La giurisprudenza più recente in tema di agrivoltaico

Giurisprudenza e news in materia di impianti agrivoltaici

GIURISPRUDENZA

Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8260
Deve ritenersi impropria la valutazione di un progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici. Il che non vuol dire che una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali ma che le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare – o comunque a ridurre fortemente – il consumo di suolo che limita l’utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l’agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistica tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci rendere compatibili interessi pubblici comprimari.

Cons. Stato Sez. IV, 08-09-2023, n. 8235
E’ illegittimo il diniego di rilascio del PAUR per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, basato sulla valutazione delle competenti amministrazioni che hanno ritenuto preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale per effetto dell’assimilazione degli impianti agrivoltaici a quelli fotovoltaici. Non si comprende, infatti, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivolotaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura.

Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8258
Le innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici (o agrifotovoltaici) impongono agli organi competenti di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti con le previsioni del PPTR, attraverso un’interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie possano ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del piano stesso. Più nello specifico, l’Amministrazione competente deve dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, dunque, assicurando, attraverso l’integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi

Cons. Stato, Sez. IV, 30-08-2023 n. 8029
L’agrivoltaico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo «ibrido» di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. Alla luce di quanto osservato, non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivolotaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura. Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell’agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 22-07-2022, n. 1267
È illegittimo il diniego di realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico, di potenza pari a circa 110 MW, quando la Provincia non ha effettuato un’esaustiva valutazione del “cuore” del problema, ossia la possibilità di installare o meno in area agricola un impianto di fonti energetiche rinnovabili (f.e.r.) di tipo agro-fotovoltaico,

T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 17-06- 2023, n. 90
È inapplicabile l’art. 15, comma 4, lett. a) del Quadro territoriale regionale paesaggistico in caso di realizzazione di innovativi impianti agrofotovoltaici non realizzati a terra, ma innalzati dal suolo di circa 3 metri mediante appositi moduli infissi al suolo, così da ridurre al minimo il consumo del terreno agricolo sottostante. È inoltre realizzabile un impianto come quello suddetto in prossimità di una ZSC e di una ZPS qualora queste non presentino il requisito dell’«alta naturalità», costituita dalla totale assenza di antropizzazione.

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 10-3-2023, n. 322
Affinché l’impianto agrivoltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell’attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie.

Laddove l’impianto proposto preveda l’altezza dei pannelli da terra inferiore ai 2,10 mt. indicati dalle “Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, rientra nella tipologia 2, ossia tra gli impianti con “altezza dei moduli da terra non progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici”, nei quali i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura e non si prevede alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata. Infatti, i moduli non “sollevati da terra” comportano che la superficie del terreno non sempre sia raggiungibile dal sole e dalla pioggia diretta.

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 10-3-2023, n. 321
Non ogni impianto di tipo agrovoltaico si deve, per ciò solo, ritenere compatibile con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree agricole in questione. Premesso che, pur se di tipo agrovoltaico, non è un impianto agricolo tout court, ma un elemento pur sempre tipico di aree con vocazione lato sensu industriale, è legittima la valutazione discrezionale negativa espressa dall’Amministrazione anche in considerazione del fatto che l’area sottesa ai moduli non sarebbe destinata alla coltivazione e verrebbe gestita con sfalci regolari e semi-meccanizzati.

Se l’interessato non assolve all’onere di mettere seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica dell’apprezzamento complesso svolto dalla P.A. procedente e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. Non si tratta dunque di garantire all’Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi, ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione.

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III 9-2-2023, n. 200
Appare evidente che anche la realizzazione di impianti energetici alternativi soggiace agli interessi di carattere generale, fra i quali quelli ambientali paesaggistici e di programmazione urbanistica, proprio al fine di scongiurare collocazioni selvagge e distruttive dei valori identitari del territorio. Non sussiste pertanto alcuna anticomunitarietà dei provvedimenti impugnati, nonché delle norme del PPTR e delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 sulle energie rinnovabili, atteso che le stesse non vietano l’allocazione degli impianti da fonti rinnovabili in aree agricole, limitandosi, come risulta dall’art. 6 delle NTA del PPTR «Disposizioni normative» a chiarire che «le Linee Guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare […] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme».

T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II 4-11-2022, n. 1750
È illegittimo il diniego di installazione di un impianto agrifotovoltaico, fondato su una valutazione incentrata unicamente sulla verifica di compatibilità del progetto con strumenti di programmazione regionale del 2015, con la conseguenza che se la presentazione del progetto e l’emanazione dell’atto impugnato sono avvenute dopo l’entrata in vigore dell’art. 20, comma 8, lett. c quater), d.lgs. n. 199/2021 (recante attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) la fattispecie ricade nell’ambito di applicazione della norma appena indicata.

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12-10-2022, n. 1586
Impianti fotovoltaici e agrivoltaici costituiscono fenomeni non sovrapponibili tra di loro per la semplice ed elementare considerazione che, nel fotovoltaico, le potenzialità agricole del fondo vengono azzerate, ora e per il futuro (essendo del tutto problematica la ripresa dell’attività agricola, dopo decenni di utilizzazione dei fondi per le esigenze della produzione di energia, sia pure green), mentre, nell’agrivoltaico, le esigenze della produzione agricola restano intatte, e sono anzi spesso accresciute, in quanto il necessario “ibrido” tra le esigenze della coltivazione e quelle della produzione di energia pulita porta sovente a recuperare, da un punto di vista agronomico, fondi che versano in stato di abbandono.

All’evidenza, tra impianti fotovoltaici e agrivoltaici non sussiste un rapporto di genus ad species, ma si tratta di fenomeni largamente diversi tra loro, nonostante la loro comune base di partenza (la produzione di energia elettrica da fonte pulita).

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 26-04-2022, n. 568
L’impianto agrivoltaico consente l’integrazione tra l’attività agricola e quella di produzione di energia da fonte rinnovabile, così che la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. Devono ritenersi pertanto illegittimi i provvedimenti amministrativi che neghino l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto agrivoltaico sulla decisiva scorta del contrasto del progetto con la normativa tecnica dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici e ciò in quanto – nell’attuale assenza di una disciplina dell’agrivoltaico – l’Amministrazione deve comunque valutare il progetto mediante criteri effettivamente pertinenti alla tipologia dell’impianto e non adagiarsi su una normativa non applicabile in via analogica perché riguardante strutture che, diversamente, pregiudicano l’utilizzo agricolo dei suoli occupati.


LEGISLAZIONE

Contributo a fondo perduto “Parco Agrisolare”: Decreto Ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 che individuale le direttive per l’attuazione della misura “Parco Agrisolare” del PNRR, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici di imprese agricole e agroindustriali che intendono rimuovere l’amianto e aumentare l’efficienza energetica degli edifici agricoli.

Secondo avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione
di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico
e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”.

Delibera n. 58 – 7356 con la quale ha fornito gli indirizzi per l’installazione degli impianti fotovoltaici nelle aree agricole di elevato interesse agronomico.

Delibera di Giunta n. 214 del 13 febbraio 2023
Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio.

Linee guida sull’agrivoltaico emanate dal Ministero della Transizione Ecologica in data 27 giugno 2022.


DOTTRINA

  1. Gli impianti agrivoltaici: una nuova frontiera dell’impresa agricola multifunzionale? in Rivista Consulenza Agricola, 21 marzo 2023 (Autore: Francesco Tedioli)
  2. Sul regime normativo da applicare agli impianti agrivoltaici e fotovoltaici a terra, in n Rivista Consulenza Agricola, 10 ottobre 2023 (Autore: Francesco Tedioli)

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