L’arbitrato societario

L’arbitrato societario costituisce una forma di arbitrato speciale destinato a definire le controversie relative ai rapporti interni alle società commerciali. Possono essere oggetto di arbitrato tutte le controversie che non hanno per oggetto diritti indisponibili per le parti.


Cass. Sez. I, 5 aprile 2023, n. 9435
In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l’impugnazione della decisione arbitrale per errore “in iudicando” non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che “ratione temporis” l’art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell’art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all’art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo previgente.

Cass. Sez. I, 5 aprile 2023, n. 9434
L’impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi – dei soci, della società o di terzi ad essa estranei – protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, diversamente finendosi per devolvere agli arbitri diritti (sostanziali) inderogabili protetti da una specifica norma che li regola.

Cass. Sez. I, 02 marzo 2023, n. 6221
In tema di arbitrato, la vincolatività della clausola compromissoria statutaria nei confronti degli amministratori di società ha fondamento pattizio, derivando dall’adesione che gli stessi implicitamente prestano con l’accettazione della carica; ne deriva che non è opponibile agli stessi la soppressione della clausola compromissoria intervenuta a seguito di modifica dell’atto costitutivo successiva alla cessazione della carica e, pertanto, in assenza di specifica adesione da parte dell’amministratore a tale modifica, la predetta soppressione non è idonea ad escludere la competenza arbitrale per le controversie relative a fatti insorti in costanza del rapporto organico.

Cass. civ. Sez. I Ord., 02 febbraio 2023, n. 3271
In tema di arbitrato societario, la clausola arbitrale dettata per dirimere le controversie con gli amministratori è applicabile non solo all’amministratore nominato dall’assemblea, ma anche all’amministratore di fatto, cioè colui che sia stato nominato in modo invalido o abbia iniziato ad esercitare le funzioni prima della formale nomina e accettazione, oppure che abbia usurpato le funzioni ad altri, comportandosi come rappresentante senza averne i poteri, poiché, trattandosi di soggetto in grado di rivestire pienamente un rapporto organico all’interno della struttura organizzativa della società, è parimenti destinatario dei diritti e degli obblighi che conseguono alla funzione, incluse le previsioni statutarie riguardanti gli amministratori.

Cass. Sez. I, 10 novembre 2022, n. 33149
La clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo di una società, che preveda la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra i soci e quelle tra la società e i soci, non include anche l’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. promossa dal socio nei confronti dell’amministratore, essendo irrilevante che quest’ultimo sia anche socio della società.

Cass. Sez. I, 2 settembre 2022, n. 25927
In tema di esclusione del socio dalla società di persone, la presenza nello statuto di una clausola
compromissoria, non comporta l’attribuzione agli arbitri del potere di decidere l’esclusione del
socio, ma solo la devoluzione a questi ultimi della cognizione sulla controversia conseguente
all’adozione della delibera di esclusione, poiché la previsione di tale clausola è cosa ben diversa
dalla deroga alle disposizioni di legge che, come nel caso dell’art. 2287 c.c., attribuiscono alla
maggioranza dei soci determinati poteri nei confronti della minoranza, regolandone l’esercizio.

Cass. civ. Sez. I Ord., 24 maggio 2022, n. 16780
In tema di arbitrato societario, anche se le parti hanno autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, è ammissibile l’impugnazione del lodo per “errores in iudicando“, ove la clausola compromissoria sia stata stipulata prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 e il giudizio abbia ad oggetto l’impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione, da ritenere estensivamente equiparate alle deliberazioni assembleari, in relazione alle quali l’art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 prevede espressamente che gli arbitri devono sempre statuire secondo diritto e che il lodo è in ogni caso impugnabile per violazione delle norme che regolano il merito della controversia.

