L’agriturismo: attività agricola, attività commerciale e impresa con oggetto complesso

1. La multifunzionalità dell’azienda agricola

Negli ultimi venti anni le aziende agricole italiane si sono reinventate, acquisendo una veste nuova sociale ed economica. Nell’immaginario collettivo si sta, infatti, diffondendo un nuovo modo di concepire l’agricoltura, quello della multifunzionalità. L’agricoltura non viene più identificata come mera attività di produzione di beni, ma come un settore poliedrico, capace di generare di beni eterogenei e, soprattutto, servizi volti all’aumento del benessere sociale dell’intera collettività1.

La multifunzionalità2 rappresenta, quindi, un’importante opportunità da cogliere per il settore agricolo, in quanto permette di offrire una serie di beni e servizi altrimenti impossibili da realizzare, anche da parte degli organismi pubblici, come la tutela del paesaggio, la trasmissione della cultura e delle tradizioni rurali.

Questa scelta strategica viene, oggi, intrapresa da molteplici aziende agricole, che impiegano le proprie energie in svariate attività, al fine di reagire alle esternalità negative, quali la bassa redditività e la perdita di autonomia nei confronti del mercato; conseguenze, queste, derivanti concretamente da una politica orientata quasi interamente alla produzione di prodotti consumabili3. In tale ottica, si colloca una nuova cultura di turismo sostenibile4, incentrata sul rispetto e sulla valorizzazione del territorio5.

2. Evoluzione storica

Le attività agrituristiche iniziano ad operare, già dagli anni ‘506, grazie alla riscoperta di un turismo che preferisce natura e paesaggio7. L’obiettivo di fondo del Legislatore è quello di sostenere l’agricoltura, realizzando un progressivo ampliamento dell’applicabilità dello statuto dell’imprenditore agricolo ad operatori del settore turistico che svolgono anche attività agricola. In altri termini, la disciplina dell’agriturismo nasce dalla volontà di far uscire l’imprenditore agricolo dalla ristretta tipologia delle sue attività tradizionali, alla ricerca di nuove occasioni di reddito in altri settori non solo tipicamente commerciali ma anche sociali e ambientali8.

3. Il criterio di connessione

La disciplina dell’agriturismo è dettata dalla legge n. 96/20069, che ne traccia l’impianto normativo di fondo, attribuendo alle regioni il compito di regolare aspetti specifici della materia10.

Con agrituristiche devono intendersi quelle attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli11, anche in forma societaria12, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione13 con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali14. L’attività agrituristica ha, dunque, un contenuto complesso, che comprende un’attività di produzione di beni e/o di servizi, il cui esercizio conferirebbe a chi la esercita, di regola, la qualifica di imprenditore commerciale, ex art. 2195, co. 1, n. 1, c.c., ma che fonda la qualità di imprenditore agricolo per connessione, in virtù del collegamento con le attività agricole principali, ai sensi dell’art. 2135, co. 3, c.c15.

L’inquadramento dell’attività agrituristica16 in quella agricola è subordinato alla condizione che l’utilizzazione dell’azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità17 rispetto all’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere «prevalente»18.

E’, allora, affidata all’interprete l’individuazione dei connotati che l’attività in esame deve nel concreto presentare per poter essere sottoposta alla disciplina agricola in virtù della sua connessione19 con l’attività agricola principale20.

4. La competenza delle regioni e le novità introdotte da decreto-sostegni bis

Nel quadro di questi principi generali, l’articolo 4 della citata legge n. 96/2006 rimanda alle Regioni il compito di stabilire criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica nell’intento, ancora una volta, di adattare le regole ai diversi contesti rurali e socio economici del Paese.

In estrema sintesi, le Regioni:

  • disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente utilizzato dall’imprenditore agricolo per l’esercizio di attività agrituristiche;
  • dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell’attività agrituristica21;
  • definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti;
  • stabiliscono i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche;
  • disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica (a tal fine possono anche organizzare specifici corsi di preparazione).

In tema, va segnalato come, recentemente, il Decreto Sostegni-bis22 abbia eliminato dall’art. 4 co. 2 della L. n. 96/2006 il riferimento al tempo di lavoro, quale regola di base per definire i criteri di connessione delle attività agrituristiche rispetto a quelle agricole. Il provvedimento ha, inoltre, previsto che gli addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

A seguito di tali modifiche, si può, dunque, affermare che le valutazioni delle leggi regionali per determinare la prevalenza dell’attività agricola sull’agriturismo non risultano più ancorate a alcun parametro oggettivo. Ciò comporta che, attualmente, ogni Regione – in assenza di disposizioni nazionali univoche – potrà identificare criteri diversi per stabilire il rapporto di connessione.

5. Attività di ricezione

Pare utile, a questo punto, fornire una breve panoramica su quali siano le attività che si possono svolgere all’interno dell’agriturismo.

L’attività principale dell’azienda agrituristica è costituita dell’ospitalità in alloggi23 o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori24;

L’attività di ricezione deve essere svolta utilizzando in prevalenza i beni strumentali all’esercizio dell’attività agricola. La normativa in esame ammette che l’imprenditore agricolo possa fornire questa prestazione di servizi anche mediante beni extra aziendali – cioè non strumentali all’esercizio dell’attività agricola25 – a condizione che essi non siano prevalenti.

