Lo scopo dell’agevolazione piccola proprietà contadina è di detassare gli acquisiti di terreni agricoli da parte di coltivatori professionali, così, da incentivare l’espansione delle aziende agricole più efficienti e favorire la riunione della proprietà della terra in capo a chi la coltiva.
GIURISPRUDENZA
Cass. civ. Ord. 24 ottobre 2022, n. 31397
In tema di imposta di registro, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata di cui all’articolo 1, nota I, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, stipulati dagli imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della l. n. 153/1975, il termine di decadenza triennale per l’esercizio della pretesa tributaria, previsto dall’articolo 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, decorre dalla data di registrazione dell’atto, perché l’acquirente deve consegnare al pubblico ufficiale rogante la certificazione relativa ai requisiti richiesti dall’articolo 12, della l. n. 153/1975 prima che avvenga la registrazione, non essendo applicabile il più lungo termine per la produzione della richiamata certificazione, indicato nella stessa disposizione della tariffa, con riferimento al diverso caso in cui l’acquirente dichiarati, nell’atto di trasferimento, di voler conseguire la qualifica di imprenditore agricolo, che ancora non possiede.
Cass. Sez. Trib. 29 settembre 2022, n. 28370
L’art. 7 della legge n. 604/1954 prevede la decadenza dalle agevolazioni in oggetto per coloro che non coltivino direttamente il fondo. La norma, in quanto “speciale”, è soggetta ad una interpretazione restrittiva per cui nel caso in cui chi acquista il terreno usufruendo dei benefici suddetti e non lo coltiva al momento della stipula dell’atto perde il diritto a usufruire dei privilegi e questo è ancor più evidente quando il fondo acquistato risulta concesso in affitto a soggetti terzi alla data del rogito.
Cass. civ. Sez. V Ord., 29 settembre 2022, n. 28369
In tema di agevolazioni di cui alla piccola proprietà contadina, l’esclusione della decadenza dai benefici, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 228 del 2001, opera anche nelle ipotesi in cui l’affitto o la vendita vengano effettuate a favore di una società, sia essa di persone che di capitali, il cui oggetto sociale sia riconducibile all’art. 2135 c.c., e che abbia una compagine societaria composta esclusivamente da soci legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo, con l’originario beneficiario dell’agevolazione.
L’affitto del terreno da parte della società beneficiaria dell’agevolazione concessa all’imprenditore agricolo professionale (IAP) nei confronti di uno dei soci comporta la decadenza dell’agevolazione se non sia dimostrato che la compagine societaria della società beneficiaria e il socio affittuario appartengano al medesimo nucleo familiare.
L’agevolazione ottenuta da una società agricola per l’acquisto di un fondo rustico prevista dall’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009, è revocata se il fondo viene affittato, entro un dato periodo successivo al contratto di compravendita, a uno dei soci della società acquirente, seppur dotato dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale.
Cass. Sez. Trib., 27 settembre 2022, n. 28170
In tema di imposta di registro, non è qualificabile come agricola l’area che lo strumento urbanistico generale non qualifichi formalmente come tale, limitandosi a consentire lo sfruttamento agricolo dei terreni ed a porre, al contempo, limiti di edificabilità in sintonia con gli scopi della pianificazione.
Cass. civ. Sez. V Ord., 11 maggio 2022, n. 14935
In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina, il contribuente che non abbia dimostrato il possesso del requisito soggettivo di coltivatore diretto, dichiarato al momento del rogito per ottenere il beneficio fiscale, non può successivamente pretendere il richiesto beneficio sulla base del diverso requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale, seppur equipollente ai fini del riconoscimento, in quanto, poiché i poteri di accertamento del tributo si esauriscono quando l’atto viene sottoposto a tassazione, non è possibile mutare il titolo dell’attribuzione e la decadenza dall’agevolazione concessa preclude qualsiasi accertamento sulla base di diversi presupposti normativi o di fatto.
Cass. civ. Sez. V Ord., 14 marzo 2022, n. 8278
L’iscrizione alla gestione previdenziale INPS, richiesta al fine di ottenere l’agevolazione per favorire la piccola proprietà contadina di cui all’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009 in sede di stipula dell’atto, non può che conseguire da una domanda presentata dal soggetto interessato e l’eventuale retrodatazione dell’obbligazione contributiva (che, di quella iscrizione, costituisce l’effetto giuridico principale) implica che la richiesta di iscrizione (ancorché accolta con riserva) sia stata effettivamente presentata.
Cass. civ. Sez. V Ord., 12 febbraio 2021, n. 3598
In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, il presupposto della iscrizione del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo professionale nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, previsto dall’art. 2 del d.l. n. 194 del 2009 (conv., con modif., dalla l. n. 25 del 2010), ai fini della concessione delle agevolazioni per gli atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli, non ha natura di requisito “istantaneo” (che deve ricorrere solo al momento dell’acquisto agevolato) ma – avuto riguardo al disposto dell’art. 1647 c.c. coordinato con quello delle disposizioni delle leggi speciali in materia (da cui si desume che l’obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti è subordinato allo svolgimento di tale attività con abitualità e prevalenza rispetto ad altre eventuali attività lavorative) – deve essere caratterizzato dalla permanenza nel tempo, sicché la cancellazione dell’iscrizione per effetto di una condotta volontaria (nella specie, acquisizione dello “status” di pensionato, di per sé non incompatibile con la qualifica di coltivatore diretto) comporta la perdita dell’agevolazione ove si verifichi entro un quinquennio dall’acquisto, conformemente a quanto espressamente sancito dall’art. 2, comma 4 bis, del d.lgs. n. 99 del 2004, per il coltivatore diretto che sia socio o amministratore “qualificante” della società agricola.
Cass. civ. Sez. V Ord., 16 luglio 2020, n. 15157
In tema di agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, nel novero degli “atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti” va incluso anche il trasferimento di beni conseguente a cessione di azienda, data la natura non tassativa e la “ratio” dell’art. 2, comma 4 bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv., con modif., in l. n. 25 del 2010.