Negli ultimi anni, il sistema agrivoltaico avanzato si è affermato come una soluzione innovativa e sostenibile, capace di conciliare la produzione energetica con l’attività agricola e di contribuire alla resilienza climatica. A differenza degli impianti fotovoltaici a terra, che occupano porzioni di suolo agricolo, compromettendone la produttività, gli impianti agrivoltaici avanzati sono progettati per preservare e potenziare l’uso agricolo del terreno, grazie a moduli sollevati e distanziati tra loro. Questa configurazione permette una gestione ottimale del microclima, favorendo l’irrigazione naturale e riducendo l’impatto delle condizioni meteorologiche estreme. Il presente elaborato analizza l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, inclusi i più recenti sviluppi introdotti dal “Testo Unico FER” (D.Lgs. 190/2024) e dalle regole operative del GSE, che hanno rafforzato il riconoscimento dell’agrivoltaico avanzato come tecnologia autonoma e strategica per la transizione energetica. Particolare attenzione è rivolta agli approcci giurisprudenziali volti a tutelare il paesaggio e la biodiversità, suggerendo l’opportunità di un quadro normativo specifico per supportare ulteriormente questa tecnologia.
Sommario
1. Distinzione tecnica e normativa tra agrivoltaico e fotovoltaico
Gli impianti agrivoltaici avanzati1 si distinguono profondamente dai fotovoltaici tradizionali per la loro configurazione strutturale, che influisce direttamente sull’uso del suolo e sull’impatto sulle attività agricole2. I moduli agrivoltaici, infatti, sono installati su supporti elevati, spesso a un’altezza minima di 2,5-3 metri, e sono distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione diretta del terreno sottostante3. Questa struttura permette, non solo alla luce solare e alla pioggia di raggiungere il suolo, ma anche alle macchine agricole di operare tra i moduli, garantendo, così, la continuità delle pratiche agricole tradizionali4. Al contrario, i moduli fotovoltaici sono installati direttamente sul suolo, creando una copertura estesa che limita o impedisce del tutto l’attività agricola, trasformando, spesso, il terreno da agricolo a produttivo esclusivamente di energia.
Questa configurazione tecnica dei sistemi agrivoltaici è richiamata anche nelle normative nazionali e regionali, che promuovono l’uso sostenibile del suolo agricolo, soprattutto nelle aree a elevato valore paesaggistico e naturalistico. Il D.M. 436/20235 introduce, infatti, specifici criteri per l’agrivoltaico avanzato, richiedendo che i moduli siano sopraelevati e distanziati per preservare la funzionalità agricola dei terreni, e prevedendo incentivi significativi per progetti che rispettino tali criteri. Questo approccio normativo mira a incentivare un modello di solar sharing, in cui l’integrazione tra energia e agricoltura è effettivamente garantita6.
Nonostante i molteplici vantaggi offerti dagli impianti agrivoltaici avanzati, l’installazione di tali strutture continua a incontrare resistenze da parte delle P.A., che, spesso, invocano la tutela del paesaggio e ostacoli derivanti dal presunto cambio di destinazione d’uso del suolo. Se tali argomentazioni risultano più comprensibili, nel caso di un tradizionale impianto fotovoltaico a terra, che, per sua natura, impedisce l’utilizzo del terreno agricolo per scopi diversi dalla produzione energetica, appaiono meno fondate in presenza di soluzioni tecnologiche innovative come gli impianti agrivoltaici avanzati. Questi ultimi, infatti, adottano modelli di produzione energetica che consentono un uso ibrido delle superfici agricole, preservando e, spesso, potenziando l’attività agricola sottostante. La mancanza di una chiara distinzione normativa e amministrativa tra le 2 tipologie di impianti contribuisce a perpetuare un approccio restrittivo, che rischia di rallentare il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica.
La distinzione tra impianti agrivoltaici e fotovoltaici tradizionali, sia dal punto di vista tecnico sia normativo, è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza, che ha sottolineato come i primi rappresentino una soluzione tecnologica più integrata con le esigenze agricole e paesaggistiche. Il Consiglio di Stato, in diverse pronunce7, ha, infatti, stabilito che i vincoli paesaggistici applicabili agli impianti fotovoltaici tradizionali non possono essere automaticamente estesi agli agrivoltaici avanzati. Tale posizione si basa sul riconoscimento che la configurazione tecnica degli impianti agrivoltaici – caratterizzata da piloni di supporto distanziati, progettati per sostenere i pannelli fotovoltaici senza alterare le caratteristiche del terreno sottostante – permette di preservare e spesso potenziare l’attività agricola. Questi impianti hanno, inoltre, un impatto paesaggistico inferiore e garantiscano un uso del territorio più sostenibile rispetto ai tradizionali fotovoltaici a terra.
Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che gli impianti agrivoltaici non possono essere automaticamente esentati dai vincoli paesaggistici e ambientali. Spetta, infatti, alle Autorità competenti esaminare caso per caso la compatibilità dell’impianto con il contesto territoriale, valutando le caratteristiche tecniche progettate per ridurre il consumo di suolo e preservare le funzioni agricole del terreno. In questo contesto, il Consiglio di Stato ha recentemente trattato la questione della “continuità agricola” degli impianti agrivoltaici, un aspetto che, purtroppo, rimane privo di confini certi. I giudici di Palazzo Spada hanno riconosciuto che, sebbene gli impianti possano teoricamente consentire attività agricole come l’allevamento di ovini, la coltivazione di ulivi o l’apicoltura sotto i pannelli, non si è prestata adeguata attenzione all’effettiva implementazione di queste attività8. La sentenza ha riconosciuto come sufficiente, in modo alquanto generico, la mera possibilità astratta di svolgere attività agricole su gran parte della superficie occupata dai pannelli, senza un’effettiva verifica dell’impatto pratico sull’ambiente rurale. Tale impostazione lascia irrisolta la questione centrale: se e in quale misura i progetti agrivoltaici riescano a integrare concretamente produzione energetica e agricola in modo sostenibile. Di conseguenza, emerge l’esigenza di definire parametri più rigorosi e criteri di valutazione dettagliati per garantire che ogni singolo progetto sia realmente compatibile con gli obiettivi di tutela del territorio e di integrazione funzionale tra agricoltura e fotovoltaico.
Un principio analogo è stato affermato dalla giurisprudenza di merito, che ha chiarito come la presenza di fasce di rispetto per i beni tutelati non debba automaticamente qualificare un’area come non idonea all’installazione di impianti agrivoltaici9. Anche in tali ipotesi, è indispensabile condurre un’analisi approfondita del progetto specifico, esaminandone le caratteristiche tecniche e valutando concretamente l’impatto dell’impianto sia sul paesaggio sia sulle risorse naturali, in modo da determinare caso per caso la compatibilità con le esigenze di tutela.
Nonostante questi orientamenti giurisprudenziali, l’applicazione della normativa paesaggistica, in Italia, resta complessa e spesso frammentata. In molte Regioni e Comuni, le Autorità locali adottano approcci restrittivi, richiedendo permessi aggiuntivi o sottoponendo gli impianti agrivoltaici a valutazioni ambientali specifiche. Questo modus operandi, pur finalizzato a garantire la tutela del territorio, genera spesso ritardi e aggravi burocratici, scoraggiando gli investimenti in tecnologie agrivoltaiche proprio nelle aree dove queste potrebbero apportare maggiori benefici.
In conclusione, sebbene la giurisprudenza abbia chiarito che gli agrivoltaici avanzati meritano un trattamento differenziato rispetto ai fotovoltaici tradizionali, l’attuazione di tali principi richiede una maggiore uniformità a livello territoriale e normativo. Solo attraverso un bilanciamento tra tutela ambientale e promozione delle energie rinnovabili si potrà favorire la diffusione di queste tecnologie innovative, mantenendo, al contempo, il rispetto dei valori paesaggistici e agricoli.
2. PNRR e quadro normativo per l’agrivoltaico avanzato
Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in attuazione delle Direttive europee, ha destinato una serie di fondi per promuovere l’adozione di impianti agrivoltaici avanzati, mirati a preservare la funzionalità agricola dei terreni. Le disposizioni del D.M. 63/202410, assieme alle regole operative del GSE, definiscono i criteri di eleggibilità e incentivazione per i progetti agrivoltaici. Per ottenere i finanziamenti, l’impianto deve soddisfare requisiti di sostenibilità agricola e paesaggistica, tra cui l’elevazione minima dei pannelli fotovoltaici a 2,5-3 metri dal suolo, con una distanza tra moduli che consenta la coltivazione continua sottostante. Questi criteri tecnici sono vincolanti per tutti gli operatori che intendano accedere ai fondi PNRR, il cui contributo a fondo perduto può coprire fino al 40% del costo dell’impianto.