ConsulenzaAgricola 10 2021

Il comma 3 dell’art. 2135 c.c. prevede che siano rispettati sia il criterio di prevalenza che quello di connessione. Nel primo caso, il valore dei beni ordinariamente impiegati per l’esercizio delle attività agricole dovrà essere maggiore rispetto a quello dei beni impiegati per l’attività di ricezione ed ospitalità; nel secondo, i beni utilizzati per le attività di ricezione ed ospitalità dovranno essere normalmente utilizzati nell’esercizio delle (predette) attività agricole

Secondo l’Agenzia delle Entrate26, per rispettare il requisito della normalità i beni utilizzati per le attività di fornitura di beni e servizi a terzi debbono essere, non saltuariamente, ma costantemente e stabilmente utilizzati per l’esercizio delle attività agricole.

Pare, invece, più corretto – a parere di chi scrive – utilizzare un diverso criterio e valutare se i beni e risorse che sono utilizzati per lo svolgimento della ricezione ed ospitalità siano potenzialmente utilizzabili nello svolgimento delle attività agricole concretamente condotte dall’impresa stessa.

Va, tuttavia, precisato che l’art. 2, lett. d) della legge n. 96 del 2006 include nel possibile oggetto dell’attività agrituristica, le attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, escursionismo ed ippoturismo.

Il successivo art. 4, comma 5 prevede che esse possono essere svolte autonomamente rispetto all’ospitalità ed alla somministrazione di pasti e bevande, a condizione che sia rispettato il vincolo di connessione. Se, invece, quest’ultimo non è soddisfatto, esse possono dare luogo esclusivamente all’erogazione di servizi integrativi ed accessori agli ospiti dell’agriturismo e non possono determinare il pagamento di corrispettivi specifici. Ciò comporta che, qualora i beni e risorse impiegati in tali attività non ottemperino i requisiti della prevalenza e della normalità citata, i servizi erogati loro tramite non possono essere qualificati connessi; per cui, se resi a favore di soggetti terzi, danno luogo all’esercizio di attività commerciale. In deroga a tale principio, tuttavia, la legge consente che tali servizi siano forniti esclusivamente a favore degli ospiti che soggiornano nell’agriturismo, rimanendo, in tal caso, inclusi nella giuridica attività agricola/agrituristica27.

6. Attività di ristorazione

All’interno dell’impresa agrituristica è ammessa a somministrazione di pasti28 e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri29 e di aziende agricole della zona30; nonché l’organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini.

La normativa vigente non prevede, invece, fra i servizi offerti dall’azienda agrituristica, le attività di catering31 e di banqueting32, nemmeno utilizzando prodotti realizzati dall’azienda agrituristica33.

La ristorazione in agriturismo risponde ad alcune esigenze fondamentali: anzitutto, è attività connessa a quella agricola principale, poiché vengono somministrate specialità di produzione propria dell’azienda; in secondo luogo, promuove l’agricoltura di una determinata porzione di territorio grazie all’offerta di prodotti realizzati anche in altre aziende agricole «della zona»34.

Sulla stessa linea dell’attività di ristorazione si pone la vendita diretta35 dei prodotti dell azienda o a «chilometro 0» e la possibile realizzazione di “farmers markets36, di cui al d.m. n. 301 del 200737.

7. Attività didattiche e sportive

Negli ultimi anni, sulla scia delle fattorie didattiche, sono sempre più gli agriturismi che offrono anche attività ricreative, culturali, didattiche38 o che aprono le loro porte a scuole o comitive, per presentare e diffondere la cultura contadina e la conoscenza delle produzioni agricole.

Allo stesso modo è, inoltre consentivo offrire attività di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo39, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate anche queste alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Questo tipo di attività non propriamente agrituristiche40, in quanto non connesse con l’attività agricola principale, né destinate alla valorizzazione del territorio, devono essere offerte soltanto ai turisti ospiti dell’azienda41 e non possono dare luogo a ricavi autonomi, a pena di perdita della qualifica, per gli introiti percepiti, di reddito agrario42 (con le conseguenze fiscali del caso)43. Tali attività ricreative non soddisfano, infatti, i requisiti di connessione previsti dalla Legge Quadro sull’agriturismo, per cui devono essere considerate esclusivamente come un complemento dell’offerta messa a disposizione degli ospiti. Ci si riferisce, in particolare, a tutte quelle attività legate al c.d. wellness, che utilizzano beni (ad esempio, la piscina) che certo non possono essere qualificati come normalmente utilizzati nell’esercizio delle attività agricole principali.

8. Attività ecosostenibili

In un mondo sempre più attento e sensibile alle tematiche ambientali, anche il comparto agrituristico è spinto a muoversi in questa direzione44. Parte degli operatori del settore hanno, quindi, deciso di compiere una serie di azioni e iniziative concrete, volte a ridurre l’impatto ambientale e sociale dell’attività e informare i turisti sulle scelte effettuate.

L’agriturismo biologico focalizza, in particolare, le sue attività sul rispetto e sulla valorizzazione del territorio con l’adozione di sistemi di agricoltura biologica e di bioedilizia. Le principali scelte ecosostenibili compiute dagli agriturismi italiani comprendono inoltre: la riduzione degli sprechi di risorse45; l’auto-produzione di energia tramite fonti rinnovabili46; l’adozione di tecniche biologiche di coltivazione o allevamento; l’adozione di pratiche per la riduzione dei rifiuti47; la presenza di facilitazioni per le persone con disabilità; l’informazione degli ospiti sulla politica ambientale adottata; l’incentivo alla mobilità sostenibile; la riduzione del consumo di plastica; l’adozione di strumenti per la gestione sostenibile.


Il testo del saggio è pubblicato sulla rivista Consulenza Agricola, 10/2021, pagine 7-16.

Autore: Francesco Tedioli

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *