Agrivoltaico nel Testo Unico FER dopo la L. n. 4/2026: continuità colturale, PLV e nuova disciplina delle aree idonee

Il contributo esamina le principali novità introdotte dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4 (conversione del D.L. 175/2025) con riferimento esclusivo agli impianti agrivoltaici, nel quadro del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico FER). L’analisi ricostruisce il rafforzamento della continuità colturale e pastorale quale requisito giuridicamente rilevante ai fini della legittimità dell’intervento, anche sul piano sanzionatorio, nonché l’introduzione della dichiarazione asseverata e della soglia minima dell’80% della produzione lorda vendibile come nuovo parametro quantitativo di verifica preventiva della produttività agricola residua. Vengono inoltre esaminati i controlli comunali nel quinquennio successivo all’entrata in esercizio dell’impianto, le ricadute del computo delle superfici agrivoltaiche nel calcolo delle percentuali regionali di SAU idonea e la disciplina transitoria applicabile ai procedimenti pendenti, incluse le clausole di salvaguardia per le aree di elevato valore agricolo. In chiave operativa, il lavoro evidenzia l’innalzamento dello standard progettuale e documentale richiesto a imprese e professionisti, con effetti diretti sulla strutturazione dell’istruttoria autorizzativa e sulla gestione nel tempo dell’integrazione tra funzione energetica e presidio agricolo del suolo.

Sommario

1. Inquadramento normativo: la Legge n. 4/2026 e la nuova centralità dell’agrivoltaico nelle aree idonee

La l. 15 gennaio 2026, n. 4, di conversione del d.l. 21 novembre 2025, n. 175, segna un passaggio rilevante nella disciplina delle cd. aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, incidendo su snodi che, nel corso dell’iter parlamentare, avevano suscitato perplessità applicative e un dibattito acceso tra amministrazioni e operatori. Il provvedimento, modificando significativamente il d.lgs. n. 190/2024, disciplina i criteri per la definizione delle aree idonee, tema impattante per i Comuni e per i processi autorizzativi sul territorio. L’intervento assume, altresì, una funzione di riordino e stabilizzazione del quadro normativo, rafforzando la certezza giuridica in un settore caratterizzato da rapida evoluzione e da un elevato tasso di complessità procedurale1.

Esso si colloca nel percorso di razionalizzazione avviato dal D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico FER)2 e si caratterizza, soprattutto, per l’intento di rendere più “governabile” la localizzazione degli impianti, riconducendo a una fonte legislativa primaria profili sino ad allora affidati a fonti regolamentari o di soft law, e rafforzando il raccordo tra la cornice statale e le scelte pianificatorie regionali. In particolare, la riforma innesta nel TU FER il nuovo art. 11-bis, che sostituisce la disciplina previgente di cui all’art. 20 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, contestualmente abrogato, consolidando in sede legislativa primaria l’assetto delle “aree idonee” su terraferma. In tale prospettiva, assume particolare rilievo la positivizzazione della nozione di impianto agrivoltaico, destinata a superare3 la precedente centralità delle Linee guida ministeriali del 27 giugno 20224 e a fornire agli operatori un parametro definitorio direttamente innestato nella disciplina autorizzativa del TU FER. In questo contesto, l’agrivoltaico emerge come categoria giuridica distinta, non riducibile a una mera variante localizzativa del fotovoltaico a terra. La legge di conversione ne conferma, infatti, la progressiva emersione come fattispecie autonoma, concepita dal legislatore quale strumento di integrazione tra produzione energetica e uso agricolo del suolo, secondo una logica che esclude l’assimilazione automatica agli impianti fotovoltaici tradizionali in area rurale.

Le modifiche introdotte in sede di conversione, lette nel loro complesso, rafforzano la dimensione ordinante della disciplina delle aree idonee e proiettano il tema dell’agrivoltaico su un piano eminentemente giuridico e pianificatorio, incidendo sui criteri di localizzazione e sulla struttura dei procedimenti autorizzativi. In questa prospettiva, il presente contributo si concentra esclusivamente sulle novità introdotte dalla legge n. 4/2026 in materia di agrivoltaico, rinviando ai paragrafi successivi l’analisi dei requisiti sostanziali, degli oneri probatori e delle implicazioni operative per imprese agricole, tecnici e sviluppatori.

