compensazione delle spese, con il risultato che controversie uguali, concluse con sentenze identiche (nei contenziosi seriali, ad esempio in materia di lavoro) potranno essere decise (quanto al carico dei costi del processo) diversamente da ciascun giudice, con buona pace dei principi di uguaglianza che si volevano difendere.
Un altro rischio insito nella decisione è quello di incentivare, nel contenzioso del lavoro, domande c.d. “esplorative” da parte dei lavoratori, per i quali si prospetteranno rischi ridotti (da un punto di vista economico) anche qualora promuovessero controversie poco fondate. La Corte, in verità, ha rigettato la tesi secondo la quale, nel processo del lavoro, la posizione del lavoratore come parte “debole” del rapporto controverso giustificherebbe una regolamentazione diversa delle spese. Questa affermazione è, tuttavia, vanificata nel momento in cui la stessa Corte precisa che il giudice, per decidere sulle spese, dovrà tenere conto del fatto che il lavoratore abbia dovuto promuovere il giudizio senza poter conoscere elementi rilevanti e decisivi nella disponibilità del solo datore di lavoro. Considerato che questa ipotesi ricorre sempre – nessuno infatti, salvi casi eccezionali, è in grado di conoscere gli elementi «rilevanti e decisivi» nella disponibilità della controparte – c’è il pericolo che si torni al passato, quando la condanna alle spese di lite, in caso di totale soccombenza, era un rischio concreto solo per il datore di lavoro.
A questo punto, dunque, sarà compito della Cassazione controllare e censurare le eventuali forzature della giurisprudenza di merito nell’applicazione dell’art. 92 c.p.c. così come novellato dall’intervento della Consulta.
Il testo integrale della nota è pubblicato su Studium Iuris, 2018, fasc. 10, pagg. 1147-1154.
Autore: Francesco Tedioli
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