Cass. Sez. VI, Civ., 31 marzo 2022, n. 10433
La controversia avente ad oggetto la validità di una delibera assembleare, con cui è stata
disposta la trasformazione di una società di persone in società di capitali, è compromettibile in
arbitri, ai sensi dell’art. 34, comma 1, d.lgs. n. 5 del 2003, in quanto non attiene a diritti
indisponibili, ma riguarda i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, essendo necessario
distinguere la natura inderogabile delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la
controversia, rispetto alla indisponibilità del diritto controverso.

Tribunale Bologna Sez. spec. Impresa, 02 febbraio 2022, n.241
La nullità delle delibere assembleari di S.r.l., ai sensi dell’art. 2479 -ter, c. 3, c.c., è prevista per i casi di illiceità [o impossibilità ] dell’oggetto della deliberazione e nel caso in cui la decisione sia assunta in “assenza assoluta di informazione”. Dato comune ad entrambe le ipotesi è la tutela di interessi generali, nonché quello di evitare una deviazione dallo scopo economico -sociale della società stessa e per tale motivo le controversie aventi ad oggetto questioni rientranti nella previsione richiamata non sono compromettibili in arbitri, in quanto si tratta di diritti indisponibili. L’assenza assoluta di informazione riguarda anche i casi in cui sia mancata la convocazione del socio all’assemblea, mentre nell’illiceità dell’oggetto la giurisprudenza ha fatto rientrare le ipotesi di violazione dei criteri di chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio (art. 2423, c. 2, applicabile anche alle S.r.l.).

Tribunale Napoli Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 02 dicembre 2021, n.9777
In tema di nullità o annullabilità di una delibera assembleare straordinaria per la nomina di un consulente per la verifica della congruità del prezzo di cessione dell’azienda, vi è violazione art. 2479 ter c.c. in relazione all’art. 2373 c.c., per conflitto di interessi, quando uno dei soci, sfruttando la propria posizione di maggioranza, abbia perseguito un interesse extra-sociale di tutelare il patrimonio personale, in maniera egoistica e arbitraria, non già il patrimonio societario.

Tribunale Firenze sez. III, 18 novembre 2021, n.2945
Attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri , soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l’invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall’, può essere deferita ad arbitri.

Cass., Sez. I Civ., 28 aprile 2021, n. 11226
In materia di arbitrato societario, la società non è litisconsorte necessario in relazione a una domanda concernente l’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, quale contratto concluso tra fiduciante e fiduciario, in cui le partecipazioni al capitale sella società costituiscono soltanto l’oggetto del negozio.

Tribunale di Civitavecchia, 7 gennaio 2021, n. 2 – Giudice Soro
La disposizione di cui all’art. 34, secondo comma, del D.lgs. n. 5/2003, secondo la quale “La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”, in quanto inserita nel predetto D.lgs. n. 5/2003, relativo alla “Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario” è riferita alle sole società e non anche ai consorzi di urbanizzazione ai quali è applicabile la disciplina delle associazioni non riconosciute e della comunione.

Tribunale di Torino 28 gennaio 2021
In presenza di una clausola compromissoria nello statuto sociale, la controversia avente ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione, non riguardando diritti indisponibili, comporta l’applicazione della clausola compromissoria e la competenza arbitrale a decidere sulla controversia.

Il Tribunale Ordinario adito, una volta ritenuta sussistente la giurisdizione arbitrale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 819-ter e 91 c.p.c., si pronuncia con sentenza, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese, condannando parte attrice a rimborsare le spese del giudizio a parte convenuta, in ragione del principio di causalità.

Tribunale Napoli, 30 Ottobre 2020, n. 7174
Il limite generale tuttora previsto dall’art. 34, 1° comma, del D. Lgs. n. 5/2003 – che circoscrive la compromettibilità statutaria alle sole controversie relative al rapporto sociale che abbiano ad oggetto diritti disponibili – va inteso in senso restrittivo così da escludere dall’area della compromettibilità non tutte le questioni afferenti interessi genericamente superindividuali (e quindi) anche solo sociali o collettivi, ma esclusivamente le controversie relative ad interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.         