2. Agrivoltaico e continuità agricola: il rafforzamento del requisito sostanziale

Tra gli interventi più significativi introdotti dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4, di conversione del D.L. 21 novembre 2025, n. 175, un rilievo centrale assume il rafforzamento del requisito della continuità agricola quale condizione sostanziale di legittimità dell’agrivoltaico5. La riforma, infatti, non si limita a ribadire la compatibilità astratta tra produzione energetica e uso rurale del suolo, ma consolida un’impostazione nella quale l’impianto può dirsi agrivoltaico solo ove risulti garantita in modo effettivo e verificabile la permanenza delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.

In tal senso, la continuità agro-pastorale non rappresenta più un mero criterio tecnico o un obiettivo programmatico, ma assurge a requisito definitorio dell’intervento nella disciplina primaria del Testo Unico FER, segnando un discrimine netto rispetto a configurazioni che, pur formalmente riconducibili alla categoria, determinino in concreto una sottrazione del suolo alla funzione produttiva agricola ovvero una mera residualità dell’attività rurale, incompatibile con la ratio integrativa dell’istituto.

In questa prospettiva, assume particolare importanza la modifica apportata all’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 (Testo Unico FER), laddove il legislatore stabilisce espressamente che le sanzioni previste per gli interventi realizzati in difformità dal titolo abilitativo si applicano anche agli impianti agrivoltaici non conformi al requisito della preservazione della continuità agricola e pastorale. La continuità colturale viene, così, sottratta a una dimensione meramente descrittiva e diviene parametro giuridico rilevante, idoneo a incidere direttamente sul regime sanzionatorio6 dell’intervento, con conseguenze che includono, oltre alla sanzione pecuniaria, l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, secondo una logica di conformità “sostanziale” dell’impianto al titolo e alla sua qualificazione agrivoltaica.

La portata sistematica della novella è immediata. Il legislatore positivizza in modo esplicito il discrimine tra agrivoltaico “autentico”, fondato sulla coesistenza funzionale tra produzione agricola ed energetica, e impianti che, pur qualificati come tali, si risolvono in una trasformazione sostanzialmente energetica del fondo, incompatibile con la destinazione rurale dichiarata. Ne emerge un modello normativo nel quale la componente agricola non rappresenta un elemento accessorio dell’intervento, ma un requisito sostanziale imprescindibile, destinato a condizionare non solo l’ammissibilità iniziale dell’impianto, ma anche il mantenimento, nel tempo, della stessa qualificazione agrivoltaica e la tenuta del titolo rispetto alle verifiche successive.

3. Qualificazione procedurale e distinzione tipologica: agrivoltaico e valutazione amministrativa dei progetti

La codificazione legislativa della nozione di impianto agrivoltaico e il rafforzamento del requisito della continuità colturale non esauriscono i propri effetti sul piano agricolo, ma incidono direttamente anche sulla qualificazione amministrativa e procedurale dell’intervento. La legge di conversione del D.L. n. 175/2025, infatti, contribuisce a consolidare l’agrivoltaico come fattispecie autonoma e non meramente derivata rispetto al fotovoltaico a terra, con ricadute immediate sulla conduzione delle istruttorie autorizzative e delle valutazioni ambientali anche ai fini della corretta individuazione dello standard istruttorio e motivazionale esigibile in concreto7.

consulenza agricola 2 2026Uno dei principali snodi applicativi emersi nella prassi riguarda la tendenza di alcune amministrazioni a trattare i progetti agrivoltaici come sostanzialmente sovrapponibili a quelli fotovoltaici tradizionali, soprattutto in relazione alla valutazione degli impatti cumulativi e alla riconducibilità alla medesima tipologia impiantistica8, con il rischio di “appiattire” l’analisi su parametri concepiti per impianti integralmente sostitutivi dell’uso agricolo del suolo.

Va, però, chiarito, per evitare equivoci ricostruttivi, che la disciplina sopravvenuta, pur utilizzando la nozione generale di “impianto agrivoltaico”, introduce requisiti sostanziali (continuità agro-pastorale e standard di produttività/PLV) che, sul piano istruttorio e dei controlli successivi, selezionano di fatto assetti tecnologicamente e gestionalmente qualificati, secondo un criterio eminentemente funzionale. Ne discende che l’assimilazione al fotovoltaico tradizionale risulta difficilmente sostenibile, ove si consideri che l’agrivoltaico9, proprio perché strutturato per assicurare la permanenza dell’attività rurale e la permeabilità del suolo, richiede parametri istruttori progetto-specifici non automatici né standardizzati, diversi da quelli ordinariamente applicati per impianti integralmente sostitutivi dell’uso agricolo10

