L’assistenza delle associazioni professionali di categoria nelle stipulazioni di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari

L’art. 45 della Legge 203/1982, prevede che sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente.


GIURISPRUDENZA

Tribunale Savona, 17 luglio 2020
Le norme poste a tutela della posizione dell’affittuario, previste dalla L. n. 203 del 1982, non sono inderogabili e possono essere superate da un diverso accordo delle parti, purché intervenuto con l’assistenza dei contraenti ad opera delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 07 maggio 2019, n. 11893
Per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. 3 maggio 1982, n. 203, è sufficiente, al momento della stipula, che soltanto gli affittuari e non anche i proprietari siano stati assistiti da un rappresentante dell’organizzazione professionale cui aderiscono, tenuto conto che la nullità ex art. 45 della l. n. 203 del 1982, prevista per l’ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all’art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere soltanto dalla parte interessata, che non sia stata assistita, trattandosi di una nullità di protezione.

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 27 luglio 2018, n. 19906
In tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 45 della l. n. 203 del 1982, perché si abbia assistenza dell’associazione professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi in un’attività effettiva di consulenza e d’indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, e, quindi, purché l’assistenza sia stata così prestata, sussiste la validità del contratto ed è, a tal fine, probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale.

PUBBLICAZIONI
Il ruolo delle associazioni sindacali
nei contratti di affitto “in deroga”

Cass. civ. Sez. III Ord., 25 gennaio 2018, n. 1827
Qualora un contratto di affitto agrario venga concluso in violazione dell’art. 23, comma 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (come sostituito dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203), disposizione che subordina la validità delle stipulazioni avvenute in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari alla necessità che le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, non si determina la nullità dell’intero negozio, bensì l’automatica sostituzione – ai sensi dell’art. 1339 c.c. – delle clausole pattuite dalle parti in difformità dal modello legale con quelle legislativamente previste, ferma restando l’esistenza e validità del contratto di affitto ex art. 1419, comma 2, c.c.

Cass. civ. Sez. III, 13 febbraio 2018, n. 3408
È valida la clausola, inserita in un contratto di affitto di fondo rustico, di rinunzia preventiva all’indennità per i miglioramenti fondiari di cui all’articolo 17 della legge n. 203 del 1982, purché essa sia stata stipulata con l’assistenza delle organizzazioni professionali, ai sensi dell’articolo 45 della suddetta legge. In mancanza di tale presupposto, la rinunzia preventiva è nulla, poiché essa è diretta a regolamentare un diritto dell’affittuario in maniera diversa da quella stabilito dal citato articolo 17 della legge n. 203 del 1982.

Cass. civ. Sez. III, 21 giugno 2017, n.15370
In tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari ai sensi dell’art. 45 della l. n. 203 del 1982, la dichiarazione dell’esistenza dell’assistenza sindacale contenuta nel documento negoziale non attiene a diritti indisponibili, non riguarda la ricezione di una specifica e dettagliata informazione tecnica sul negozio e, in considerazione della sua natura confessoria, ha il valore di prova legale, di talché per inficiarla non può essere ammessa la prova per testimoni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l’ammissibilità della prova testimoniale volta a dimostrare che la dichiarata assistenza dell’organizzazione di categoria, richiesta a pena di nullità della pattuizione in deroga alla durata legale dell’affitto agrario, non si era concretamente svolta come una effettiva attività di consulenza e di indirizzo).

Tribunale Trento, 03 aprile 2017
In tema di validità del contratto agrario in deroga, ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203 del 1982, quanto all’attività di consulenza ed indirizzo svolta dall’associazione professionale di cui si dia atto nel testo contrattuale, la sottoscrizione del documento negoziale dai contraenti e dai loro rispettivi rappresentanti sindacali è probante e in difetto di proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, tale efficacia probatoria non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova orale diretta a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti.

Cass. civ. Sez. III Sent., 29 settembre 2016, n. 19260
Per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. n. 203 del 1982, è sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rappresentante dell’organizzazione professionale cui aderiscono, e che tali rappresentanti siano persone diverse, mentre è irrilevante che i due rappresentanti appartengano alla medesima organizzazione o che quest’ultima non abbia uffici distinti specificamente preposti alla tutela di interessi differenziati.

Tribunale Pordenone Sez. agraria, 05 agosto 2016
In ordine alla stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, colui che eccepisce la mancanza di un’adeguata assistenza da parte delle associazioni di categoria deve provare che tali associazioni, nonostante la formale sottoscrizione, non avevano fornito alle parti un’effettiva consulenza chiarendo loro il significato delle clausole.

Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 02 agosto 2016, n. 16105
La nullità ex art. 45 della l. 3 maggio 1982, n. 203, prevista per l’ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all’art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere solo dalla parte che, al momento della stipula, non sia stata assistita da un rappresentante dell’organizzazione professionale cui aderisce, trattandosi di una nullità di protezione.

