- 1. Nozione e funzione economica del contratto di soccida
- 2. Le fonti
- 3. I beni oggetto della soccida
- 4. Le parti del rapporto: soccidante e soccidario
- 5. I vari tipi di soccida
- 6. Le obbligazioni del soccidante nella soccida semplice
- 7. L’obbligo di reintegrazione del bestiame perito da parte del soccidante
- 8. Le obbligazioni del soccidario nella soccida semplice
- 9. Le obbligazioni del soccidante e del soccidario nella soccida parziaria
- 10. La soccida con conferimento di pascolo
- 11. Trasmissibilità della posizione giuridica del soccidante
- 12. Trasmissibilità della posizione giuridiche del soccidario
- 13. L’elemento parziario
- 14. La durata del contratto
- 15. Casi di estinzione del contratto di soccida
- 16. Effetti dell’estinzione del contratto
- 17. Le nuove soccide industriali – i cd. contratti di integrazione verticale
- 18. La competenza in caso di controversia
1. Nozione e funzione economica del contratto di soccida
Secondo la definizione offerta dal codice civile, nella soccida (disciplinata dagli art. 2170 e ss.)1 il soccidante ed il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento degli animali e gli altri prodotti ed utili che ne derivano.
Si tratta, quindi, di un contratto agrario2, associativo3, avente carattere parziario4, volto all’esercizio in comune5 di un’impresa mediante la combinazione del capitale e del lavoro, al fine dello sfruttamento del bestiame.
2. Le fonti
Il codice del 1942 ha dato alla soccida una disciplina semplice ed elastica, facilmente adattabile alle esigenze particolari”6 e la riforma dei contratti agrari (la l. 203/1982, integrata dalla l. 29/1990) ha inciso, come vedremo in seguito, solo in minima parte sulla sua disciplina. In pratica, la soccida resta principalmente regolata dall’autonomia privata, oltre che dai numerosi usi e consuetudini vigenti7.
3. I beni oggetto della soccida
Oggetto della soccida è una certa quantità di bestiame, e, quindi, “ogni specie di animali”8, il cui allevamento, esercitato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2082 e 2135 c.c., attribuisce la qualifica di imprenditore agricolo a chi lo svolge. L’allevamento deve essere, quindi, collegato al fondo rustico, riguardare animali capaci di accrescimento e in grado di fornire prodotti o utili9.
Va subito chiarito che non sono conferiti in soccida i singoli animali, ma il loro complesso, inteso come universalità di mobili ai sensi dell’art. 816 c.c. Da questo inquadramento deriva che i singoli animali possono essere destinatari di separati atti o rapporti giuridici, rimanendo sempre oggetto del contratto il complesso del bestiame, con i nuovi nati e gli acquisti.
4. Le parti del rapporto: soccidante e soccidario
Soccidante è colui che conferisce il capitale o, meglio, chi avendo il godimento del bestiame10 (nella soccida semplice o parziaria), ovvero del terreno pascolivo (nella soccida con conferimento di pascolo) si associa con un allevatore, per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartirne l’accrescimento e gli altri prodotti e gli utili che ne derivano.
Soccidario è, invece, l’allevatore e colui che procede alla lavorazione dei prodotti.
5. I vari tipi di soccida
Esistono tre tipi di soccida: quella semplice (con conferimento del bestiame da parte del solo soccidante); quella parziaria (con conferimento da parte di entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute dalle convenzioni o dagli usi) e quella con conferimento di pascolo, ove il bestiame è fornito esclusivamente dal soccidario, a cui è attribuita la direzione dell’impresa, mentre il terreno per il pascolo è fornito dal soccidante.
6. Le obbligazioni del soccidante nella soccida semplice
Nella soccida semplice (la più diffusa), le obbligazioni del soccidante hanno per oggetto le seguenti prestazioni:
- conferimento in godimento e per l’intero del bestiame11, previa stima degli animali, che va effettuata all’inizio del rapporto12 e non trasferisce la proprietà del bestiame al soccidario;
- reintegrazione del bestiame perito (art. 2176 c.c.)13.
A ciò si aggiungono altri diritti-doveri: - alla scadenza del contratto e previo pagamento delle spese, dividere con il soccidario, al quale va riconosciuto il diritto al rendiconto della gestione, l’accrescimento, i prodotti e gli utili dell’impresa, secondo le proporzioni stabilite dalle convenzioni e dagli usi (art. 2178 c.c.)14;
- dirigere l’impresa (ai sensi dell’art. 2173 c.c.), conformandosi alle regole di buona tecnica dell’allevamento15. In particolare, il soccidante deve curare sia la direzione amministrativa16, che quella tecnica17, perseguendo gli interessi comuni delle parti, poiché, solo in questo modo, realizzerà effettivamente l’efficienza e la produttività dell’impresa associata18.