In questa prospettiva, la novella sembra imporre un innalzamento dello standard valutativo, escludendo che l’autorità procedente possa limitarsi a un’applicazione meccanica delle categorie proprie del fotovoltaico a terra. L’agrivoltaico deve essere oggetto di un’istruttoria effettiva, centrata sulle caratteristiche concrete del progetto e sulla reale compatibilità con la prosecuzione dell’attività agro-pastorale, nonché sulla tenuta, ex ante, dei presupposti di continuità produttiva dichiarati, fermo restando che l’ampliamento dell’istruttoria e della valutazione comparativa, se non governato da criteri tecnici stabili e da una motivazione rigorosa, può accentuare la discrezionalità amministrativa e prestarsi, in concreto, a esiti selettivi non sempre riconducibili a profili strettamente tecnico-progettuali.

La nuova regolazione non si limita, quindi, a introdurre requisiti agricoli sostanziali, ma contribuisce a definire un diverso paradigma procedimentale, nel quale la qualificazione agrivoltaica dell’impianto assume rilievo determinante anche ai fini della corretta ponderazione degli interessi pubblici coinvolti. In questo quadro, la tenuta del procedimento dipenderà in misura crescente dalla qualità dell’istruttoria e dalla coerenza del bilanciamento espresso in motivazione, anche sotto il profilo della trasparenza dei criteri utilizzati per distinguere tra agrivoltaico effettivo e configurazioni meramente nominali.

4. Controlli successivi e vigilanza comunale: l’agrivoltaico come attività “dinamica” e obbligo di risultato

La legge di conversione innesta sulla disciplina dell’agrivoltaico un profilo di immediata rilevanza pratica: la sottoposizione dell’impianto, nei cinque anni successivi all’entrata in esercizio, a una verifica post-installazione della continuità agro-pastorale del sito. È previsto, in particolare, che il Comune territorialmente competente accerti la persistente idoneità dell’area all’uso agricolo e pastorale, ponendo così un presidio diretto sulla permanenza della funzione rurale dichiarata in sede progettuale in una logica di verifica sostanziale della continuità dichiarata.

Il passaggio è significativo perché sposta la qualificazione agrivoltaica dal piano meramente autorizzativo a quello funzionale e gestionale. L’intervento non viene più considerato esaurito con il rilascio del titolo abilitativo, ma come iniziativa che deve conservare nel tempo le condizioni sostanziali che ne giustificano l’ammissibilità in zona agricola. La verifica comunale quinquennale opera, in questa prospettiva, come strumento di coerenza tra configurazione autorizzata e assetto agronomico effettivamente mantenuto, rendendo la componente rurale un requisito non solo dichiarato, ma anche controllabile11 e, dunque, potenzialmente incidente sulla stessa “conformità” dell’esercizio rispetto ai presupposti qualificanti dell’agrivoltaico.

Sotto il profilo operativo, ciò implica che il rischio regolatorio non si concentra esclusivamente nella fase istruttoria, ma si proietta anche nella fase di esercizio. L’impresa agricola e i soggetti coinvolti nella gestione devono, quindi, impostare l’agrivoltaico come asset produttivo integrato e stabile, poiché eventuali scostamenti tra quanto assentito e quanto concretamente praticato – quali l’abbandono colturale sopravvenuto o una riduzione strutturale dell’attività rurale – possono assumere immediata rilevanza amministrativa e, nei casi previsti, anche sanzionatoria12. In tal senso, la continuità agricola tende a configurarsi come requisito funzionale persistente, destinato a incidere sulla stessa tenuta della qualificazione agrivoltaica nel tempo, richiedendo, in termini organizzativi, una gestione tracciabile e documentabile della componente agricola.

Il legislatore, nel rafforzare l’elemento agricolo quale requisito sostanziale dell’agrivoltaico, sceglie di collocare la funzione di vigilanza presso l’ente territorialmente più prossimo – l’amministrazione comunale – ma anche strutturalmente più eterogeneo sotto il profilo delle risorse tecniche e amministrative disponibili. La valutazione della persistente idoneità del sito all’uso agro-pastorale presuppone infatti accertamenti agronomici ed economico-aziendali complessi, che difficilmente rientrano nelle competenze ordinarie di molti enti locali, soprattutto nei contesti comunali di minori dimensioni. con conseguente rischio di controlli disomogenei e di soluzioni istruttorie variabili.

Non può escludersi, pertanto, che la vigilanza post-installazione si traduca nella prassi in controlli disomogenei, in forme di esternalizzazione tecnica o in un affidamento sostanziale alla documentazione prodotta dal gestore stesso, con una conseguente tensione tra esigenza di presidio pubblico e concrete modalità di attuazione. Al tempo stesso, proprio perché la componente agricola è elevata a requisito sostanziale e persistente, un impianto agronomico serio e una gestione coerente e tracciabile della continuità agro-pastorale tendono a ridurre l’alea del controllo, mentre assetti meramente dichiarativi espongono l’intervento a un rischio elevato di contestazione, con un effetto selettivo a vantaggio della qualità del comparto (anche perché il controllo tende fisiologicamente a strutturarsi, nella prassi, in una verifica documentale e, ove necessario, in riscontri in situ).

Sotto altro profilo, la previsione proietta l’onere della continuità agricola oltre la fase autorizzativa, trasformandolo in un vincolo gestionale permanente e in un costo regolatorio potenzialmente significativo, destinato a incidere sulla sostenibilità economica complessiva dell’intervento. Diviene, quindi, decisiva la definizione di prassi applicative uniformi e di criteri tecnici verificabili, anche in chiave di riduzione della variabilità territoriale degli esiti,al fine di evitare che il controllo successivo si trasformi in un fattore strutturale di incertezza o di aggravio improprio per le imprese agricole.

5. La dichiarazione asseverata e la soglia dell’80% della PLV: nuova prova “ex ante” della continuità produttiva

La modifica di maggiore impatto sul piano istruttorio è rappresentata dall’introduzione, nell’art. 11-bis del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, dell’obbligo per il proponente di allegare al progetto agrivoltaico una dichiarazione asseverata resa da professionista abilitato, volta ad attestare l’idoneità dell’impianto a conservare almeno l’80 per cento della produzione lorda vendibile13, dichiarazione che deve essere allegata al progetto e, comunque, messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di controllo14.

La previsione innesta nella disciplina autorizzativa un parametro quantitativo minimo di produttività agricola, destinato a incidere direttamente sulla stessa qualificazione agrivoltaica dell’intervento. La soglia della PLV opera, infatti, come criterio normativo di bilanciamento tra componente rurale e componente energetica, spostando il baricentro della valutazione dalla mera compresenza fisica tra colture e moduli alla verificabilità della prestazione agricola residua.

L’onere dimostrativo risulta, così, collocato sin dalla fase progettuale: la continuità colturale non può più essere affidata a indicazioni descrittive generiche, ma deve essere ricondotta alla capacità economico-produttiva del fondo di mantenere un livello sostanziale e oggettivabile di resa. La dichiarazione asseverata assume, pertanto, una funzione selettiva e delimitativa, quale presupposto di procedibilità dell’istanza e strumento di distinzione tra agrivoltaico effettivo e installazioni sostanzialmente sostitutive dell’uso agricolo.

L’introduzione di uno standard economico-produttivo minimo determina, peraltro, un mutamento strutturale del profilo di rischio dei progetti agrivoltaici: la legittimazione dell’impianto non dipende più soltanto dalla configurazione tecnologica o dalla qualificazione formale dell’intervento, ma dalla concreta capacità dell’impresa di sostenere nel tempo una produttività agricola comparabile a quella antecedente. In tale prospettiva, la soglia dell’80% della PLV si configura come requisito di compliance sostanziale, idoneo a incidere sulla bancabilità dell’iniziativa e sulle scelte colturali necessarie a garantirne la tenuta. Resta, tuttavia, un profilo critico intrinseco: trattandosi di un indicatore economico (resa × prezzo), la PLV risente fisiologicamente della volatilità dei mercati agricoli e, in parte, di variabili esogene (clima, avversità, rotazioni), con il rischio che la soglia intercetti oscillazioni non imputabili alla qualità progettuale15.

In sintesi: la disposizione impone un rafforzamento della documentazione agronomica e aziendale posta a supporto del progetto, nella misura in cui la componente agricola deve risultare misurabile e attestata ex ante quale requisito costitutivo dell’intervento autorizzabile.

6. Asseverazione, apparato documentale e standard di prova della PLV: la nuova frontiera istruttoria dell’agrivoltaico

L’introduzione della dichiarazione asseverata e della soglia minima dell’80% della produzione lorda vendibile non rappresenta soltanto un aggravio documentale, ma segna un mutamento strutturale della tecnica autorizzativa applicata all’agrivoltaico, poiché la dichiarazione è destinata non solo a fondare la valutazione ex ante, ma anche a essere “spendibile” in sede di controllo, dovendo essere comunque messa a disposizione dell’amministrazione nell’ambito delle attività di verifica.

