La clausola compromissoria devolve ad uno o più arbitri le eventuali controversie che derivano dal contratto nel quale è contenuta.
Cass. civ. Sez. II, 27-01-2023, n. 2558
Nel contratto predisposto unilateralmente dalla società appaltatrice l’efficacia della deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, in favore di quella degli arbitri ex art. 33, comma 2, lett. t), D.Lgs. n. 206/2005, al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c., ma anche – a norma dell’art. 34, comma 4, D.Lgs. n. 206/2005 – allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista dal comma 5 del citato art. 34.
Cass. civ. Sez. III, 13 ottobre 2022, n. 29932
Affinché l’inserimento di una clausola arbitrale in un rogito notarile abbia l’effetto non solo di devolvere agli arbitri ogni controversia – ivi compresa quella sull’opposizione all’esecuzione – relativa al suo contenuto, ma anche di privare il rogito della sua idoneità a fungere da titolo esecutivo, ex art. 474, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., occorre che la subordinazione pattizia dell’esercizio dell’azione esecutiva alla formazione del giudicato risulti chiaramente delineata in una pattuizione contrattuale, non potendo ritenersi insita nel solo fatto che le parti – nel dare vita ad un atto che è idoneo a porsi come titolo esecutivo extragiudiziale – abbiano previsto la devoluzione ad arbitri di ogni controversia relativa a detta pattuizione.
Nota a sentenza: Rapporti tra clausola compromissoria, titolo esecutivo stragiudiziale ed esecuzione forzata
Cass. Civ. Sez. VI – 1, Ord., 1 giugno 2022, n. 17823
La clausola compromissoria contenuta nello statuto del consorzio – che prevedeva la competenza arbitrale per qualunque controversia tra i soci ed il consorzio – è opponibile all’assuntore del concordato dell’impresa consorziata dichiarata fallita e poi esclusa dal consorzio, ove la lite abbia ad oggetto la liquidazione della sua quota, poiché tale clausola si applica alle pretese avanzate dalla consociata riguardanti il rapporto intercorso con l’ente collettivo, sebbene non sia più parte della compagine associativa.
Cass. Civ. Sez. I., 25 gennaio 2022, n. 2066
In tema di arbitrato rituale, in caso di clausola compromissoria inesistente il successivo comportamento delle parti non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell’art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 817 c.p.c., atteso che tale disposizione si riferisce al superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso e non alla diversa ipotesi di originaria e totale carenza di potere, e dovendo escludersi la possibilità di una sua applicazione analogica, ponendosi la competenza arbitrale come derogatoria alla competenza del giudice naturale.
Cass. civ. Sez. I Ord., 31 dicembre 2021, n. 42091
Anche nelle ipotesi in cui viene in rilievo la deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, in favore di quella degli arbitri ex art. 33, comma 2, lett. t), del D.Lgs. n. 206/2005, al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, la prova di tale circostanza “costituisce onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola“, ponendosi l’esistenza della trattativa come un antecedente logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola.
Tribunale di Potenza, Sezione civile, sentenza 26 giugno 2021, n. 708
L’esistenza di una clausola compromissoria – nel caso di specie, inserita in un contratto di appalto ed avente natura di arbitrato rituale – non preclude la pronuncia del decreto ingiuntivo, non essendo la questione relativa alla competenza degli arbitri rilevabile d’ufficio dal giudice investito del procedimento per decreto ingiuntivo, ma impone al giudice dell’opposizione, in caso di opposizione incentrata sull’allegazione dell’esistenza di tale clausola, di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Tribunale di Reggio Calabria, Sezione II civile, sentenza 15 giugno 2021, n. 893
In tema di arbitrato rituale, laddove la fonte del credito fatto valere dal creditore consista in un contratto – nel caso in esame, appalto – contenente una clausola compromissoria, il giudice non può per tale motivo respingere il ricorso per decreto ingiuntivo. In tal caso, se il decreto ingiuntivo viene pronunciato nonostante la stipulazione della clausola compromissoria, il debitore può però proporre opposizione ed ottenere la dichiarazione di nullità del decreto, sollevando l’eccezione di arbitrato. Dal punto di vista processuale, l’eccezione di arbitrato, in quanto eccezione in senso stretto, può essere sollevata dal convenuto tempestivamente costituito (dall’attore opponente nell’atto di citazione, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, come nel caso di specie), e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Orbene, quando solleva l’eccezione in questione, il debitore deve limitarsi ad allegare la stipulazione della clausola compromissoria, e se la clausola è valida ed efficace, il giudice pronunzierà la propria incompetenza (o l’improponibilità della domanda, in caso di arbitrato irrituale).
Tribunale di Ancona, Sezione civile, sentenza 24 maggio 2021, n. 675
In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all’azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare; tale principio trova infatti giustificazione nel contenuto unitario ed inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l’azione prevista dall’art. 2393 cod. civ. che quella di cui all’art. 2394 cod. civ., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare, per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.
Cass. civ. 11 giugno 2019, n. 15697
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società, la quale preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie connesse al contratto sociale, deve ritenersi estesa alla controversia riguardante il recesso del socio dalla società, alla domanda di accertamento dell’inadempimento dell’amministratore agli obblighi di comunicazione ai soci accomandanti del bilancio e del conto dei profitti e perdite, ai sensi dell’art. 2320, comma 3, c.c., e alla connessa domanda di condanna dell’amministratore al risarcimento del danno ex art. 2395 c.c., rientrando i correlativi diritti nella disponibilità del socio che se ne vanti titolare.
Cass. civ. 8 febbraio 2019, n. 3795
La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui detta clausola è annessa. (In applicazione del predetto principio la S.C. ha ritenuto incluso nell’ambito applicativo della clausola compromissoria anche le controversie riferibili al periodo antecedente alla stipula della convenzione d’arbitrato).
Cass. civ. 18 settembre 2017, n. 21550
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere ricompreso in tali procedimenti, rimane soggetto ad arbitrato.
Cass. civ. 15 febbraio 2017, n. 4035
La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi “causa petendi” nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., deducendo gravi difetti dell’immobile da loro acquistato.