7. L’obbligo di reintegrazione del bestiame perito da parte del soccidante
Le condizioni imposte dalla legge perché il soccidante reintegri il bestiame perito sono le seguenti: a) la soccida deve essere stipulata per un tempo non inferiore a tre anni19; b) il bestiame deve essere morto durante la prima metà del periodo contrattuale; c) gli animali deceduti devono essere la maggior parte di quelli inizialmente conferiti20; d) il perimento deve essere avvenuto per causa non imputabile al soccidario21; e) quest’ultimo deve fare richiesta di reintegrazione22, con altri capi di valore intrinseco uguale a quello che avevano i capi periti all’inizio del contratto.
Il soccidario non ha azione contro il soccidante per costringerlo alla reintegrazione del bestiame conferito, né può pretendere il risarcimento dei danni in caso di suo rifiuto (in applicazione del principio res perit domino): ha solamente il diritto di recedere dal contratto23.
8. Le obbligazioni del soccidario nella soccida semplice
Le obbligazioni del soccidario (art. 2174 c.c.) consistono, invece:
1) nel prestare, secondo le direttive del soccidante, la forza lavoro24 occorrente per allevare e sfruttare il bestiame affidatogli, per trasformare i prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito. Naturalmente, è necessario che il soccidante gli consegni gli animali, costituendolo detentore dei capi affidategli e delle strutture, non proprie, in cui i primi vengono custoditi.
L’obbligo di fornire la forza lavoro ricorre in tutte e tre le forme di soccida, è inderogabile ed intrasmissibile, perché l’attività di allevamento ha carattere personale e non ammette la sostituzione della persona dell’obbligato.
Il II comma dell’art. 2173 c.c. chiarisce, inoltre, che il lavoro prestato dal soccidario e dai componenti della sua famiglia rappresenta il loro ordinario apporto alla soccida, di modo che il soccidante non può sindacare la scelta delle persone o il loro compenso. Se è, invece, necessario assumere personale estraneo alla famiglia del soccidario, la scelta deve avvenire con il consenso del soccidante25. Infine, la spesa per il personale estraneo alla famiglia del soccidario può essere a carico esclusivo di quest’ultimo o di entrambi, secondo la convenzione o gli usi.
Ulteriori obbligazioni del soccidario sono:
2) custodire il bestiame. All’obbligo di custodia e, in generale, all’applicazione dei principi in tema di responsabilità del debitore, la dottrina riconduce la presunzione della responsabilità del soccidario per il perimento (art. 2175 c.c.) o la malattia26 degli animali. Ovviamente, il soccidario può fornire prova contraria e, cioè che l’evento è avvenuto per causa a lui non imputabile27 o dal medesimo non evitabile. In ogni caso, il soccidario dovrà rendere il conto delle parti recuperabili degli animali periti;
3) usare la diligenza del buon allevatore. In caso di violazione di tale obbligo, il soccidante potrà chiedere lo scioglimento del contratto, ai sensi dell’art. 2180 c.c., ed ottenere il risarcimento dei danni.
9. Le obbligazioni del soccidante e del soccidario nella soccida parziaria
Nella soccida parziaria (art. 2182 c.c.)28, le obbligazioni del soccidante consistono:
1) nel conferimento del bestiame29, non per l’intero, ma nella proporzione convenuta30. Gli animali sono, quindi, conferiti da entrambi i contraenti, che ne diventano comproprietari in proporzione ai relativi apporti; 2) nella direzione dell’impresa (art. 2185 c.c., che rimanda all’art. 2173 c.c.); 3)nella reintegrazione del bestiame perito (art. 2183 c.c.), nella proporzione di propria spettanza, alle stesse condizioni della soccida semplice31.
Le obbligazioni del soccidarioconsistono, invece: 1) nel conferimento del bestiame, nella proporzione convenuta; 2) nel prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente; 3) nell’usare la diligenza del buon allevatore; 4) nel reintegrare il bestiame perito, alle condizioni già riportate per la soccida semplice (ex art. 2183 c.c.), nella proporzione di propria spettanza.
In caso di disaccordo tra le parti, ad entrambi i contraenti è attribuito il diritto di recedere dal contratto che, salvo diversa pattuizione, produce effetti alla fine dell’annata agraria in corso.