Tribunale Treviso Sez. agraria, 18 aprile 2016
Nei contratti agrari, ai fini della valida stipulazione degli accordi in deroga alle previsioni imperative in materia, in applicazione dell’art. 45 della legge n. 203 del 1982, l’assistenza dell’associazione professionale di categoria deve manifestarsi in un’attività di consulenza ed indirizzo idonea a chiarire il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle norme affinché, la stipulazione del contratti avvenga con la massima consapevolezza e chiarezza possibile.

Tribunale Treviso, 27 febbraio 2015
Ai fini della validità della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203 del 1982, perché si abbia un procedimento contrattuale valido è essenziale che le associazioni professionali di categoria siano poste in condizione di conoscere la situazione di fatto in relazione alla quale le parti si accingono a concludere l’accordo e così interloquire nel loro interesse sul relativo contenuto.

Cass. civ. Sez. III, 18 aprile 2016, n.7633
È valida la clausola, inserita in un contratto di affitto di fondo rustico, di rinuncia preventiva alla indennità per i miglioramenti fondiari di cui all’art. 17 della legge n. 203 del 1982, purché essa sia stata stipulata con l’assistenza delle organizzazioni professionali, ai sensi dell’art. 45 della suddetta legge.

Cass. civ. Sez. III, 25 marzo 2016, n.5953
In tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 45 l. n. 203 del 1982, perché si abbia assistenza dell’associazione professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi in una attività effettiva di consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile. Quindi, purché l’assistenza sia stata così prestata, sussiste la validità del contratto ed è, a tal fine, probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale. Deriva da quanto precede, pertanto, che in difetto della proposizione di apposita azione di annullamento per vizio della volontà, tale efficacia probatoria non può essere disattesa mediante la deduzione di una prova diretta soltanto a dimostrare la non corrispondenza al vero di quanto liberamente attestato dai contraenti. In particolare, atteso che la norma non indica in che modo si debba esplicare la assistenza della associazione di categoria, nella relativa nozione può rientrare ogni azione o comportamento che valga a sostenere gli interessi della parte assistita. Tale assistenza, inoltre, può manifestarsi – alternativamente – sia nella fase preliminare delle trattative, sia nella redazione del testo contrattuale, sia anche nella sola fase conclusiva del contratto, dato che la parte può acquisire anche in sede di perfezione del contratto la consapevolezza dei suoi diritti e delle proprie controbilanciate rinunce e aderire o meno liberamente all’altro proposta mediante la sottoscrizione del contratto. In tale evenienza è bastevole la assistenza dei rappresentanti di categoria anche nella sola fase della sottoscrizione dell’accordo.

Cass. civ. Sez. III, 08 maggio 2014, n. 9978
L’art. 27 l. 3 maggio 1982 n. 203, secondo cui le norme regolatrici dell’affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l’entrata in vigore della legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici, si applica ai soli contratti atipici omogenei, sotto il profilo causale, all’affitto, in quanto caratterizzati dallo scambio tra concessione in godimento di un fondo rustico e altre utilità, mentre resta preclusa ogni possibilità di pretendere la conversione in affitto dei contratti associativi stipulati nella vigenza della l. n. 203 cit.

Cass. civ. Sez. III Sent., 30 gennaio 2014, n. 2082
L’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 consente alle parti di derogare, con l’assistenza delle organizzazioni professionali di categoria, alla regola di cui all’art. 4 della medesima legge, secondo la quale per impedire la rinnovazione tacita del contratto di affitto occorre inviare la disdetta, essendo necessario, peraltro, che la volontà in deroga risulti inequivoca, non essendo sufficiente la mera previsione di un termine di durata minore di quello legale. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto idoneo l’accordo transattivo contenuto in un verbale di conciliazione dinanzi all’ispettorato provinciale dell’agricoltura, con cui, nel porre fine ad una lite, si escluda il prolungamento del rapporto di affitto oltre la scadenza espressamente convenuta).

Cass. civ. Sez. III Sent., 04 giugno 2013, n. 14046
Qualora un contratto di affitto agrario venga concluso in violazione del terzo comma dell’art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (come sostituito dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203), disposizione che subordina la validità delle stipulazioni avvenute in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari alla necessità che le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, non si determina la nullità dell’intero negozio, bensì l’automatica sostituzione – ai sensi dell’art. 1339 cod. civ. – delle clausole pattuite dalle parti in difformità dal modello legale con quelle legislativamente previste, ferma restando l’esistenza e validità del contratto di affitto ex art. 1419, secondo comma, cod. civ.