Il legislatore, infatti, non si limita più a richiedere che l’impianto “consenta” la prosecuzione dell’attività agricola, ma pretende che tale continuità sia dimostrata ex ante attraverso un parametro economico-produttivo misurabile, idoneo a fungere da criterio selettivo tra impianti realmente integrati e configurazioni meramente nominali.

In tal senso, l’asseverazione tende ad assumere una funzione che supera la dimensione tecnica in senso stretto e si avvicina a una vera e propria certificazione sostanziale della persistenza della destinazione agricola del suolo. La compatibilità agronomica non potrà più essere sostenuta mediante formule descrittive generiche o richiami programmatici, ma dovrà poggiare su un apparato istruttorio coerente, strutturato e verificabile, nel quale l’impresa agricola è chiamata a documentare la produttività preesistente e la capacità di mantenerla in presenza dell’impianto, anche valorizzando (ove ricorrano nel progetto) elementi oggettivabili di gestione agronomica quali l’impiego di strumenti di agricoltura digitale e di precisione e le soluzioni impiantistiche funzionali alla continuità colturale.

In questa prospettiva assumono rilievo centrale la consistenza colturale storica del fondo, l’ordinamento produttivo concretamente praticato, nonché il fascicolo aziendale16 e le informazioni rese nei regimi PAC, che possono divenire elementi non solo ricostruttivi, ma anche potenzialmente probatori nella dimostrazione della continuità agricola dichiarata. Risulteranno spesso determinanti anche piani colturali pluriennali, indicatori agronomici di resa e comparazioni tecniche tra PLV ante e post intervento, poiché la soglia introdotta dal legislatore presuppone, inevitabilmente, un modello agricolo effettivo e non semplicemente residuale.

Al tempo stesso, la scelta normativa apre un nodo applicativo delicato. La soglia dell’80% opera come parametro giuridicamente conformativo: condiziona la qualificazione dell’intervento già in sede autorizzativa e si proietta sulla stabilità futura del titolo. Ne consegue che l’asseverazione non può risolversi in una valutazione meramente estimativa, ma deve essere sorretta da un percorso logico-ricostruttivo controllabile, fondato su dati replicabili e criteri trasparenti17.

Tuttavia, in assenza di standard tecnici ufficiali sufficientemente determinati (baseline di confronto, periodo di osservazione, trattamento delle oscillazioni produttive fisiologiche, rotazioni colturali, incidenza di fattori climatici o di scelte agronomiche sopravvenute), la soglia rischia di trasformarsi in una clausola ad alta discrezionalità amministrativa. Il rischio non è soltanto operativo, ma eminentemente contenzioso: contestazioni sulla correttezza della misurazione, sulla ragionevolezza delle proiezioni ex ante, sulla legittimità delle richieste istruttorie integrative e, soprattutto, sulla qualificazione degli eventuali scostamenti ex post come violazione del requisito sostanziale di continuità produttiva.

Specularmente, sul versante ex post, occorre evitare che scostamenti riconducibili a shock di mercato e, in particolare, a fluttuazioni della componente prezzo della PLV vengano automaticamente qualificati come perdita del requisito sostanziale, in assenza di criteri idonei a distinguere tra contrazione economica nominale e riduzione effettiva della prestazione agricola (in termini di continuità colturale e resa produttiva).

In definitiva, la disciplina impone un salto di qualità nella progettazione agrivoltaica: la PLV diviene un “fatto tecnico” da provare secondo standard oggettivabili e suscettibili di verifica pubblica, pena l’eterogeneità territoriale delle decisioni e l’erosione dell’affidamento regolatorio degli operatori. È, quindi, fisiologico attendersi, nel prossimo futuro, un’esigenza di progressiva tipizzazione dei criteri di misurazione e controllo – attraverso prassi amministrative, indicazioni applicative o interventi attuativi – quale condizione necessaria per rendere la soglia dell’80% uno strumento effettivo di tutela agricola e non una fonte strutturale di incertezza.