10. La soccida con conferimento di pascolo
Nell’ultimo tipo di soccida, gli animali vengono interamente conferiti dal soccidario unitamente alla forza lavoro necessaria per provvedere alla loro custodia ed al loro allevamento, mentre il soccidante presta il godimento del terreno per il pascolo (art. 2186 c.c.)32.
Il potere direttivo dell’impresa, al contrario delle altre forme di soccida, viene questa volta attribuito al soccidario, mentre al soccidante spetta il controllo della gestione33.
In applicazione analogica dell’art. 2176 c.c., il soccidante può richiedere al soccidario di reintegrare il bestiame con altri capi e, se questi non vi provvede, ha facoltà di recedere dal contratto34.
A questo punto, va evidenziato che la soccida con conferimento di pascolo ha subito gli effetti della legislazione speciale in materia di contratti agrari ed, in particolare, delle norme sulla conversione nel contratto di affitto agrario con conferimento di fondo rustico.
Non affronteremo il complesso problema della conversione dei contratti stipulati alla data di entrata in vigore della legge 203/1982, o della legge 29/199035, perché a distanza di oltre 30 anni dall’ultima riforma, esso pare di scarso rilievo pratico.
Preferiamo, invece, approfondire se sia possibile stipulare nuove soccide con conferimento di pascolo. Poiché tale forma contrattuale non è stata inclusa nell’elenco dei contratti per i quali è assolutamente vietata la stipula36, secondo l’orientamento dottrinale prevalente, questo contratto, quelli di soccida parziaria con conferimento di pascolo e quelli di soccida semplice con conferimento di terreno, stipulati dopo l’entrata in vigore della l. n. 203/1982, possono sfuggire alla riconduzione all’affitto di cui all’art. 27, se stipulati con le modalità previste dall’art. 4537 e, quindi, se assistiti dalle rispettive organizzazioni professionali. A tali accordi in deroga bisogna ricorrere anche nella soccida senza il conferimento di terreno, se si vuole evitare l’applicazione delle norme inderogabili, ex art. 58, l. 203/198238.
11. Trasmissibilità della posizione giuridica del soccidante
Passiamo ora ad esaminare come la posizione giuridica del soccidante sia trasmissibile a titolo di successione universale e particolare. Nel primo caso, con la morte del soccidante, i suoi eredi subentrano nei diritti e negli obblighi del de cuius (art. 2179 c.c.). La seconda ipotesi si verifica, invece, quando vengano trasferiti la proprietà39 o il godimento del bestiame conferito in soccida o del terreno pascolivo.
L’art. 2177 c.c. prevede che il contratto non si sciolga, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passino all’acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti, la responsabilità sussidiaria del soccidante. Se il trasferimento riguarda la maggior parte degli animali, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell’anno in corso. Tale dichiarazione deve essere comunicata al nuovo titolare, per iscritto.
Nella soccida parziaria, ove il bestiame è conferito dalle due parti, il trasferimento, per rendere possibile il recesso del soccidario, deve riguardare la maggior parte del bestiame40.
In via analogica, mancando una specifica disposizione codicistica, il disposto dell’art. 2177 c.c. trova applicazione nel trasferimento del diritto di godimento sul terreno pascolivo: il soccidario può recedere a condizione che il trasferimento riguardi tutto, o la maggior parte del terreno, fermo restando il rispetto del termine per la dichiarazione recettizia.
12. Trasmissibilità della posizione giuridiche del soccidario
Nel caso di morte del soccidario, l’art. 2179 c.c., stabilisce che si osservino, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi, le disposizioni dettate in materia di mezzadria (dal II, III e IV comma dell’articolo 2158 c.c.), che, però, sono state abrogate dalla legge 3.5.1982, n. 203.
In presenza di un’impresa familiare si applica, dunque, l’art. 48, l. ult. cit., e, quindi, il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di allevamento degli animali41.
In assenza, invece, di impresa familiare, il contratto, ai sensi dell’art. 49, si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salvo che, tra gli eredi vi sia una persona che ha esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di imprenditore agricolo professionale.
Passiamo al trasferimento della posizione giuridica del soccidario, per successione particolare.
Nella soccida semplice, ove il soccidario svolge la funzione di allevatore e, quindi un’attività strettamente personale, basata sulla fiducia, la relativa posizione personale è cedibile solo con il consenso dell’altra parte42.