La violazione del terzo comma dell’art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (come sostituito dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203), disposizione che subordina la validità delle stipulazioni avvenute in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari alla necessità che le parti siano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali, determina una nullità cd. “di protezione” che, in quanto tale, può essere fatta valere solo dalla parte interessata, la quale lamenti il difetto di assistenza, e non dalla controparte.

Cassazione civile sez. III, 31 maggio 2012, n. 8729
È valida la clausola, inserita in un contratto di affitto di fondo rustico, di rinunzia preventiva all’indennità per i miglioramenti fondiari di cui all’art. 17 l. 3 maggio 1982 n. 203, purché essa sia stata stipulata con l’assistenza delle organizzazioni professionali, ai sensi dell’art. 45 della suddetta legge. In mancanza di tale presupposto, la rinunzia preventiva è nulla, poiché essa è diretta a regolamentare un diritto dell’affittuario in maniera diversa da quella stabilito dal citato art. 17 l. n. 203 del 1982.

Cass. civ. Sez. III Sent., 15 maggio 2013, n. 11763
La nullità ex art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, prevista per l’ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all’art. 58 della stessa legge, può essere fatta valere solo dalla parte che, al momento della stipula, non sia stata assistita da un rappresentante dell’organizzazione professionale cui aderisce, trattandosi di una nullità di protezione.

Cass. civ. Sez. III Sent., 31 maggio 2012, n. 8729
È valida la clausola, inserita in un contratto di affitto di fondo rustico, di rinunzia preventiva all’indennità per i miglioramenti fondiari di cui all’art. 17 della legge 3 maggio 1982, n. 203, purché essa sia stata stipulata con l’assistenza delle organizzazioni professionali, ai sensi dell’art. 45 della suddetta legge. In mancanza di tale presupposto, la rinunzia preventiva è nulla, poiché essa è diretta a regolamentare un diritto dell’affittuario in maniera diversa da quella stabilito dal citato art. 17 della legge n. 203 del 1982.

Cass. civ. Sez. III Sent., 15 maggio 2012, n. 7536
L’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, con disposizione compatibile con gli artt. 3 e 44 Cost., consente alle parti di derogare pattiziamente, con la garanzia dell’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, alle norme vigenti in materia di contratti agrari anche se inderogabili, ai sensi dell’art. 58 della legge citata, tranne che a quelle che vietano la stipulazione dei contratti agrari di cui al terzo comma dell’art. 45 ed il pagamento per buona entrata. Pertanto è valida la clausola risolutiva espressa contenuta in un contratto di affitto agrario, stipulato con la garanzia dell’assistenza delle organizzazioni professionali, in deroga alle disposizioni più favorevoli per l’affittuario previste dalla legge n. 203 del 1982 sulla gravità dell’inadempimento, sull’onere di preventiva diffida ex art. 5, secondo e terzo comma, e sul temine di grazia.

Cass. civ. Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 689
In materia di contratti agrari, l’art. 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, nel testo modificato dall’art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, il quale consente alle parti di stipulare accordi in deroga alle norme vigenti, distingue tra gli accordi, anche non aventi natura transattiva, da stipularsi necessariamente con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, e le transazioni concluse davanti al giudice competente; deve ritenersi, pertanto, in virtù della formulazione della norma, che l’assistenza delle organizzazioni professionali non sia richiesta in caso di accordi conciliativi sottoscritti davanti al giudice, anche nel caso in cui gli stessi comportino la costituzione di nuovi rapporti agrari, perché la presenza del giudice è garanzia di correttezza degli accordi raggiunti dalle parti e della loro traduzione in appropriate formule giuridiche.

Cass. civ. Sez. III Sent., 26 marzo 2009, n. 7351
Per la validità del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203 è condizione sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rappresentante dell’organizzazione professionale cui aderiscono e che tali rappresentanti siano persone diverse, mentre è irrilevante la circostanza che i due rappresentanti appartengano alla medesima organizzazione, o che quest’ultima non abbia uffici distinti specificamente preposti alla tutela di interessi differenziati.

Cass. civ. Sez. III Sent., 04 maggio 2008, n. 14759
In tema di stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell’art. 45 della legge n. 203 del 1982, perché si abbia assistenza dell’associazione professionale di categoria è necessario che essa si estrinsechi in un’attività effettiva di consulenza e di indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, e, quindi, purché l’assistenza sia stata così prestata, sussiste la validità del contratto ed è, a tal fine, probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale. Peraltro, l’art. 23 della legge n. 11 del 1971, nello stabilire, a pena di invalidità delle clausole difformi dalla disciplina legale, l’assistenza delle rispettive associazioni sindacali, non tutela un interesse superiore a quello delle stesse parti sicché la mancanza dell’assistenza da parte del sindacato maggiormente rappresentativo a livello nazionale può essere fatta valere solo dalla parte interessata – che lamenta perciò di non essere stata adeguatamente assistita – e non dalla controparte.

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