7. Agrivoltaico e computo della SAU: un limite quantitativo alla localizzazione in zona agricola

Un profilo di particolare interesse per le imprese agricole concerne la modifica apportata all’art. 11-bis, comma 4, lett. g), del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, in tema di criteri regionali per l’individuazione delle aree idonee18. La disposizione, finalizzata a preservare la destinazione agricola dei suoli, stabilisce che le aree agricole qualificabili come idonee a livello regionale non possano essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% della superficie agricola utilizzata (SAU)19, con conseguente rilevanza, sul piano pratico, del monitoraggio delle superfici via via impegnate ai fini del rispetto della soglia massima regionale.

In sede di conversione, il legislatore ha introdotto una precisazione di rilievo, chiarendo che, ai fini del computo di tali percentuali, devono essere considerate anche le superfici già interessate da impianti agrivoltaici. Ne consegue che l’agrivoltaico, pur configurato come intervento compatibile con l’uso agro-pastorale, concorre, comunque, alla saturazione della quota massima di SAU che le Regioni possono destinare ad aree idonee in zona agricola, anche in una prospettiva di tracciamento progressivo degli insediamenti già realizzati.

La previsione assume una portata che supera il dato meramente ricognitivo, poiché introduce un meccanismo di governance quantitativa del fenomeno: accanto ai requisiti sostanziali di continuità produttiva, l’ordinamento incorpora un limite territoriale volto a contenere l’espansione cumulativa degli impianti FER sul suolo rurale, attribuendo alla pianificazione regionale una funzione di “contingentamento” implicito, coerente con l’impostazione di trasparenza e interoperabilità sottesa alla piattaforma digitale sulle aree idonee prevista dal TU FER, che include anche un “contatore”20 delle SAU impegnate da impianti FER, alimentato dai dati regionali.

Sul piano applicativo, tale criterio è destinato a incidere sulle strategie localizzative, soprattutto nelle Regioni caratterizzate da un’elevata concentrazione progettuale, riducendo progressivamente la disponibilità residua di superfici agricole qualificabili come idonee. Il meccanismo di computo, pur formulato in termini apparentemente neutrali, può determinare un effetto restrittivo indiretto sulla futura espansione dei progetti agrivoltaici, accentuando la tensione tra favor energetico e tutela del capitale agricolo produttivo, con un riflesso immediato anche sull’attività di due diligence localizzativa, che dovrà tenere conto (ove operativa) della dinamica di saturazione risultante dal contatore SAU.

8. Regime transitorio: salvaguardia delle procedure in corso e continuità della disciplina previgente

Un ulteriore intervento di particolare rilievo, introdotto dalla legge di conversione, nel corso dell’esame parlamentare, concerne il regime transitorio applicabile ai procedimenti autorizzativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il nuovo comma 1-bis stabilisce espressamente che le disposizioni sopravvenute in materia di aree idonee e di regimi amministrativi semplificati, di cui agli artt. 11-bis, comma 1, e 11-quater del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, non si applicano alle procedure già avviate, le quali proseguono secondo la disciplina previgente.

La previsione risponde a una finalità di certezza regolatoria, presidiando l’affidamento degli operatori ed evitando che l’introduzione di nuovi requisiti sostanziali per l’agrivoltaico incida retroattivamente su procedimenti già istruiti sulla base di un diverso assetto normativo.

Quanto alla definizione delle “procedure in corso”, il legislatore individua un criterio selettivo: rientrano in tale categoria le procedure abilitative o autorizzatorie, comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia già intervenuta la verifica di completezza documentale della domanda21. Il discrimen, pertanto, non coincide con la mera presentazione dell’istanza, ma con il completamento del controllo formale di completezza, assunto quale spartiacque tra vecchio e nuovo regime.

La scelta del legislatore di ancorare il regime transitorio a tale momento – anziché, ad esempio, alla presentazione dell’istanza o all’avvio del procedimento – rende, quindi, decisiva, sul piano applicativo, la ricostruzione delle modalità e dei tempi della verifica di completezza22.

Per gli operatori agrivoltaici, la norma presenta ricadute immediate: la corretta qualificazione dello stato procedimentale diviene determinante per stabilire l’applicabilità degli obblighi sopravvenuti e, più in generale, il quadro autorizzativo di riferimento. Proprio la centralità attribuita alla verifica di completezza, tuttavia, potrebbe generare criticità applicative, nei casi in cui siano intervenute richieste integrative, contestazioni sulla procedibilità o ritardi nella formalizzazione dell’esito istruttorio, con il rischio che la disciplina transitoria si traduca, nella prassi, in un terreno di contenzioso sul perimetro temporale della normativa applicabile.

