Non sono qualificabili come controversie agrarie e, conseguentemente, non rientrano nella competenza specializzata la domanda con la quale l’attore chiede il rilascio di un fondo, sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo, ovvero quella esercitata in via petitoria, così come quella di rilascio in forza di un contratto di comodato o altro contratto non agrario scaduto.
GIURISPRUDENZA
Cassazione Civile, sez. III, 5-10-1995, n. 10447
In tema di rapporti agrari la disposizione prevista dall’art. 27 legge n. 203 del 1982 – secondo cui le norme regolatrici dell’affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l’entrata in vigore della legge medesima – non trova applicazione con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico, stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario (la cui causa, estranea al comodato, è quella di costituire un’impresa agraria sul fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga un’attività di gestione.
Cassazione Civile, sez. III, 8-3-1988, n. 2347
In tema di rapporti agrari, la disposizione prevista dall’art. 27 della legge n. 203 del 1982 – secondo cui le norme regolatrici dell’affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l’entrata in vigore della legge medesima – non trova applicazione con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico, stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario, (la cui causa – estranea al comodato – è quella di costituire un’impresa agraria sul fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia ma svolga un’attività di gestione.