Il comodato di fondo rustico

Giurisprudenza

App. Bari, Sez. III Civ. 13 febbraio 2026, n. 179
La concessione di un fondo rustico integra comodato, e non affitto agrario ex art. 27 l. n. 203/1982, quando dall’interpretazione complessiva del contratto emerga la volontà delle parti di mantenere il rapporto nella sfera della gratuità e della precarietà, con esclusione di qualsiasi corrispettivo e della finalità di costituire una stabile impresa agricola su fondo altrui.

Cass. civ., Sez. II, 06 febbraio 2024, n. 3313
In tema di rapporti agrari, la disposizione prevista dall’art. 8, comma 1, L. 26 maggio 1965, n. 590 – norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà – contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti; pertanto, il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi – coltivatore diretto – possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di “affittuario”, “colono”, “mezzadro” o “compartecipante”, con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, in forza di concessione in comodato, stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario.

Tribunale Ascoli Piceno, 24 ottobre 2016, n. 1103
Il comodato è un contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituirla alla scadenza pattuita ovvero, in caso di assenza di pattuizione, a semplice richiesta del comodante. In tema di rapporti agrari, invece, la disposizione prevista dall’art. 27 della legge n. 203 del 1982 (secondo il quale le norme regolatrici dell’affitto di fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari), non trova applicazione con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario: la differenza tra un contratto agrario e contratto di comodato risiede nella diversa causa dei due contratti dovendosi ricercare la prima nella volontà di costruire un’impresa agraria sul fondo altrui e la seconda nella semplice consegna di un bene, indipendentemente dal fatto che il comodatario non si limiti ad un’attività di custodia, ma svolga anche attività di gestione.

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 12febbraio 2016, n. 2861
In tema di rapporti agrari, l’art. 27 della l. n. 203 del 1982 – secondo cui le norme regolatrici dell’affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l’entrata in vigore della legge medesima – non trova applicazione nell’ipotesi di concessione in comodato di un fondo rustico, stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario (la cui causa, estranea al comodato, è quella di costituire un’impresa agraria sul fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga un’attività di gestione.

Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 26 agosto 2022, n. 25424
Essendo l’usucapione un titolo di acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l’azione di reintegrazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche i caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.

Cassazione Civile, sez. III, 5-10-1995, n. 10447
In tema di rapporti agrari la disposizione prevista dall’art. 27 legge n. 203 del 1982 – secondo cui le norme regolatrici dell’affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l’entrata in vigore della legge medesima – non trova applicazione con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico, stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario (la cui causa, estranea al comodato, è quella di costituire un’impresa agraria sul fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga un’attività di gestione.

Cassazione Civile, sez. III, 8-3-1988, n. 2347
In tema di rapporti agrari, la disposizione prevista dall’art. 27 della legge n. 203 del 1982 – secondo cui le norme regolatrici dell’affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l’entrata in vigore della legge medesima – non trova applicazione con riguardo alla concessione in comodato di un fondo rustico, stante l’impossibilità di qualificarla come contratto agrario, (la cui causa – estranea al comodato – è quella di costituire un’impresa agraria sul fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia ma svolga un’attività di gestione.

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