Un ulteriore incentivo economico, previsto dalle regole operative del GSE11, riguarda la remunerazione dell’energia prodotta dagli impianti agrivoltaici. Per gli impianti che rispettano le specifiche tecniche, il GSE riconosce tariffe incentivanti calcolate sulla quota di energia condivisa o immessa in rete, garantendo un significativo ritorno economico per gli operatori. Questo meccanismo, simile al modello feed-in tariff12 del passato, assicura una remunerazione superiore rispetto alla media di mercato e si affianca ai contributi in conto capitale previsti per l’installazione degli impianti.
Per assicurare che l’integrazione energetica non comprometta la destinazione agricola del suolo, il GSE richiede l’installazione di sistemi di monitoraggio, che devono rimanere operativi per l’intera durata del progetto. Ogni impianto incentivato è, infatti, obbligato a dotarsi di un’infrastruttura di sensori per il controllo dell’umidità del suolo, della permeabilità, e della produttività agricola annuale. Questi sistemi sono essenziali per monitorare l’impatto dell’impianto sull’ambiente circostante e registrare, in tempo reale, i dati relativi alla salute del suolo e alla biodiversità agricola. I risultati delle rilevazioni devono essere inviati periodicamente al GSE, che li utilizza per verificare il mantenimento della compatibilità tra produzione agricola e generazione di energia. In caso di non conformità, l’operatore può essere soggetto a sanzioni amministrative, inclusa la revoca parziale o totale degli incentivi13.
Questo sistema di incentivi e regolamentazione pone l’agrivoltaico avanzato in una posizione privilegiata rispetto ai fotovoltaici a terra, in quanto promuove un modello di produzione energetica che preserva la destinazione agricola e riduce l’impatto paesaggistico. Gli impianti agrivoltaici, a differenza dei sistemi fotovoltaici, vengono trattati come tecnologie multifunzionali e ricevono, quindi, un supporto normativo dedicato, che ne valorizza l’uso ibrido e la funzione ambientale.
2.1 Caratteristiche e differenze tra impianti agrivoltaici standard e avanzati
La differenza tra impianti agrivoltaici standard e avanzati rappresenta un elemento cruciale nella regolamentazione e nella valutazione delle soluzioni energetiche integrate. Essa incide sull’effettiva integrazione tra produzione agricola ed energetica, sull’accesso agli incentivi e sulle possibilità di installazione degli impianti in aree vincolate.
Un elemento distintivo fondamentale tra impianti “standard” e avanzati è rappresentato dall’altezza minima dei moduli da terra. Mentre le Linee guida14 non prevedono requisiti specifici per gli impianti agrivoltaici standard, per quelli avanzati indicano altezze minime pari a 1,3 metri per attività zootecniche e 2,1 metri per coltivazioni agricole. Questa differenza tecnica implica che, a differenza degli impianti avanzati, gli impianti standard non sono obbligati a garantire soluzioni innovative o un uso ibrido del suolo15.
Negli impianti avanzati, la configurazione spaziale dei moduli consente attività agricole anche al di sotto delle strutture, favorendo un’effettiva integrazione tra componente agricola ed energetica. Al contrario, gli impianti standard si limitano a un uso combinato del suolo, consentendo la coltivazione solo nelle porzioni lasciate libere tra le file di pannelli16. Entrambe le tipologie, tuttavia, devono rispettare requisiti minimi, come destinare almeno il 70% della superficie alle attività agricole e limitare la copertura complessiva dei moduli al 40% della superficie interessata.
2.2 Regimi autorizzativi e normativa di riferimento
La disciplina degli impianti agrivoltaici avanzati è regolamentata in un quadro legislativo complesso e in continua evoluzione, il cui obiettivo principale è conciliare la produzione energetica da fonti rinnovabili con la tutela del territorio agricolo e del paesaggio.
Il D.Lgs. 199/2021, che recepisce la Direttiva 2018/2001/UE (RED II), rappresenta il fondamento normativo iniziale, individuando i criteri per la classificazione delle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici. Con il D.L. 63/2024, noto come “Decreto Agricoltura”17, l’articolo 20, D.Lgs. 199/2021 è stato integrato dal comma 1-bis, che limita fortemente l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone agricole, consentendoli solo in contesti specifici, come aree degradate o già utilizzate da impianti esistenti.
Gli impianti agrivoltaici avanzati sono, invece, esentati da queste restrizioni, grazie alle loro caratteristiche progettuali18, e sono considerati prioritari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Questo riconoscimento si traduce in una semplificazione dei processi autorizzativi per tali impianti, che possono essere realizzati anche in zone non classificate come “idonee”, purché rispettino i requisiti previsti per la categoria avanzata19.
La normativa applicabile agli impianti agrivoltaici è stata recentemente arricchita dall’approvazione del Testo Unico FER20, che rappresenta un importante strumento di semplificazione e razionalizzazione per il settore delle energie rinnovabili. Il testo mira a snellire le procedure autorizzative, riconoscendo il valore strategico degli impianti agrivoltaici avanzati nel perseguimento della sostenibilità ambientale e della tutela del suolo agricolo. Tra le novità più rilevanti, l’articolo 6, D.Lgs. 190/2024, introduce 3 regimi amministrativi semplificati: attività libera, procedura abilitativa semplificata (“PAS”) e autorizzazione unica (“AU”). Tali regimi si applicano in base alla potenza e alla localizzazione degli impianti, ma presentano condizioni e limiti specifici:
1. attività libera: questo regime, applicabile agli impianti agrivoltaici fino a 5 MW che garantiscano la continuità delle attività agricole e pastorali, esclude la necessità di atti di assenso o autorizzazioni, salvo in caso di vincoli paesaggistici o ambientali. Tale semplificazione amministrativa rappresenta un passo significativo verso una maggiore diffusione degli impianti agrivoltaici, specialmente in aree agricole non classificate come idonee, purché siano rispettati criteri specifici per la tutela della biodiversità e delle tradizioni agroalimentari locali. L’attività libera, come individuata dal provvedimento, non richiede dichiarazioni o atti di assenso, tranne in caso di vincoli paesaggistici, nel quale l’Autorità dovrà esprimersi entro 30 giorni, in luogo dell’ordinario termine di 45 giorni. Nel caso di interventi di rifacimento o ripotenziamento di impianti esistesti o già autorizzati, a prescindere dalla collocazione dell’impianto, non occorre l’autorizzazione paesaggistica;
2. procedura abilitativa semplificata (“PAS”): si applica agli impianti con potenza compresa tra 5 MW e 10 MW, o in presenza di vincoli paesaggistici non assoluti. La procedura richiede il rispetto di requisiti documentali più rigorosi, tra cui l’obbligo di presentare una polizza fideiussoria per garantire il ripristino dei luoghi al termine della vita utile dell’impianto21. Secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, Testo Unico FER, la “PAS” è necessaria qualora l’area di progetto ricada in aree soggette a:
- vincoli su beni culturali (D.Lgs. 42/2004);
- aree protette (L. 394/1991) o siti Natura 2000;
- altri vincoli indicati nell’articolo 20, comma 4, L. 241/1990, come la tutela del patrimonio paesaggistico, ambientale, e della pubblica sicurezza.
Un’ulteriore novità è la possibilità di ricorrere all’esproprio per le aree destinate alle opere connesse agli impianti, ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis, Testo Unico FER. Infine, il Legislatore ha fissato un termine massimo di un anno per l’avvio dei lavori degli impianti autorizzati tramite “PAS”, rappresentando un’accelerazione significativa rispetto alla normativa previgente, che prevedeva esclusivamente un termine triennale per il completamento dei lavori;
3. autorizzazione unica (“AU”): è richiesta per impianti di potenza superiore a 10 MW o situati in aree con vincoli significativi. La procedura può includere la valutazione di impatto ambientale (“VIA”) e può essere condotta tramite il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), ai sensi dell’articolo 27-bis, D.Lgs. 152/2006. Resta, comunque, salva la possibilità per le Regioni di adottare il procedimento unico di cui all’articolo 9, Testo Unico FER, equivalente all’autorizzazione unica del D.Lgs. 387/200322.