Nel caso, invece, di soccida parziaria o con conferimento del pascolo, la situazione è più complessa, perché in queste due forme di soccida il bestiame viene conferito (in tutto o in parte) dal soccidario. Ciò non toglie, comunque, la necessità del consenso del soccidante per la successione a titolo particolare del soccidario, stante il carattere strettamente personale e fiduciario delle sue funzioni. Il godimento del bestiame è conferito in un rapporto associativo e resta vincolato per tutta la durata del rapporto.
13. L’elemento parziario
Nel paragrafo introduttivo abbiamo evidenziato il carattere parziario del contratto di soccida, è cioè il fine della ripartizione dell’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti ed utili43 che ne derivano. Si tratta di una ripartizione materiale (comprendente l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano), e non della distribuzione del profitto (altrimenti saremmo in presenza di un contratto di società).
La nozione di accrescimento viene fornita dal II comma dell’art. 2170 c.c. e consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto. La legge presuppone, quindi, un raffronto tra la consistenza iniziale e quella finale44. L’accrescimento corrisponde, dunque, al plusvalore degli animali conferiti, considerato quale risultato dell’attività svolta in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto di soccida e valutato sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo45.
Nella soccida semplice, l’art. 2178, chiarisce che: gli accrescimenti, i prodotti46, gli utili47 e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite, dalla convenzione o dagli usi48. È nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno.
La stessa regola va applicata alla soccida parziaria, ove l’art. 2184 c.c. chiarisce che gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalla convenzione o dagli usi.
Infine, per la soccida con conferimento di pascolo, l’art. 2186, comma III, rinvia, all’art. 2178 c.c.
Come abbiamo anticipato, l’attribuzione degli accrescimenti ha effetti reali. In altre parole, poiché l’accrescimento è immedesimato nel bestiame e da esso non potrà mai essere separato, in applicazione della regola contenuta nell’art. 939 c.c., la proprietà diventa comune tra soccidante e soccidario. Lo sarà, inoltre, in proporzione al valore delle cose spettante a ciascuno, in forza dei seguenti coefficienti:
- il valore iniziale del bestiame, da attribuire al contraente o ai contraenti iniziali che lo hanno conferito, secondo la stima;
- il valore dell’accrescimento secondo la stima, da farsi nel momento in cui si dovrà calcolare l’importo dei diritti spettanti a ciascun contraente;
- le proporzioni di ripartizione.
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che le parti possono, nella loro autonomia, stabilire un diverso regime senza alterare la natura associativa del rapporto, pattuendo che l’accrescimento e i prodotti stessi spettino interamente al soccidario, restando invece di spettanza del soccidante ogni pubblica contribuzione finalizzata all’allevamento del bestiame49.
Lo scioglimento della comunione, ad opera del soccidante50, avverrà in maniera diversa, secondo la natura delle cose sulle quali la convenzione è stipulata (bestiame, latte, lana, formaggi, pelli) e secondo il sistema adoperato per eseguirla (in natura o in denaro, dopo la vendita dei prodotti). La vendita normalmente è effettuata dal soccidario, secondo le istruzioni date dal soccidante, il quale incassa il prezzo51. Eseguiti gli incassi, o in epoche periodicamente fissate, si provvede al regolamento dei conti ed alla distribuzione delle somme di rispettiva competenza.
14. La durata del contratto
Secondo l’art. 2172 c.c., dettato per la soccida semplice, ma applicabile agli altri tipi, se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di 3 anni.
15. Casi di estinzione del contratto di soccida
Il contratto di soccida si estingue per:
- disdetta. La scadenza del termine contrattuale non determina l’estinzione del contratto52, ma è necessaria la disdetta, da darsi almeno 6 mesi prima della scadenza, salvo il maggior termine pattuito o stabilito dagli usi. In caso di mancata disdetta, il contratto si rinnova di anno in anno. L’obbligo di disdetta (che non è soggetta a requisiti di forma) è cogente ed il patto contrario è inefficace e di nessun valore;
- risoluzione per inadempimento. Secondo la giurisprudenza53, ad es., costituisce grave inadempimento, l’opposizione del soccidario alla ricostituzione, da parte del soccidante, del patrimonio sociale, mediante sostituzione a proprie spese degli animali malati, dallo stesso inizialmente conferiti, con animali sani;
- verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione del rapporto (art. 2180 c.c.), senza che essi costituiscano violazione degli obblighi contrattuali. Ci si riferisce, ad esempio, alla sopravvenuta inidoneità del soccidario per vecchiaia o malattia abituale o all’insanabile dissidio tra le parti non dovuto a colpa di una di esse, o alla requisizione del bestiame. Lo scioglimento non è, comunque, automatico, ma deve essere dichiarato dall’autorità giudiziaria54. In tal caso, lo scioglimento può chiedersi in qualsiasi momento.
