Spesso accade che il proprietario di un terreno agricolo conceda in locazione una piccola parte del proprio fondo1 ad un’impresa che, poi, vi installa infrastrutture ed impianti di comunicazione telefonica.
Poiché tali manufatti hanno necessità di costante manutenzione e di aggiornamenti tecnologici ed, in qualche caso, sono distanti dalle strade pubbliche, si pone il problema se il personale incaricato dall’impresa di telefonia possa attraversare le capezzagne poste sull’altrui proprietà o fruire di servitù di passaggio, costituite solo per il transito di persone o di mezzi agricoli.
Ci si chiede, in sostanza, se il proprietario del fondo su cui è posto lo stradello o, meglio, del fondo servente possa legittimamente impedire il passaggio e possa opporre valide ragioni per contestarlo, sostenendone l’uso “esclusivamente agricolo” .
La normativa di riferimento va identificata nel Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs., 1.8.2003, n. 259, per ultimo modificato dal D.L. 31.5.2021, n. 77, convertito dalla L. 29.7.2021, n. 108)2.
Quelle che volgarmente vengono qualificate come “antenne per la telefonia”, tecnicamente sono denominate “Stazioni Radio Base”. Si tratta di opere di interesse generale (art. 3 cod. com.), di pubblica utilità (art. 513), nonché “di urbanizzazione primaria” (art. 43, comma IV4), “realizzabili in qualsiasi zona del territorio” (art. 6, legge 164/2014)5.
Anche se nel P.R.G. del Comune, ove l’opera viene realizzata, vi è una espressa disposizione delle Norme Tecniche di Attuazione, che destina una specifica zona alla generalità degli impianti tecnologici, il permesso di costruire rilasciato in zona Agricola per la realizzazione di una stazione radio base è legittimo, in quanto gli impianti di comunicazione elettronica devono. . . ritenersi compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche6.
Le S.R.B., inoltre, non devono rispettare i limiti di distanza dalle strade, previste per le ordinarie costruzioni7, possono, così, essere installate ad una distanza inferiore rispetto a quelle prescritte dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Le S.R.B. non sono assimilabili alle normali costruzioni edilizie, perché non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno lo stesso impatto sul territorio degli edifici in cemento armato o muratura. Per tali opere, non è necessario il rilascio del titolo edilizio, né è possibile tenere conto, ai fini della loro realizzazione, delle norme dettate in materia edilizia8.
Passando ad analizzare il diritto di passaggio/accesso del personale per la manutenzione/adeguamento tecnologico, l’art. 52 cod. com.9 così prevede:
1. negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all’articolo 51, commi 1 e 2”, tra i quali ricadono anche le S.R.B., “i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, . . . al di sopra delle proprietà pubbliche o private. . .
3. Il proprietario. . ., in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all’operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica . . .
5. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
8. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.
9. L’operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.
La norma, pur essendo dettata per gli edifici, in considerazione dell’interesse pubblico al servizio di telefonia mobile, si applica anche agli altri immobili, compresi i fondi rustici e i terreni agricoli.
Per un’applicazione giurisprudenziale della norma, una recente pronuncia10 statuisce che l’art. 91, comma 4. . .[ora art. 52 co. V], il quale dispone che il proprietario dell’immobile sul quale passano i fili o cavi degli impianti di reti di comunicazione elettronica è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile in questione del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti stessi, contempla una limitazione legale sottoposta a presupposti soggettivi ed oggettivi vincolanti (il transito è consentito solo al personale dell’esercente il servizio e solo se necessario per la manutenzione e installazione degli impianti di pubblica utilità), assimilabile ad altre ipotesi positivamente regolate dall’ordinamento (art. 843 c.c.),senza richiedere la costituzione di una servitù o il ricorso al procedimento regolato dall’art. 92 dello stesso decreto legislativo (Codice delle telecomunicazioni)[ora art. 53].
Questo sta a significare che, se non vi fossero la normativa speciale ed il particolare interesse pubblico tutelato, in ogni caso, si applicherebbe, per analogia, la normativa generale, dettata dall’art. 843 c.c., secondo cui il proprietario è tenuto a permettere l’accesso o il passaggio, nel suo fondo, al fine di consentire al vicino lo svolgimento di opere necessarie alla costruzione, riparazione, manutenzione di un bene di sua proprietà o comune (generalmente un fabbricato, un muro, uno stradello, un climatizzatore. . . .).
Si tratta, infatti, di una obbligazione propter rem che non determina la costituzione di una servitù, ma si risolve in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all’accesso ed al passaggio che il soggetto obbligato è tenuto a prestare11.
La giurisprudenza, in questo caso, precisa che “l’ingresso e il transito sul fondo del vicino non sono consentiti ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio”.
Quanto alla possibilità di far passare sul fondo altrui un cavidotto interrato, si deve richiamare l’art. 53, dettato in materia di servitù:
1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 52, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall’articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull’area soprastante, sono imposte, in mancanza, rimanendo esclusa la possibilità di costituzione con pronuncia giudiziale12.
6. Fermo restando quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.
7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.
8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l’equo compenso per l’onere già subito.
In applicazione di questi principi, una recentissima sentenza della Suprema Corte13 prevede che il passaggio di fili, cavi e impianti telefonici, posto a servizio di più utenti, ma con appoggio alla proprietà di uno solo di essi, necessita della costituzione di un diritto reale di uso, rientrante tra i pesi di diritto pubblico, che avviene tramite il consenso dell’utente che subisce il peso o, in mancanza, tramite l’attivazione della procedura ablatoria di cui agli artt. 90 e ss. del d.lgs. n. 259 del 2003. [ora artt. 51 e ss.]
Altre pronunce conformi14 stabiliscono che ,in tema di impianti di telecomunicazione, a seconda della pervasività dell’istallazione, occorre distinguere tra le mere limitazioni del diritto di proprietà, da cui eventualmente discende il diritto ad un indennizzo, e i casi in cui è necessario l’esproprio per la costituzione di una servitù, ciò che accade ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di comunicazione telefonica.
Concludendo, il proprietario dei fondi interessati dal passaggio non può impedire gli interventi di manutenzione/adeguamento degli impianti di telefonia, pena l’esercizio di un’azione di reintegrazione ex artt. 52, comma IX cod. comun. ed artt. 1168/1170 c.c.
Il testo integrale del saggio è pubblicato sulla rivista Consulenza Agricola, luglio 2022.
Autore: Francesco Tedioli
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