Gli impianti agrivoltaici avanzati presentano alcune caratteristiche e disposizioni normative specifiche. I progetti situati in aree agricole, con una potenza pari o superiore a 12 MW, sono sottoposti a un processo di screening ambientale di competenza regionale, a meno che non ricadano in aree classificate come idonee ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 199/2021.
Un aspetto rilevante introdotto dal Testo Unico FER riguarda il divieto esplicito di frazionare artificialmente la potenza degli impianti al fine di eludere l’applicazione dell’autorizzazione unica (“AU”). In questi casi, le Regioni hanno facoltà di disciplinare il cumulo della potenza derivante dalla realizzazione di più impianti nello stesso contesto territoriale, stabilendo l’obbligo di ricorrere all’“AU” per garantire una gestione più rigorosa e trasparente delle autorizzazioni.
Le regole operative del D.M. 436/2023 (c.d. Decreto incentivi agrivoltaico) rimangono un riferimento centrale, stabilendo criteri tecnici e modalità di accesso agli incentivi23. In particolare, il Decreto fissa obiettivi ambiziosi, tra cui l’installazione di 1,04 GW di nuova capacità entro il 2026, finanziata attraverso fondi PNRR. Gli incentivi includono tariffe premianti per l’energia condivisa e contributi in conto capitale, che possono coprire fino al 40% delle spese, con una riserva specifica di 300 MW destinata agli imprenditori agricoli per impianti fino a 1 MW24.
La regolamentazione degli impianti agrivoltaici standard25 continua, però, a sollevare interrogativi interpretativi. A parere di chi scrive, questi impianti dovrebbero essere soggetti alle restrizioni previste dal c.d. Decreto Agricoltura, in quanto assimilabili ai fotovoltaici tradizionali a terra. Questa posizione si basa su un’interpretazione restrittiva dell’articolo 65, D.L. 1/2012, che distingue esplicitamente tra impianti fotovoltaici tradizionali e agrivoltaici avanzati per l’accesso agli incentivi, senza menzionare specificamente gli impianti agrivoltaici base. Di contro, vi è chi invoca una lettura più ampia della ratio legis, sottolineando come la normativa debba promuovere tutte le forme di integrazione tra energia e agricoltura, comprese quelle non avanzate.
Un elemento di forte innovazione introdotto dal Testo Unico FER è rappresentato dalle zone di accelerazione, pensate per velocizzare e semplificare i processi autorizzativi per gli impianti FER (articolo 12). Queste aree, che verranno individuate dal GSE entro il 21 maggio 2025, sono destinate, prioritariamente, a superfici già antropizzate o, comunque, adatte allo sviluppo di impianti rinnovabili. Tra le aree candidate figurano siti industriali dismessi, parcheggi, superfici edificate, siti di smaltimento rifiuti e terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.
Entro il 21 febbraio 2026, le Regioni saranno chiamate ad adottare piani specifici per la definizione delle zone di accelerazione, sottoponendoli a valutazione ambientale strategica (Vas). Questa pianificazione sarà fondamentale per coordinare le nuove disposizioni con le normative regionali esistenti (“Aree Idonee”) e per garantire un’applicazione uniforme del principio di tutela ambientale (articolo 12, comma 2).
Dal punto di vista procedurale, le zone di accelerazione promettono una significativa riduzione dei tempi per gli iter autorizzativi. Per gli impianti agrivoltaici situati in queste aree, il regime autorizzativo varia in base alla procedura applicata: nel caso di attività libera o “PAS”, eventuali vincoli paesaggistici richiedono soltanto un parere obbligatorio, ma non vincolante da parte dell’Autorità competente; mentre per l’autorizzazione unica (“AU”), le tempistiche di rilascio sono significativamente ridotte, garantendo una maggiore rapidità nei procedimenti.
Tuttavia, questa innovazione non è priva di criticità. La mancata integrazione delle zone di accelerazione con il Decreto “Aree Idonee”, emanato recentemente, e l’assenza di criteri uniformi a livello nazionale rischiano di generare disparità di applicazione tra le diverse Regioni. Ciò potrebbe compromettere l’efficacia complessiva di uno strumento potenzialmente cruciale per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica.
Il Testo Unico FER rappresenta, dunque, un passo importante nella razionalizzazione normativa per l’agrivoltaico, consolidando i principi esistenti e stabilendo un quadro regolatorio chiaro e uniforme, che bilancia le esigenze di sviluppo energetico e tutela agricola. In particolare, il Decreto conferma la possibilità di realizzare impianti agrivoltaici avanzati anche in aree agricole classificate come tali dai piani urbanistici, a condizione che vengano rispettati criteri di tutela biodiversità26, delle tradizioni agroalimentari locali27 e del contesto paesaggistico28. La sua applicazione pratica richiederà un’attenta armonizzazione con le normative regionali e locali, nonché una collaborazione efficace tra operatori del settore e amministrazioni pubbliche, per massimizzare il potenziale di questa tecnologia innovativa.
Tra le recenti innovazioni normative, un ruolo significativo è ricoperto dalla piattaforma SUER29 (Sportello unico energie rinnovabili)30. Questo strumento digitale, sviluppato e gestito dal GSE, ha l’obiettivo di centralizzare e semplificare le procedure autorizzative per i nuovi impianti di energia rinnovabile, compresi quelli agrivoltaici. Per gli impianti agrivoltaici, la piattaforma rappresenta un’opportunità per ridurre gli oneri documentali e accelerare l’iter approvativo. La piattaforma SUER si basa su un sistema interoperabile che consente di integrare e scambiare informazioni con altre piattaforme digitali a livello nazionale, regionale e locale. Questo significa che i dati e i documenti forniti dagli operatori o dalle Amministrazioni coinvolte possono essere trasmessi, utilizzati e aggiornati automaticamente tra i vari enti, eliminando la necessità di fornire più volte le stesse informazioni a sistemi diversi. Grazie a questa capacità di “dialogo digitale”, il SUER permette una gestione più fluida e coordinata di tutte le tipologie di regimi amministrativi applicabili, dalla comunicazione per attività in edilizia libera fino all’autorizzazione unica (“AU”), passando per la procedura abilitativa semplificata (“PAS”). In particolare, per gli impianti agrivoltaici avanzati, la piattaforma consentirà:
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un monitoraggio continuo delle procedure autorizzative per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Pniec e della transizione ecologica;
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assistenza personalizzata a operatori e amministrazioni durante l’intero procedimento;
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riduzione degli oneri burocratici, grazie alla connessione con altri sistemi digitali per semplificare il flusso informativo e favorire l’accesso agli incentivi.
Infine, dal punto di vista tecnico, le regole operative del D.M. 233/2024, elaborate in collaborazione con CREA, ENEA, GSE e RSE sottolineano l’importanza di configurazioni spaziali innovative, come l’altezza minima di 2,1 metri dei moduli, che consentono l’esercizio delle attività agricole anche al di sotto dei pannelli, realizzando un utilizzo ibrido del terreno31. Questo approccio è confermato dalla giurisprudenza più recente, che ha ribadito la necessità di valutare caso per caso l’impatto paesaggistico e agricolo degli impianti, evitando equiparazioni semplicistiche tra agrivoltaici avanzati e fotovoltaici tradizionali32.
2.3 Differenze regionali nell’adozione dell’agrivoltaico
L’adozione degli impianti agrivoltaici avanzati in Italia continua a essere influenzata dalle normative regionali, che differiscono significativamente in base alle peculiarità territoriali e alle esigenze di tutela ambientale. Queste regolamentazioni riflettono approcci diversificati, in grado di incentivare o limitare la diffusione dell’agrivoltaico, secondo criteri specifici.
La Regione Piemonte, con le DD.G.RR. del 31 luglio 2023 e del 23 ottobre 2023 (n. 58-7356 e n. 26-7599), ha approvato linee guida mirate per l’installazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli. Le norme identificano come aree agricole di elevato interesse agronomico quelle riconducibili a produzioni certificate (Dop, Igp, Doc e Docg) o a terreni di prima e seconda classe nella “Carta della capacità d’uso dei suoli del Piemonte”. In tali aree, l’installazione è consentita esclusivamente per impianti agrivoltaici avanzati, con requisiti specifici volti a garantire la continuità dell’attività agricola e la tutela delle infrastrutture irrigue. Questo approccio conferma il Piemonte come una Regione che bilancia la valorizzazione delle produzioni agricole di qualità con le opportunità offerte dall’energia rinnovabile.