- morte del soccidario. In tal caso, la soccida si scioglie alla fine dell’anno agrario in corso, salva, come detto, l’applicazione dell’art. 48, l. 203/1982. Se la morte del soccidario è avvenuta negli ultimi quattro mesi dell’anno agrario, i componenti della famiglia possono chiedere che la soccida continui sino alla fine dell’anno successivo, purché assicurino la buona gestione dell’impresa. La richiesta deve essere fatta entro due mesi dalla morte o, se ciò non è possibile, prima dell’inizio del nuovo anno agrario.
- recesso per mancata reintegrazione del bestiame, che, come abbiamo già detto, si può verificare in tutte e tre le forme di soccida stipulate per un tempo inferiore a tre anni.
Nel caso di soccida semplice il contratto si risolve per recesso del soccidario, qualora il soccidante, richiesto di reintegrare il bestiame, ferme tutte le altre condizioni già esposte, non vi provveda.
Nel caso di soccida parziaria, il recesso può essere chiesto da entrambi, quando non si raggiunga l’accordo sui contributi per la reintegrazione del bestiame perito.
Infine, nel caso di soccida con conferimento di pascolo, il contratto si estingue per recesso del soccidante, se il soccidario, richiesto, non reintegra il bestiame perito.
16. Effetti dell’estinzione del contratto
All’estinzione del rapporto conseguono i seguenti effetti.
Il primo comporta la divisione del bestiame, dei prodotti, accrescimenti ed utili. Nella soccida semplice l’art 2181 c.c. prevede che al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame. La necessità di questa seconda stima deriva dal fatto che la parte di bestiame da dividersi è pari alla differenza fra i valori della prima e della seconda stima.
Il soccidante preleva, d’accordo55 con il soccidario, un complesso di capi56 che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all’età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all’inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell’articolo 2178. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono ed il soccidario avrà l’obbligo, eventualmente, di corrispondere al soccidante una somma corrispondente alla perdita sofferta.
La divisione del bestiame tra soccidante e soccidario nella soccida parziaria è soggetta a norme speciali, diverse da quelle che disciplinano la soccida semplice. Infatti:
- non si fa luogo alla duplice stima, né al prelievo;
- il bestiame conferito dalle parti diviene di proprietà comune dei contraenti, in proporzione del rispettivo conferimento. Al termine del contratto, tutto il bestiame esistente, con gli accrescimenti, prodotti ed utili viene diviso tra le parti nella proporzione stabilita dalla convenzione o dagli usi;
- è valido il patto che nella divisione del bestiame ad uno dei contraenti spetti una quota maggiore rispetto a quella corrispondente al suo conferimento;
- qualora l’estinzione del contratto dipenda non da disdetta, ma da recesso di uno dei contraenti, per mancata reintegrazione della parte di bestiame andato perito, il patto di cui al numero precedente ha ugualmente efficacia, ma la maggior quota contrattualmente assegnata ad uno dei contraenti deve essere ridotta in relazione alla minor durata della soccida57.
Per la soccida con conferimento di pascolo valgono le regole dettate per la soccida semplice, con l’aggiunta di quella prevista ai punti 3 e 4) di cui al precedente capoverso.
Il secondo effetto dell’estinzione del contratto, nell’ultimo tipo di soccida esaminato, riguarda la riconsegna del terreno pascolivo da parte del soccidario. Essa è, di regola, accompagnata da un verbale di consistenza sullo stato del terreno e dovrà essere effettuata sulle risultanze del primo verbale. Ove vi fossero delle mancanze, il soccidario è tenuto a risponderne, salvo che non provi che esse sono dipese da cause a lui non imputabili o che sono il risultato normale dell’esercizio della gestione.
L’ultima conseguenza dell’estinzione del contratto riguarda il regolamento dei crediti/debiti tra le parti e con i terzi. Per quanto riguarda il capitale (profitti, perdite), se la divisione del bestiame in natura non corrisponde alla situazione dei conti, si faranno conguagli in denaro.
Può avvenire anche (ed è l’ipotesi contemplata dall’art. 2181, comma II, c.c.) che non vi siano capi sufficienti da prelevare in relazione a quelli inizialmente conferiti dal soccidante. Ciò significa che vi sono state perdite e queste vanno regolate in denaro.
17. Le nuove soccide industriali – i cd. contratti di integrazione verticale
Il termine soccida viene oggi impropriamente utilizzato anche per indicare nuovi schemi contrattuali diffusi nel settore zootecnico (soprattutto per motivi di natura fiscale), che si differenziano dal modello tradizionale previsto dal codice civile58 ed hanno caratteri propri dell’associazione in partecipazione59 o dei contratti di appalto60.
Da una parte, i contraenti non sono solo imprenditori agricoli, ma anche imprenditori industriali (di trasformazione) e commerciali. Questi ultimi non si limitano, poi, a fornire gli animali agli allevatori, ma forniscono loro i mangimi61 e l’assistenza veterinaria.
Gli imprenditori agricoli, invece, assumono l’obbligo di allevare il bestiame, secondo le direttive fornite dalla controparte, in strutture aziendali di loro proprietà, a fronte di un compenso che è commisurato al peso raggiunto dagli animali, alla fine del ciclo produttivo, detratto il valore del mangime consumato, secondo una formula prestabilita (“tabella di conversione”)62.
Le rispettive obbligazioni sono disciplinate in contratti quadro conclusi tra organizzazioni di produttori agricoli e organizzazioni di imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti agricoli (ai sensi degli artt. 9 ss., d.lgs. 27.5.2005, n. 102). Ai sensi dell’art. 13, le disposizioni dei contratti quadro, relative alle clausole da inserire e rispettare nei contratti individuali di coltivazione, allevamento e fornitura vincolano i trasformatori/commercianti/distributori aderenti alle organizzazioni firmatarie anche nei confronti di imprenditori agricoli che non aderiscono alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro, i quali quindi possono pretendere l’applicazione delle clausole a loro favorevoli63.
La dottrina giustamente esclude l’applicabilità della disciplina della soccida a questi contratti, perché le parti non vogliono condurre in comune l’impresa e perché il soccidario non conferisce unicamente il lavoro, ma anche gli impianti per l’organizzazione materiale64. Alla medesima soluzione giunge la giurisprudenza, considerando le due aziende distinte e autonome ed inquadrando il contratto tra quelli di appalto65.
D’altro canto la soccida vera e propria, accanto a molti casi in cui lo schema contrattuale è utilizzato in modo fraudolento o elusivo66, ne presenta altri virtuosi, come nel campo dell’allevamento di galline per la produzione di uova destinate al consumo e la soccida di polli, prima pulcini, che vengono macellati ed immessi sul mercato.
Nel caso dei polli da carne, il soccidante fornisce i pulcini, gli alimenti e l’assistenza tecnica, mentre il soccidario rende disponibili i capannoni ed il lavoro necessario ad accudire gli animali. Il compenso viene generalmente suddiviso in base al valore ottenuto con l’accrescimento e, quindi, l’80% al soccidante ed il 20% al soccidario.
18. La competenza in caso di controversia
Si ritiene67 che ricadano nella previsione dell’art. 9, l. n. 29/90 e, quindi, della competenza delle Sezioni Specializzate agrarie anche i rapporti di soccida, in cui oggetto dell’impresa non è la coltivazione della terra, ma l’allevamento del bestiame (e che, appunto non avendo, tra le loro prestazioni la concessione di fondi rustici, si sottraggono alla regola della riconduzione all’affitto). Questo principio è stato ribadito anche per le più moderne e varie ipotesi di contratti di allevamento e fornitura, configurati in termini di soccida, stipulati da allevatori con industriali, acquirenti dei loro prodotti68.
Ovviamente, ai sensi dell’art. 11, d.lgs. 150/2011 (che, sul punto, ha sostituito l’art. 46, l. n. 203/1982) prima di adire l’autorità giudiziaria risulta necessario, a pena di improponibilità del giudizio, esperire il tentativo di conciliazione ivi disciplinato.
Qualora, però, una parte chieda l’emissione di un decreto ingiuntivo il cui titolo si fondi nell’obbligo di pagamento di somme concordate dalle parti in sede di risoluzione di contratti di soccida, e la controversia non verta sulla esistenza e sul contenuto del rapporto agrario, ma sulla esecuzione delle clausole dell’accordo risolutivo, devono escludersi la natura agraria della causa e, conseguentemente, la competenza della sezione specializzata69.
Il testo del saggio è pubblicato sulla rivista Consulenza Agricola, n.5/2021, pagine 35-48.
Autore: Francesco Tedioli
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