Va qualificato come arbitrato irrituale quello previsto da una clausola statutaria che stabilisce che la controversia debba essere “risolta” da un collegio arbitrale “in via irrituale” e che le “risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti”.

L’inapplicabilità dell’art. 819 ter c.p.c. all’arbitrato irrituale (ex art. 808 ter c.p.c.), se implica che l’eccezione di arbitrato non fa sorgere una questione di competenza o di giurisdizione, non esclude, tuttavia, che la relativa eccezione sia comunque soggetta al regime delle eccezioni di merito non rilevabili d’ufficio.

Tribunale Catania, 30 ottobre 2020, n.3598
La categoria dei diritti indisponibili coincide con quelli che possono essere tutelati senza limiti di tempo e dunque, di fatto, vanno individuati con quelli la cui violazione può essere fatta valere con azione non soggetta a limiti di decadenza; tale non è l’ipotesi che ci occupa posto che i vizi relativi al difetto di veridicità , chiarezza e precisione del bilancio pur determinando la nullità (e non l’annullabilità ) della delibera non rientrano tra quelli che possono essere fatti valere senza limiti di tempo giusta il disposto del primo comma seconda parte dell’art. 2379 c.c. per le S.p.A. e del terzo comma seconda parte dell’art. 2479 ter c.c. per le s.r.l., il cui ambito di applicazione è limitato alle sole deliberazioni che modifichino l’oggetto sociale, prevedendo attività illecite o impossibili.

Tribunale Torino 6 settembre 2020 – Società – Controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società – Arbitrato – Esclusione

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto anche l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società, atteso che le norme dirette a garantire i relativi requisiti non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell’interesse di ciascun socio ad essere informato dell’andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell’affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente, trascendono l’interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

Salvo che l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l’assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell’adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato dall’atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l’avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all’adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito.

Tribunale Perugia, 17 aprile 2019, n.616
Le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, tipicamente riguardanti i soci e la società in relazione ai rapporti sociali, sono compromettibili in arbitri qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili, con conseguente incompetenza del Tribunale.

Tribunale di Torre Annunziata Sentenza 22 ottobre 2013 – Sezione Fallimentare –
Le clausole compromissorie contenute negli statuti di società di persone e contrastanti con la previsione di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 5/2003 non sono affette da nullità: in particolare, non incorrono in nullità sopravvenuta le clausole compromissorie redatte prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto societario.

Cassazione civile, sez. I, 30 dicembre 2011, n. 30519
Le controversie associative possono formare oggetto di compromesso, con esclusione soltanto di quelle che coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili. (Nel caso di specie, la C.S. ha ritenuto assoggettabile ad arbitrato l’impugnazione della deliberazione assembleare, censurata dall’associato per la convocazione tardiva, l’omessa considerazione di una richiesta di rinvio, l’erroneo calcolo delle maggioranze, l’esclusione dello scopo di lucro del sodalizio, la limitazione dell’attività del medesimo entro la regione e la previsione dell’approvazione di un bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno). Le controversie in materia societaria possono, in linea generale, formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi; peraltro, l’area della indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determini una reazione dell’ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, quali le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio; pertanto, non è compromettibile in arbitri l’azione di revoca per giusta causa di un amministratore di società in accomandita semplice ex art. 2259 c.c., in relazione agli art. 2315 e 2293 c.c., non facendo eccezione come invocato nella specie la avvenuta insorgenza della controversia fra coniugi altresì soci in detta società

Tribunale di Reggio Emilia 5 febbraio 2008 – Arbitrato societario – Accertamento della causa di scioglimento della società : non compromettibilità al giudizio di arbitri.
Non è compromettibile al giudizio di arbitri la questione relativa alla sussistenza della causa di scioglimento della società in quanto riguarda l’interesse generale al mantenimento in vita della società che è interesse indisponibile

Cass. civ, 12 gennaio 2007, n. 579 Scioglimento del rapporto societario e compromettibilità in arbitri

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