In Emilia-Romagna, la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 125 del 23 maggio 2023 introduce criteri localizzativi dettagliati per gli impianti agrivoltaici in aree agricole. Gli impianti possono coprire il 100% delle aree agricole considerate idonee ope legis33, ma nelle zone con coltivazioni certificate sono ammessi solo impianti agrivoltaici avanzati. Questi ultimi devono rispettare vincoli stringenti, come il mantenimento del 70% della produzione agricola media degli ultimi 5 anni e il limite del 10% di superficie occupata dalle strutture rispetto alla disponibilità complessiva del proponente. La deliberazione della Giunta regionale n. 26-7599 del 23 ottobre 2023 ha, poi, chiarito che tali criteri non si applicano ai procedimenti autorizzativi già avviati o conclusi, evitando incertezze interpretative per i progetti in corso.
In Regioni come la Puglia e la Sicilia, dove l’agrivoltaico è stato identificato come una risorsa strategica per il recupero delle aree rurali marginali, le rispettive normative sono orientate a incentivare l’installazione di impianti agrivoltaici avanzati. Questi programmi regionali puntano a evitare l’abbandono delle terre agricole, promuovendo soluzioni integrate che garantiscano la continuità agricola e riducano l’impatto ambientale. In Puglia34, il piano incentivi include la verifica dell’impatto ambientale degli impianti sul lungo periodo e la salvaguardia delle risorse naturali, mentre la Sicilia35 ha approvato misure specifiche per la tutela del paesaggio agricolo e il rispetto dei vincoli ambientali.
Le Regioni Veneto e Lombardia, pur riconoscendo l’importanza dell’agrivoltaico, adottano approcci regolamentari più restrittivi. In Veneto36, le norme prevedono una rigorosa valutazione paesaggistica e l’obbligo di verifiche sulle falde acquifere nelle aree a rischio di degrado del suolo. In Lombardia, la delibera della Giunta regionale n. XII/1949 del 26 febbraio 202437 stabilisce criteri specifici per le aree agricole di pregio, consentendo l’installazione di impianti agrivoltaici avanzati solo se rispettano la continuità delle attività agricole e un basso impatto ambientale.
Questa eterogeneità normativa regionale, se, da un lato, permette una regolazione che si adatta maggiormente alle specificità locali, dall’altro, costituisce una barriera per gli operatori del settore, che devono affrontare regolamentazioni diversificate. L’adozione di un quadro normativo nazionale unificato, che stabilisca standard minimi comuni e lasci alle Regioni la possibilità di introdurre criteri aggiuntivi, potrebbe garantire maggiore certezza giuridica e favorire una diffusione più armonica degli impianti agrivoltaici avanzati su tutto il territorio italiano.
3. Costi degli impianti e soluzioni di finanziamento
Gli impianti agrivoltaici avanzati, pur offrendo numerosi vantaggi, affrontano sfide normative e finanziarie che, spesso, rappresentano un ostacolo significativo per investitori e agricoltori. Tra i principali limiti all’adozione di questa tecnologia, da parte delle pmi agricole, si segnalano i requisiti stringenti imposti dal GSE, sia per la configurazione dei moduli sia per il monitoraggio ambientale, oltre agli elevati costi iniziali di installazione, solo parzialmente coperti dai finanziamenti del PNRR. Questi fattori evidenziano la necessità di introdurre ulteriori sussidi o meccanismi di finanziamento che facilitino l’accesso agli incentivi, senza gravare le aziende con oneri finanziari insostenibili38, come, ad esempio, l’adozione di un sistema di finanziamento progressivo39 o di incentivi specifici per le pmi.
Per superare queste difficoltà, si stanno diffondendo soluzioni innovative di finanziamento, come i contratti di acquisto di energia a lungo termine, noti come Power Purchase Agreements (PPA). Questi strumenti, già ampiamente utilizzati a livello internazionale, permettono ai produttori di energia di vendere l’elettricità generata a un prezzo concordato per un periodo di 10-15 anni, assicurando, così, un flusso di reddito stabile e prevedibile. I PPA rappresentano una soluzione particolarmente vantaggiosa per gli agricoltori, consentendo loro di finanziare le installazioni agrivoltaiche senza dover ricorrere ai tradizionali prestiti bancari, e facilitando, così, l’accesso a questa tecnologia anche per le pmi agricole.
3.1 Sfide tecniche, manutenzione e soluzioni innovative
Va, inoltre, considerato che la configurazione elevata e distanziata dei moduli agrivoltaici, pur essendo vantaggiosa per l’integrazione agricola, comporta complessità tecniche nella costruzione e nella manutenzione. Le strutture di supporto devono, infatti, essere più robuste rispetto a quelle dei pannelli fotovoltaici tradizionali, per resistere a sollecitazioni meccaniche e agenti atmosferici, il che ne aumenta il costo e richiede una manutenzione regolare. In aggiunta, la necessità di garantire l’efficienza energetica e la sicurezza delle operazioni agricole richiede frequenti interventi tecnici, come la pulizia dei pannelli e la regolazione degli angoli di inclinazione per massimizzare la captazione solare senza ombreggiare eccessivamente il suolo. Questa gestione intensiva può comportare un aumento dei costi operativi nel lungo periodo, limitando la sostenibilità economica dell’impianto, soprattutto nelle Regioni con una redditività agricola moderata.
3.2 Durabilità e sostenibilità nel lungo periodo
Uno degli aspetti critici dell’agrivoltaico avanzato riguarda la durabilità e la sostenibilità ambientale degli impianti nel lungo termine. Progettati per operare su strutture elevate, tali impianti sono esposti a condizioni ambientali avverse, come vento, pioggia, sbalzi termici e radiazioni ultraviolette, che accelerano l’usura e la corrosione. Queste problematiche richiedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con costi potenzialmente significativi che possono influire sulla redditività complessiva del progetto e sull’efficienza energetica dell’impianto.
Un ulteriore aspetto riguarda la sostenibilità dei materiali utilizzati per i supporti e i moduli fotovoltaici. È essenziale che i materiali siano non solo durevoli, ma anche riciclabili e rispettosi dell’ambiente, per evitare problemi di smaltimento al termine della vita utile dell’impianto. In particolare, lo smaltimento dei moduli e delle componenti metalliche rappresenta una sfida non trascurabile, soprattutto in un contesto in cui la normativa ambientale sta diventando sempre più stringente40.
Attualmente, sono in corso ricerche per sviluppare materiali innovativi e più sostenibili, come leghe metalliche resistenti alla corrosione, rivestimenti protettivi avanzati e polimeri biodegradabili per alcune componenti41. Parallelamente, si stanno sperimentando soluzioni tecniche che riducono la necessità di manutenzione, come trattamenti superficiali autopulenti per i pannelli e sistemi di monitoraggio remoto in grado di rilevare guasti o malfunzionamenti in tempo reale.
La transizione verso materiali e tecnologie più avanzate richiederà tempo, investimenti significativi e un impegno concertato tra istituzioni, industria e ricerca. Tuttavia, il miglioramento della durabilità e della sostenibilità degli impianti agrivoltaici è cruciale per garantire il successo di questa tecnologia, rendendola non solo economicamente vantaggiosa, ma anche allineata agli obiettivi di economia circolare e transizione ecologica.
4. Accettabilità sociale e percezione del rischio
Oltre agli ostacoli di natura normativa e tecnica, gli impianti agrivoltaici devono affrontare sfide di accettabilità sociale42. Sebbene siano progettati per preservare la funzione agricola del suolo, parte della popolazione percepisce queste infrastrutture come una minaccia per il paesaggio rurale e la biodiversità locale. Questa percezione deriva, in parte, dalla scarsità di studi a lungo termine sull’impatto ambientale degli impianti, in particolare per quanto riguarda gli effetti sulla fauna e sull’integrità ecologica delle aree agricole. Inoltre, i residenti delle zone rurali temono che l’installazione di tali strutture possa alterare il paesaggio o interferire con attività ricreative locali, come il turismo rurale, mettendo in discussione il valore culturale del territorio.
In questo contesto, diventa fondamentale distinguere tra accettabilità e accettazione43. Come evidenziato dagli studi sociologici, l’accettabilità rappresenta una predisposizione favorevole o contraria all’introduzione di una novità tecnologica, mentre l’accettazione è il risultato di un processo consolidato nel tempo. Per garantire un’ampia accettabilità, è essenziale adottare un approccio proattivo e trasparente, coinvolgendo le comunità locali, soprattutto nelle fasi iniziali della progettazione e autorizzazione degli impianti.
Attualmente, le procedure di valutazione d’impatto ambientale non prevedono sempre processi strutturati di consultazione pubblica. Tuttavia, rendere tali consultazioni obbligatorie, soprattutto per progetti situati in aree sensibili o di elevato valore agricolo, rappresenterebbe un passo avanti decisivo verso un maggiore coinvolgimento delle comunità locali. È importante sottolineare che questa partecipazione non deve essere intesa come un formale diritto al contraddittorio giuridico-amministrativo, ma come un’opportunità per raccogliere e integrare le opinioni dei cittadini in modo trasparente e proattivo. Inoltre, la partecipazione delle comunità non deve essere solo simbolica: è necessario garantire che le proposte e le preoccupazioni della cittadinanza trovino un riscontro concreto nelle decisioni finali, rafforzando, così, il rapporto di fiducia tra operatori, amministrazioni e popolazione locale.
Infine, un modello di governance realmente collaborativa, che promuova un’interazione continua tra aziende, istituzioni e cittadini, può contribuire a mitigare i conflitti sociali. Questo approccio deve includere, non solo una comunicazione trasparente sulle fasi amministrative e sui benefici ambientali ed economici del progetto, ma anche la creazione di strumenti per assicurare che i vantaggi derivanti dall’impianto siano distribuiti equamente. Tali meccanismi potrebbero includere, ad esempio, incentivi economici per le comunità locali, programmi di sviluppo territoriale, o riduzioni dei costi energetici per i residenti della zona, contribuendo, così, a rafforzare il senso di appartenenza e l’accettazione del progetto da parte della popolazione.
In questo senso, l’agrivoltaico, con la sua capacità di integrare produzione energetica e agricola, rappresenta un’opportunità unica per costruire una transizione energetica sostenibile e condivisa.
5. Innovazione tecnologica e ottimizzazione degli impianti agrivoltaici
I moduli bifacciali sono una delle tecnologie più avanzate per migliorare l’efficienza degli impianti agrivoltaici avanzati. Questi pannelli sono in grado di captare la radiazione solare su entrambi i lati, aumentando la produzione energetica senza occupare una superficie maggiore. La luce riflessa dal suolo, nota come “albedo”, rappresenta un’ulteriore fonte di radiazione che i moduli bifacciali possono convertire in energia. Questa caratteristica è particolarmente utile negli impianti agrivoltaici, dove il suolo è spesso scoperto e mantenuto permeabile per consentire la crescita delle colture, incrementando la riflessione della luce. L’uso di tali moduli può rivelarsi vantaggioso anche per migliorare l’efficienza delle coltivazioni che richiedono livelli di ombreggiamento variabili. In contesti sperimentali, questi moduli sono stati posizionati con inclinazioni specifiche per ottimizzare la riflessione sul retro dei pannelli, consentendo di ottenere incrementi di produzione fino al 20% rispetto ai pannelli tradizionali. Questa innovazione permette, quindi, una produzione energetica aggiuntiva, senza sottrarre spazio alle colture, e contribuisce a mantenere la multifunzionalità del terreno agricolo.
Un’altra tecnologia che ha trovato applicazione nell’agrivoltaico avanzato è il sistema di tracciamento solare, che consente ai moduli di seguire il movimento del sole durante la giornata. Questo sistema – noto anche come tracking – è particolarmente vantaggioso, poiché aumenta la produzione energetica dei pannelli dal 10 al 30%, a seconda delle condizioni ambientali e dell’intensità luminosa. Nel contesto agricolo, questa tecnologia si rivela preziosa anche per la gestione dell’ombreggiamento sul terreno sottostante. L’inclinazione dei pannelli può essere, infatti, regolata per massimizzare l’esposizione alla luce solare diretta sulla coltura e ridurre al minimo l’impatto negativo della struttura sui processi fotosintetici delle piante. I sistemi di tracciamento solare si rivelano particolarmente efficaci nelle colture ad alto fabbisogno di luce, come ortaggi e frutteti. In alcune installazioni pilota, i sensori di luce regolano automaticamente i moduli in base all’intensità luminosa e alle condizioni atmosferiche, garantendo una flessibilità che permette di adattare l’impianto alle esigenze stagionali delle colture. Questa tecnologia è in linea con le disposizioni del PNRR, che promuove la sinergia tra la produzione energetica e l’ottimizzazione dell’uso agricolo del suolo.
La scarsità d’acqua è una delle problematiche ambientali più urgenti e gli impianti agrivoltaici avanzati stanno sperimentando soluzioni innovative per affrontarla. Alcuni impianti sono dotati di sistemi di raccolta delle acque piovane, che canalizzano l’acqua accumulata sulle superfici dei pannelli direttamente verso le colture sottostanti. In zone caratterizzate da stress idrico, questo sistema di irrigazione integrata consente di ridurre la dipendenza da risorse idriche esterne, rendendo l’impianto agrivoltaico sostenibile anche in aree aride.
Un’innovazione particolarmente promettente è, poi, l’uso dell’acqua di irrigazione come sistema di raffreddamento dei pannelli, che migliora l’efficienza energetica nei periodi più caldi44 e, successivamente, consente di riutilizzare l’acqua per l’irrigazione del terreno.
Questo approccio non solo integra la gestione dell’energia con le risorse idriche, aumentando la resilienza dell’agricoltura in condizioni di siccità, ma favorisce anche il recupero di terreni agricoli marginali o abbandonati, rendendoli nuovamente produttivi.
In Regioni quali Puglia e Sicilia, queste tecnologie supportano colture tradizionali ad alto valore aggiunto, come vite e olivo, senza comprometterne qualità o rendimento, e contribuiscono positivamente alla filiera agroalimentare grazie all’ombreggiatura controllata e ai sistemi di irrigazione integrata45.
Oltre ai benefici già descritti, un ulteriore vantaggio per le aziende agricole è la possibilità di elettrificare il parco macchine, riducendo la dipendenza dal gasolio agricolo e incrementando l’autoconsumo energetico. Questo non solo contribuisce a un’agricoltura più sostenibile, ma consente anche di ridurre significativamente i costi operativi. Inoltre, la generazione di elettricità da impianti agrivoltaici può migliorare l’efficienza delle filiere integrate di trasformazione, abbattendo i costi energetici legati alla lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli.
Un altro settore in crescita nell’ambito dell’agrivoltaico avanzato è quello dei modelli di intelligenza artificiale (IA) per il monitoraggio e l’ottimizzazione del funzionamento dell’impianto. I sistemi di IA possono raccogliere e analizzare dati climatici, idrici e relativi alla resa agricola, adattando in tempo reale l’orientamento dei pannelli, la gestione dell’ombreggiamento e l’uso dell’acqua. Questo approccio consente una gestione più precisa dell’impianto, riducendo al minimo gli sprechi e massimizzando la produzione sia agricola sia energetica. I modelli di IA possono, inoltre, prevedere il fabbisogno energetico dell’impianto e ottimizzare l’immissione dell’energia in rete in base alle variazioni della domanda. I dati raccolti dai sistemi di IA possono anche essere impiegati per migliorare la pianificazione degli interventi di manutenzione: sensori di temperatura e umidità, connessi a reti intelligenti, monitorano costantemente lo stato di salute dell’impianto, permettendo di rilevare eventuali anomalie in anticipo e riducendo il rischio di malfunzionamenti. Queste innovazioni sono, quindi, in grado di trasformare l’agrivoltaico avanzato in una tecnologia ancora più affidabile e sostenibile, favorendo una gestione integrata e predittiva dell’impianto.
È allora evidente che lo sviluppo del settore agrivoltaico ha un impatto diretto sull’innovazione tecnologica e sulla creazione di nuove filiere produttive, stimolando la domanda di componenti specializzati per gli impianti agrivoltaici. La crescita del mercato di moduli bifacciali, strutture di supporto elevate e sistemi di tracciamento solare ha spinto le aziende tecnologiche a sviluppare soluzioni specifiche per aumentare l’efficienza degli impianti senza aumentare i costi di produzione46.
La crescita delle filiere agrivoltaiche sta, inoltre, contribuendo alla formazione di una rete di professionalità altamente specializzate tra agricoltori, tecnici e agronomi, che collaborano per ottimizzare le tecnologie disponibili47. La costruzione degli impianti richiede, infatti, personale qualificato per la progettazione e l’installazione, con competenze specialistiche nel settore delle energie rinnovabili, dell’ingegneria agraria e di agraria. Una volta installati, gli impianti necessitano di manutenzione regolare, che include interventi tecnici sui moduli fotovoltaici, la gestione delle strutture di supporto e il monitoraggio delle attività agricole sottostanti48. Questo processo contribuisce non solo alla creazione di una filiera agricola orientata all’innovazione, ma anche a rendere l’agrivoltaico un settore altamente competitivo e sostenibile nel lungo periodo.
6. Diversificazione del reddito dell’impresa agricola e sostenibilità nelle aree rurali
Gli impianti agrivoltaici avanzati rappresentano una leva strategica per diversificare il reddito delle aziende agricole, offrendo una doppia fonte di guadagno: da un lato, i proventi derivanti dalla produzione agricola, e, dall’altro, quelli generati dalla vendita dell’energia prodotta. Questa diversificazione risulta particolarmente vantaggiosa nelle aree rurali caratterizzate da instabilità economica, dove la volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli e gli effetti del cambiamento climatico possono mettere a rischio la sostenibilità delle attività agricole tradizionali.
L’agrivoltaico consente di stabilizzare il reddito agricolo, riducendo la dipendenza esclusiva dalle colture stagionali. In particolare, la vendita dell’energia, supportata da incentivi come le tariffe premianti del GSE, permette di compensare eventuali perdite nei periodi di minor resa agricola. Inoltre, l’integrazione tra produzione agricola ed energetica può favorire l’autoconsumo aziendale, ad esempio, mediante l’elettrificazione del parco macchine agricole o l’efficientamento energetico dei processi di trasformazione, contribuendo a ridurre i costi operativi e a migliorare la competitività. Infine, l’introduzione dei criteri ESG sta progressivamente assumendo un ruolo chiave. Gli agrivoltaici avanzati, infatti, rappresentano un modello esemplare di sostenibilità economica, sociale e ambientale, valorizzando non solo l’efficienza produttiva, ma anche il contributo delle aziende agricole alla transizione energetica e alla tutela del territorio49.
6.1 Cer: un modello inclusivo per la transizione energetica
Le comunità energetiche rinnovabili (Cer) rappresentano un’evoluzione strategica del panorama energetico italiano, offrendo una nuova modalità di gestione decentralizzata e inclusiva dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. L’articolo 2, Direttiva 2018/2001/UE (RED II)50 definisce la Cer un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri, che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Le Cer sono costituite da una varietà di soggetti, tra cui cittadini, enti locali, pmi, cooperative, enti di ricerca e organizzazioni del terzo settore51 che collaborano52 per produrre, consumare e condividere energia rinnovabile. Perseguono, così, obiettivi che non si limitano al conseguimento di un utile economico, ma anche a generare valore sociale e ambientale, riducendo la dipendenza dalle reti centralizzate e dai combustibili fossili.
Il Legislatore non ha definito in modo rigido le forme giuridiche che le Cer devono assumere. Tuttavia, la normativa stabilisce che il fine principale delle Cer non debba essere il profitto, bensì il perseguimento di benefici ambientali, economici e sociali per i membri e il territorio. In linea con questo principio, nella prassi si rileva una prevalenza di strutture associative, spesso disciplinate da appositi statuti, oppure società cooperative, che permettono di regolare in modo chiaro le modalità di gestione delle risorse e di reinvestimento degli utili nell’interesse collettivo.
Conformemente all’articolo 32, comma 1, lettera c), D.Lgs. 199/2021, i rapporti tra la Cer e i suoi membri devono essere regolati da contratti di diritto privato, consentendo di strutturare la cooperativa in base alle esigenze specifiche dei soci. Questa flessibilità normativa permette alle Cer di configurarsi come:
- cooperative di consumo/utenza, in cui i soci accedono ai servizi energetici condivisi in cambio di un corrispettivo53;
- cooperative di produzione, quando i soci apportano energia da fonti rinnovabili e ne beneficiano economicamente grazie agli incentivi previsti per l’autoconsumo diffuso54;
- cooperative miste, che combinano elementi delle prime 2 tipologie, bilanciando consumi e produzioni energetiche all’interno della comunità.
La scelta tra queste configurazioni influisce non solo sui rapporti contrattuali, ma anche su aspetti fiscali e mutualistici55. In particolare, la qualificazione della Cer come cooperativa consente di accedere a specifiche agevolazioni fiscali, come il regime di parziale detassazione degli utili accantonati a riserva indivisibile, favorendo la sostenibilità economica della comunità. Inoltre, la normativa prevede che eventuali eccedenze derivanti dalle tariffe incentivanti destinate ai consumatori non imprenditori o finalizzate a scopi sociali debbano essere espressamente regolamentate, come indicato dal D.M. 414/2023.
Questo quadro normativo flessibile, pur privo di regolamentazioni stringenti sui modelli contrattuali interni, favorisce l’autonomia statutaria delle Cer e consente una personalizzazione delle modalità operative in funzione delle esigenze territoriali e dei membri. Tale approccio rafforza la capacità delle Cer di perseguire la loro missione di fornire benefici ambientali, economici e sociali alle comunità locali, promuovendo, al contempo, l’autoconsumo energetico diffuso e la transizione ecologica.
Come anticipato, il principio cardine è quello della massima apertura: la partecipazione alla comunità deve essere aperta e volontaria per tutti i membri, senza l’imposizione di regole eccessivamente restrittive per l’ingresso di nuovi soci. Di conseguenza, forme giuridiche come la società consortile56, che prevedono limitazioni legate al trasferimento di partecipazioni o all’aumento di capitale sociale, sono considerate incompatibili con questo principio57. Va poi, evidenziato che, nel caso in cui facciano parte della Cer enti pubblici, l’attività della Corte dei Conti è orientata a verificare il rispetto del principio di massima partecipazione58.
Gli impianti che fanno parte di una Cer possono essere di proprietà diretta della comunità stessa o messi a disposizione da un soggetto terzo, che può anche gestirli in suo nome. Secondo l’articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1, D.Lgs. 199/2021, il soggetto terzo è autorizzato a svolgere attività come l’installazione, la gestione operativa, inclusa la manutenzione e il controllo dei contatori, a condizione che operi seguendo le istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile. Inoltre, il terzo, che mette a disposizione o gestisce gli impianti per conto della Cer, può avere come attività economica principale i servizi legati alla produzione di energia, contribuendo, così, a professionalizzare e ottimizzare le operazioni energetiche della comunità.
L’energia autoprodotta da una Cer dev’essere destinata prioritariamente al consumo diretto in loco o alla condivisione tra i membri della comunità, rispettando le condizioni stabilite dall’articolo 31, comma 2, lettera c), D.Lgs. 199/2021. Queste condizioni prevedono che:
- gli impianti produttivi siano nella disponibilità e sotto il controllo della Cer, con una potenza massima incentivabile per singolo impianto non superiore a 1 MW;
- l’energia prodotta sia utilizzata entro i confini geografici della medesima cabina primaria, garantendo una vicinanza fisica tra produzione e consumo;
- gli impianti entrino in esercizio successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021.
Inoltre, come stabilito dalle Regole tecniche del GSE, un produttore esterno che possiede un impianto connesso alla stessa cabina primaria della Cer può conferire mandato al referente della comunità. Questo permette di includere l’energia elettrica prodotta e immessa in rete nel computo dell’energia condivisa, ampliando, così, le possibilità di collaborazione energetica all’interno della comunità.
Il sistema di incentivazione delle Cer rappresenta uno degli strumenti più importanti per promuovere la transizione energetica in Italia, grazie a una combinazione di contributi in conto capitale e tariffe premianti. Questi incentivi sono stati definiti principalmente dal Decreto 414/2023 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase), e integrati da normative come il D.Lgs. 199/2021 e la delibera ARERA n. 727/2022/R/EEL .
Una delle misure più significative introdotte è rappresentata dalle tariffe incentivanti, che si applicano alla quota di energia autoconsumata prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili nelle Cer. L’energia incentivata è definita come quella virtualmente condivisa in ciascuna ora tra i membri della comunità, ubicati nella porzione della rete elettrica sottesa alla stessa cabina primaria. Questi incentivi, validi per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, mirano a premiare l’autoconsumo e la condivisione dell’energia, garantendo così un modello energetico più decentralizzato e partecipativo.
Accanto alle tariffe, il Decreto Mase prevede l’erogazione di contributi in conto capitale, che possono coprire fino al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti FER nelle Cer. Questi contributi sono particolarmente rilevanti per le comunità situate in piccoli Comuni con meno di 5.000 abitanti, dove possono fare la differenza per stimolare investimenti locali. Le richieste devono essere inviate entro il 31 marzo 2025, con l’obbligo che gli impianti ammessi entrino in esercizio entro 18 mesi dall’approvazione, comunque, non oltre il 30 giugno 2026. Tale misura, supportata dal PNRR, ha l’obiettivo di generare almeno 2 GW di nuova capacità entro il 2026, utilizzando un budget complessivo di 2,2 miliardi di euro59.
Per garantire una gestione efficace e coerente delle Cer, l’ARERA, con ladelibera n. 727/2022/R/EEL , ha introdotto il Tiad (Testo integrato autoconsumo diffuso). Questo documento tecnico disciplina le regole per agevolare l’autoconsumo collettivo e la condivisione dell’energia, favorendo configurazioni innovative e semplificando le procedure amministrative60.
Inoltre, il Decreto attuativo previsto dall’articolo 8, D.Lgs. 199/2021, dettaglia i criteri per accedere agli incentivi, specificando sia le modalità di concessione delle tariffe premianti, sia i requisiti per i contributi a fondo perduto. Insieme, queste misure incentivano la creazione di Cer solide e sostenibili, che integrino tecnologie rinnovabili avanzate e coinvolgano attivamente le comunità locali.
In definitiva, il quadro normativo e incentivante attuale rappresenta una grande opportunità per le Cer, non solo per contribuire alla transizione ecologica, ma anche per promuovere modelli energetici inclusivi e radicati nelle realtà territoriali, capaci di generare valore economico, sociale e ambientale.
A livello regionale, molte amministrazioni locali stanno adottando leggi per sostenere le Cer, identificando gli enti locali come promotori privilegiati di questo modello. Tali normative regionali incentivano l’uso di fonti rinnovabili nelle comunità rurali, favorendo l’autosufficienza energetica e lo sviluppo economico dei territori marginali. Il Decreto Mase 414/2023, che stabilisce la tariffa incentivante per gli impianti rinnovabili integrati nelle Cer, ha ulteriormente rafforzato l’attrattività di questo modello per operatori pubblici e privati61.
L’innovazione delle Cer risiede anche nel loro potenziale di trasformare le comunità locali in protagoniste attive della transizione energetica, favorendo lo sviluppo di infrastrutture condivise, come impianti agrivoltaici, che combinano produzione energetica e sostenibilità agricola. La sinergia tra Cer e impianti agrivoltaici avanzati permette di massimizzare i benefici territoriali: mentre gli impianti riducono il consumo di suolo grazie a strutture rialzate e multifunzionali, le Cer garantiscono che l’energia prodotta rimanga nelle comunità stesse, creando valore economico e sociale.
In definitiva, le Cer non sono soltanto un modello energetico innovativo, ma rappresentano un paradigma di sviluppo sostenibile che connette transizione ecologica, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Il loro successo dipenderà dalla capacità di implementare un quadro normativo chiaro, accompagnato da politiche di incentivazione mirate e dalla piena partecipazione delle comunità locali, affinché diventino un pilastro della transizione energetica italiana.
6.2 Gestione e incentivi per l’energia agrivoltaica
Il sistema di incentivazione degli impianti agrivoltaici avanzati trova il suo fondamento normativo nel D.M. 22 dicembre 2023 (c.d. “Decreto Incentivi Agrivoltaico”) e nel D.I. 19 giugno 2024 (c.d. “FER 2”), che regolano rispettivamente l’accesso alle tariffe incentivanti per gli impianti agrivoltaici e per quelli innovativi o con costi di generazione elevati. La delibera ARERA n. 468/2024/R/EFR, del 12 novembre 2024, ha dato attuazione a queste disposizioni, introducendo regole operative per il ritiro e la gestione dell’energia elettrica prodotta da tali impianti.
Gli impianti incentivati tramite tariffe fisse omnicomprensive sono obbligati a cedere al GSE l’intera quantità di energia elettrica immessa in rete, anche quando l’energia incentivata rappresenta solo una parte del totale prodotto62. Questo obbligo assicura una gestione centralizzata dell’energia da parte del GSE, che si impegna a collocare l’energia ritirata nei mercati energetici, secondo quanto stabilito dal Testo integrato dispacciamento elettrico (Tide), applicabile dal 1° gennaio 2025.
Terna, in accordo con il GSE, è chiamata a definire le modalità operative per integrare le unità di produzione di energia incentivata nei contratti di dispacciamento del GSE, con una gestione garantita per l’intera vita utile convenzionale dell’impianto, come definita dai decreti ministeriali63. Qualsiasi modifica al contratto di dispacciamento da parte del produttore deve ricevere l’assenso preventivo del GSE. Per quanto riguarda l’energia non incentivata, questa sarà trattata secondo le condizioni economiche di mercato, mentre i corrispettivi di sbilanciamento verranno applicati all’energia incentivata, con alcune eccezioni per impianti isolati.
Inoltre, il GSE attribuirà eventuali oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato infragiornaliero (MI), seguendo i criteri dell’articolo 9 dell’. I costi amministrativi per la gestione delle tariffe incentivanti e per le attività di verifica e controllo saranno coperti dal conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate64.
Questo sistema di gestione integrata presenta sia vantaggi sia obblighi per gli operatori agrivoltaici. Da un lato, le tariffe incentivanti previste dal D.M. 22 dicembre 2023 e dal D.M. 19 giugno 2024 offrono un flusso economico stabile e prevedibile, favorendo la bancabilità dei progetti. Dall’altro, gli operatori sono tenuti a garantire la trasmissione puntuale al GSE dei dati relativi alla produzione e all’immissione di energia, conformemente al Testo integrato misura elettrica (Time), che prevede un periodo massimo di 5 anni per il recupero delle informazioni storiche richieste dal GSE.
Questa normativa, sebbene complessa, mira a garantire un equilibrio tra l’efficienza del mercato energetico e la sostenibilità economica degli impianti agrivoltaici avanzati, favorendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica al 2030 e oltre.
6.3 Versatilità degli impianti nei mercati energetici
L’agrivoltaico avanzato offre anche vantaggi specifici, in termini di flessibilità nei mercati energetici. A differenza dei pannelli fotovoltaici a terra, che producono energia principalmente per la vendita in rete, gli impianti agrivoltaici avanzati consentono una gestione più dinamica della produzione energetica, con la possibilità di accumulare e distribuire energia in base alla domanda locale. Il GSE favorisce, infatti, quegli interventi che destinano una parte dell’energia per l’autoconsumo, consentendo di abbattere i costi operativi delle aziende agricole e aumentare l’efficienza energetica dell’intero sistema.
In questo senso, alcuni impianti pilota in Italia stanno integrando sistemi di accumulo per immagazzinare l’energia prodotta e rilasciarla in momenti di alta domanda o durante periodi di scarsa irradiazione65. Questa versatilità rappresenta un vantaggio competitivo per gli operatori agrivoltaici, che possono adattarsi alle fluttuazioni del mercato e massimizzare i ricavi, in particolare nei momenti in cui la rete elettrica è sotto stress e i prezzi dell’energia aumentano.
6.4 ESG e sostenibilità integrata: misurare il valore ambientale e sociale
L’introduzione dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance)66 sta ridefinendo il modo in cui le aziende agricole, incluse quelle coinvolte nell’agrivoltaico, devono approcciarsi alla sostenibilità. Questi criteri, già consolidati in ambito industriale, stanno progressivamente acquisendo rilevanza anche nel settore primario, spingendo le aziende agricole a misurare e documentare i loro impatti ambientali, sociali e di governance. Gli impianti agrivoltaici, in questo contesto, rappresentano un modello di integrazione perfetta tra sostenibilità ambientale ed economica: non solo permettono di diversificare il reddito aziendale, ma favoriscono anche la riduzione delle emissioni di gas serra e il miglioramento della resilienza climatica.
Gli agrivoltaici avanzati, coniugando produzione agricola ed energetica, offrono vantaggi significativi anche sotto il profilo della responsabilità sociale: possono essere progettati per includere pratiche innovative come il carbon farming, contribuendo allo stoccaggio di carbonio nei suoli e al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica previsti dall’Agenda 203067. Inoltre, la partecipazione a Cer consente alle aziende agricole di rafforzare i legami con il territorio, generando benefici tangibili per le comunità locali e promuovendo un modello inclusivo di sviluppo rurale.
Sul piano della governance, l’adozione di criteri ESG aiuta le aziende a migliorare la trasparenza e l’efficienza gestionale, attirando investimenti e facilitando l’accesso al credito, anche attraverso programmi bancari specifici. Tuttavia, resta cruciale evitare che i requisiti ESG si trasformino in un onere burocratico, penalizzando le piccole aziende agricole e riducendo la competitività del settore. L’integrazione dei parametri ESG nell’agrivoltaico, se ben gestita, può diventare un vantaggio strategico per promuovere la sostenibilità economica e ambientale del comparto agricolo italiano.
7. Il ruolo degli impianti agrivoltaici avanzati nella transizione ecologica italiana
Gli impianti agrivoltaici avanzati rappresentando, dunque, un elemento chiave della strategia italiana per la transizione ecologica, che mira a ridurre le emissioni di gas serra e a promuovere l’uso sostenibile delle risorse energetiche. L’obiettivo italiano, delineato nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), prevede una capacità di energia rinnovabile fotovoltaica aumentata del 70% entro il 203068, con una quota significativa di questa produzione attribuita agli impianti agrivoltaici69. Inoltre, la multifunzionalità di questi impianti risponde alle esigenze di valorizzazione delle risorse locali, riducendo, al contempo, la dipendenza dalle fonti fossili importate, un aspetto critico per la sicurezza energetica del Paese. L’Italia punta, così, a un modello di “solar sharing”, in cui le aree agricole non sono semplicemente convertite a produzione energetica, ma vengono mantenute produttive70, in modo da preservare la biodiversità e la resilienza agricola nelle aree soggette a cambiamenti climatici estremi71.
7.1. Sfide ambientali, tutela del suolo e gestione sostenibile.
Gli impianti agrivoltaici, sebbene rappresentino una tecnologia avanzata e sostenibile, pongono sfide significative per un uso sostenibile del suolo e per la conservazione dell’ambiente. L’installazione dei pannelli comporta un’alterazione del microclima del terreno sottostante, poiché i moduli possono creare zone d’ombra, che riducono la quantità di luce solare diretta ricevuta dalle piante. Questo ombreggiamento72, pur essendo regolabile in molti impianti tramite l’uso di sistemi di tracciamento, deve essere gestito con attenzione per evitare di ridurre la fotosintesi delle colture. Per risolvere questo problema, alcuni progetti pilota hanno introdotto configurazioni a moduli distanziati e con angolazioni variabili, che consentono di adattare l’ombreggiatura alle esigenze delle colture stagionali. Questo approccio tecnologico, unito all’uso di sensori di luce e di umidità, permette di mantenere alta la produttività agricola anche in condizioni di parziale copertura solare.
Parallelamente, i benefici dell’agrivoltaico si estendono oltre l’ombreggiamento controllato. Questa tecnologia offre, infatti, una soluzione concreta per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, che negli ultimi 10 anni hanno provocato 146 eventi meteo estremi con danni significativi all’agricoltura italiana73. Gli impianti agrivoltaici possono ridurre l’evaporazione del suolo, mantenendo livelli di umidità ottimali e favorendo, così, la salute delle colture. Inoltre, l’ombra dei pannelli contribuisce a proteggere le piante da condizioni climatiche estreme, come grandine, ondate di calore e gelo, incrementando la resilienza delle colture e permettendo una gestione idrica più efficiente attraverso il recupero delle acque meteoriche.
Un’altra sfida rilevante è rappresentata dall’impatto che i supporti dei moduli fotovoltaici possono avere sul suolo. Le strutture di supporto devono essere installate in modo da non compromettere la permeabilità del terreno, una caratteristica essenziale per evitare problemi di erosione e ridurre il rischio di impoverimento idrico del suolo74.
Infine, l’agrivoltaico dimostra che il presunto “conflitto per il suolo” tra fotovoltaico e agricoltura può essere superato con un’integrazione virtuosa. Alcuni studi75 hanno evidenziato un aumento della resa agricola tra il 20% e il 60% in colture come erbe aromatiche, ortaggi e frutta grazie all’ombreggiamento parziale dei pannelli. Questa sinergia tra energia rinnovabile e agricoltura rappresenta un modello di sviluppo sostenibile, capace di coniugare tutela ambientale, efficienza produttiva e adattamento climatico.
8. Conclusioni
Gli impianti agrivoltaici avanzati rappresentano una delle soluzioni più innovative e strategiche nel panorama delle energie rinnovabili, costituendo un modello di sostenibilità integrata che riesce a coniugare le esigenze ambientali, energetiche e agricole. Come emerso nell’analisi, questa tecnologia offre una risposta concreta alle sfide contemporanee poste dalla crisi climatica, dalla sicurezza energetica e dal declino delle aree rurali, proponendo un uso multifunzionale ed efficiente del suolo, in grado di preservarne la produttività e al contempo generare energia pulita.
Nonostante il loro potenziale, l’implementazione degli impianti agrivoltaici avanzati non è priva di complessità. È necessaria una governance efficace, in grado di bilanciare gli obiettivi di promozione delle rinnovabili con la tutela del paesaggio e delle risorse naturali. Ciò richiede un quadro normativo chiaro e omogeneo, capace di superare le disparità regionali e di garantire la certezza giuridica agli operatori. Al contempo, è indispensabile una strategia di incentivazione equa, che consenta l’accesso anche ai piccoli imprenditori agricoli, evitando un accaparramento indiscriminato dei suoli agricoli da parte di soggetti esterni al settore primario.
Dal punto di vista tecnico, le innovazioni nei moduli bifacciali, nei sistemi di tracciamento solare e nelle soluzioni di irrigazione integrata hanno apportato un salto qualitativo che aumenta l’efficienza energetica e riduce l’impatto ambientale. Tali caratteristiche distinguono l’agrivoltaico avanzato dal fotovoltaico tradizionale, rendendolo competitivo non solo come fonte di energia, ma anche come strumento di rigenerazione territoriale. Tuttavia, come evidenziato, è fondamentale garantire che sotto i pannelli vi sia un’agricoltura autentica e continuativa, pena il rischio di una sovrapposizione con il fotovoltaico tradizionale e la perdita della funzione agricola del suolo.
L’agrivoltaico avanzato, inoltre, si configura come una risorsa per contrastare l’abbandono delle aree rurali e promuovere la coesione territoriale. La possibilità di integrare produzione agricola ed energetica rappresenta un’opportunità unica per diversificare i redditi agricoli e stimolare modelli partecipativi, come le comunità energetiche, che coinvolgono attivamente le comunità locali nella gestione delle risorse. Tuttavia, è necessario un impegno continuo per evitare che l’agrivoltaico diventi un pretesto per la sostituzione dell’agricoltura di qualità con un modello produttivo centrato esclusivamente sulla generazione di energia, compromettendo il ruolo custodiale dell’agricoltura sul territorio e sulla biodiversità.
In definitiva, il successo dell’agrivoltaico avanzato risiede nella sua capacità di coniugare innovazione e tradizione, favorendo una transizione ecologica che sia inclusiva, sostenibile e rispettosa delle peculiarità locali. Il futuro dell’energia e dell’agricoltura potrebbe trovare in questa tecnologia un punto di equilibrio tra progresso economico, tutela ambientale e valorizzazione del paesaggio rurale. La sfida per il Legislatore sarà tradurre questo potenziale in realtà, attraverso politiche normative coraggiose, incentivi mirati e una visione di lungo periodo che garantisca l’integrazione virtuosa tra i settori energetico e agricolo.
Il testo integrale della nota è pubblicato sulla Rivista per la consulenza in agricoltura n. 100/2025.
Autore: Francesco Tedioli