9. Aree agricole di elevato valore e rimedio oppositivo: l’art. 14-quinquies L. 241/1990 come clausola di salvaguardia

Particolarmente significativa, nel nuovo assetto delineato dalla legge di conversione, è la previsione secondo cui, qualora l’area interessata presenti un elevato valore agricolo23, la Regione o la Provincia autonoma competente può attivare il rimedio oppositivo previsto dall’art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 24124. La disposizione introduce una clausola di salvaguardia che consente all’ente territoriale di far valere, nell’ambito della conferenza di servizi decisoria, un interesse pubblico qualificato e differenziato, connesso alla tutela del potenziale produttivo dei suoli agricoli.

L’inserimento espresso del riferimento alle aree di elevato valore agricolo assume una portata sistematica rilevante, perché introduce una clausola di salvaguardia che impedisce automatismi applicativi nella localizzazione degli impianti. Il legislatore, pur confermando l’impostazione di favore per l’agrivoltaico, riconosce che la funzione produttiva del suolo può imporre una ponderazione rafforzata, con ricadute sullo standard istruttorio e motivazionale: l’amministrazione è chiamata a esplicitare le ragioni del bilanciamento, soprattutto quando la produttività agricola presenti profili strategici o intensivi25.

La norma è destinata a costituire uno dei principali snodi interpretativi della disciplina: da un lato, essa conferma che l’agrivoltaico non è configurato come intervento aprioristicamente incompatibile con la zona agricola; dall’altro, attribuisce alle Regioni un potere oppositivo che opera come correttivo interno al procedimento accelerato, nei casi in cui la tutela del valore agricolo richieda una valutazione più penetrante rispetto al quadro ordinario.

Si delinea, dunque, un punto di equilibrio strutturalmente instabile tra transizione energetica e salvaguardia della vocazione produttiva dei suoli, suscettibile di alimentare divergenze territoriali e contenzioso amministrativo, specie in relazione ai criteri concreti attraverso cui qualificare un’area come “di elevato valore agricolo” e al rapporto tra tale valutazione e la nozione di area idonea.

10. Coinvolgimento degli enti locali e tempistica di adeguamento: termini differenziati per Regioni e Province autonome

Sempre nell’ambito delle modifiche all’art. 11-bis del D.Lgs. 190/2024, il legislatore interviene anche sulle tempistiche e sulle modalità di attuazione territoriale della disciplina. È previsto, infatti, che ciascuna Regione proceda all’adozione degli atti di individuazione e pianificazione nei termini stabiliti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che, entro centottanta giorni dalla medesima data, ciascuna Provincia autonoma adotti i propri provvedimenti assicurando il coinvolgimento degli enti locali interessati.

La previsione è coerente con la natura intrinsecamente territoriale della pianificazione delle aree idonee e con l’esigenza di un raccordo effettivo tra livello regionale e livello comunale, soprattutto in un settore in cui la localizzazione degli impianti incide direttamente sull’assetto rurale e paesaggistico. Al tempo stesso, essa conferma che l’operatività concreta della disciplina dell’agrivoltaico, pur delineata nella cornice statale, dipenderà in misura rilevante dalle scelte regionali e provinciali e dalla capacità degli enti locali di esercitare in modo uniforme non solo le funzioni istruttorie, ma anche i controlli successivi demandati ai Comuni sulla persistenza della vocazione agro-pastorale dei siti di installazione.

11. Ricadute per consulenti e operatori: verso un nuovo standard progettuale

Le innovazioni introdotte dalla legge di conversione producono un effetto sistemico immediato: il progetto agrivoltaico non è più valutabile secondo schemi semplificati, ma richiede un impianto istruttorio tecnicamente strutturato e giuridicamente difendibile, tanto sul versante agricolo quanto su quello autorizzativo, anche in ragione delle criticità applicative e organizzative che investono in modo diretto i Comuni nella gestione istruttoria e nei controlli. La professionalità incaricata della progettazione e dell’asseverazione assume, in questa cornice, un ruolo centrale di garanzia e filtro tecnico-amministrativo, che deve tradursi in un “fascicolo di progetto” coerente, replicabile e controllabile.

Diventa, infatti, essenziale presidiare, sin dalla fase iniziale, la tenuta della qualificazione agrivoltaica dell’intervento, evitando che la componente agricola resti confinata a un profilo meramente enunciativo. La progettazione deve poggiare su basi produttive tracciabili, su un corredo documentale coerente e su valutazioni agronomiche suscettibili di controllo, idonee a sostenere l’attestazione richiesta e a prevenire contestazioni istruttorie o oppositive.

Al tempo stesso, l’attività del consulente non si esaurisce nell’ottenimento del titolo: la disciplina impone una gestione dell’impianto orientata alla tenuta nel tempo dei requisiti agricoli dichiarati, con un conseguente ampliamento dell’orizzonte di responsabilità tecnica e organizzativa. In questo senso, l’agrivoltaico tende ad assumere la fisionomia di un progetto integrato, nel quale la qualità dell’istruttoria, la coerenza economico-produttiva e la continuità gestionale costituiscono condizioni strutturali di stabilità amministrativa dell’investimento. L’asseverazione e i dati che la sorreggono devono, infatti, restare disponibili e verificabili in sede di controllo e la vigilanza comunale post-installazione impone, per definizione, una tracciabilità documentale e operativa della continuità agro-pastorale.

12. Conclusioni: l’agrivoltaico dopo la L. n. 4/2026 tra favor energetico e presidio agricolo

Le modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. 175/2025 confermano l’intento del legislatore di promuovere lo sviluppo dell’agrivoltaico quale strumento di integrazione tra transizione energetica e multifunzionalità dell’impresa agricola. Non a caso, la disciplina si presta a essere ricostruita come un intervento che, pur consolidando il favor per tali impianti, ne ridefinisce in modo più rigoroso il perimetro giuridico e localizzativo, rafforzando i presìdi a tutela dell’uso rurale del suolo e, al contempo, accentuando l’esigenza di coordinamento applicativo sul territorio.

L’agrivoltaico viene, così, ulteriormente distinto dal fotovoltaico a terra, assumendo una fisionomia propria e sempre più ancorata alla permanenza della funzione agro-pastorale, anche in relazione alle soluzioni tecnologiche idonee a garantire l’effettiva coesistenza tra coltivazione e produzione energetica. Sul piano sistemico, la legge sembra delineare un assetto “duale”: da un lato, una forte spinta localizzativa verso le aree già antropizzate e infrastrutturate, nelle quali si concentrano le principali semplificazioni autorizzative; dall’altro, una progressiva selettività dell’area agricola, nella quale l’installazione è ammessa solo entro un quadro qualificato e verificabile di compatibilità rurale, anche grazie a meccanismi di monitoraggio (piattaforma/contatore SAU) che rendono “misurabile” la saturazione delle superfici agricole interessate da FER.

Resta, tuttavia, un possibile fattore di frizione applicativa: in sede di attuazione regionale della disciplina sulle aree idonee, non può escludersi che talune opzioni regolatorie tendano a non distinguere in modo netto tra agrivoltaico e fotovoltaico a terra nella costruzione dei vincoli localizzativi, con il rischio di riprodurre – per via territoriale – un trattamento sostanzialmente uniforme delle due fattispecie, in potenziale scarto rispetto alla ratio selettiva che la normativa statale intende perseguire26.

Il risultato complessivo è un modello normativo più selettivo e più esigente, nel quale l’agrivoltaico tende a configurarsi non come semplice variante installativa, ma come categoria autonoma di uso integrato del suolo, sottoposta a presupposti sostanziali e a una logica di controllo amministrativo multilivello, che incide in modo diretto sull’organizzazione dei Comuni (istruttorie e controlli).

Per le imprese agricole, ciò rappresenta al tempo stesso un’opportunità e un onere: la possibilità di combinare redditività energetica e produttività agraria, entro un quadro regolatorio più strutturato e monitorato nel tempo, che impone scelte progettuali e gestionali coerenti con la continuità agro-pastorale dichiarata.

Si pone, infine, il tema del possibile aggravio tecnico-amministrativo e dei maggiori costi connessi alla progressiva elevazione, nelle aree rurali, di standard progettuali e di monitoraggio sempre più stringenti, che di fatto rendono praticabili solo assetti tecnologicamente e gestionalmente qualificati27con conseguente necessità di prassi applicative e criteri tecnici quanto più uniformi possibile, per ridurre la variabilità territoriale e l’alea contenziosa. Ne discende l’esigenza di verificare, in prospettiva, che l’innalzamento degli standard non si traduca in un fattore di rallentamento degli investimenti, anziché in un più equilibrato bilanciamento tra produzione energetica e funzione agricola del suolo.

Il testo integrale della nota è pubblicato su Consulenza Agricola, 2/2026, pp. 104-115.

Autore: Francesco Tedioli

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