Proroga e disdetta dell’affitto del fondo rustico

La proroga dei contratti di affitto agrari ed il termine utile per formulare la disdetta.


GIURISPRUDENZA


Cass., 18-04-1997, n. 3359
La l. 3 maggio 1982 n. 203, fissa, all’art. 2 comma ultimo, la data di inizio della proroga legale dei contratti di affitto – la cui diversa durata, prevista dallo stesso articolo, dipende dalla data di inizio del rapporto – e dall’art. 4 comma 2, stabilisce il termine utile per la disdetta del contratto, la cui scadenza coincide con quella dell’annata agraria, che inizia, ai sensi del successivo art. 39, il giorno 11 novembre. Pertanto, se un contratto è stato prorogato di dieci anni (art. 2 lett. a, legge precitata), la disdetta di esso è tempestiva se comunicata entro il 10 novembre 1991).

Cass., 2-05-1997, n. 3780
Anche i contratti di affitto di fondo agricolo, prorogati per effetto dell’art. 2 l. 3 maggio 1982 n. 203, sono da ritenersi “in corso” ai fini dell’applicabilità (art. 53) della predetta legge; pertanto, pur se per effetto dell’art. 2 di detta legge la scadenza del contratto è determinata, è comunque necessaria, a norma del successivo art. 4, la tempestiva disdetta per impedire la rinnovazione tacita dell’affitto.

Cass., 27-08-1997, n. 8115
Nell’art. 2 l. 3 maggio 1982 n. 203 – il quale dispone che per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e per quelli in regime di proroga la durata è fissata “se il rapporto ha avuto inizio prima dell’annata agraria 1939/1940 o nel corso della medesima in 10 anni” e che la durata prevista “decorre dall’entrata in vigore della presente legge” deve essere letta come facente riferimento ad un numero di annate agrarie a decorrere dalla prima utile con riferimento alla data di entrata in vigore della nuova legge cioè dall’11 novembre 1982.

Cass., 13-02-1997, n. 1329
In tema di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, in corso (o in regime di proroga) alla data di entrata in vigore della l. 3 maggio 1982 n. 203, al fine di individuare l’annata agraria in cui ha avuto inizio il contratto del quale si debba determinare la durata a norma dell’art. 2 della stessa legge, deve tenersi conto non delle varie decorrenze legate alle consuetudini locali, ma della data di inizio dell’annata agraria fissata, ai fini applicativi della legge medesima, dal successivo art. 39, nell’11 novembre di ciascun anno in tutto il territorio nazionale. Ne deriva che un contratto di affitto la cui efficacia per volontà delle parti sia stata differita al 16 agosto 1940 deve considerarsi iniziato nel corso dell’annata agraria 1939 – 1940 anzichè della successiva annata 1940 – 1941 (non rilevando che, secondo gli usi locali dell’epoca, la suddetta data di efficacia coincidesse con l’inizio di tale annata successiva) con la conseguenza che la tempestività della disdetta di tale contratto deve essere verificata in relazione alla durata decennale dello stesso, a norma dell’art. 2 lett. a) della l. n. 203 del 1982, decorrente, (per il necessario coordinamento di tale articolo con il cit. art. 39 della legge stessa) dall’11 novembre 1982.

Cass., 11-09-1996, n. 8220
Nell’art. 2 l. 3 maggio 1982 n. 203 – il quale dispone che per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa e per quelli in regime di proroga la durata è fissata “se il rapporto ha avuto inizio prima dell’annata agraria 1939-1940 o nel corso della medesima… in dieci anni” e che “la durata prevista…decorre dalla entrata in vigore della presente legge” – l’espressione “la durata prevista…decorre dalla entrata in vigore della presente legge” deve essere letta come facente riferimento ad un numero di annate agrarie a decorrere dalla prima utile con riferimento alla data di entrata in vigore della nuova legge, cioè dall’11 novembre 1982.

Cass., 08-08-1995, n. 8685
L’art. 2 della l. 3 maggio 1982 n. 203, che fissa la durata dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge, distinguendo secondo la data di inizio del rapporto, non si riferisce alla relazione di fatto tra il soggetto ed il bene ma alla relazione giuridica intersoggettiva sorta da un contratto e protrattasi, sia pure con le modificazioni anche soggettive eventualmente intervenute, fino alla data di entrata in vigore della legge. Ne consegue che, ai fini della durata dei contratti in corso, non rileva la data di inizio dell’insediamento nel fondo della famiglia coltivatrice, se l’originario contratto sia stato sostituito, per effetto di accordi novativi, con uno nuovo, ma quella del contratto al quale fa capo il rapporto giuridico esistente alla data di entrata in vigore della legge senza che possa, in contrario, invocarsi la diversa disciplina prevista dall’art. 22 della stessa legge che, per la durata dell’affitto a conduttore che non sia coltivatore diretto, indica la decorrenza dalla data di inizio dell’ultimo contratto anche in caso di nuova convenzione o di tacita rinnovazione o di proroga del precedente contratto, e senza che possa giustificarsi il dubbio di legittimità costituzionale della predetta disposizione dell’art. 2 per la meno penetrante tutela che da essa deriva a colui che impiega nel fondo il lavoro proprio e della propria famiglia, in relazione ai principi di uguaglianza e di tutela del lavoro stabiliti dagli art. 3 e 35 Cost., atteso che, se si ha riguardo alla complessiva disciplina dell’uno e dell’altro tipo di contratto, ed agli aspetti fondamentali della determinazione del canone e degli effetti sul contratto della morte dell’affittuario, emerge che la tutela del conduttore coltivatore diretto non è affatto deteriore rispetto a quella del conduttore che non è coltivatore diretto ed atteso, inoltre, che la diversa formulazione dell’art. 22 citato, rispetto all’art. 2, riflette il diverso ambito di tutela della famiglia coltivatrice e del lavoro diretto del conduttore e dei suoi familiari, da un lato, e dell’impresa coltivatrice, dall’altro, in favore della tendenziale continuità assicurata alla conduzione del fondo nel primo caso, rispetto al secondo, e della più adeguata tutela del conduttore capitalista, nel secondo caso.

Trib. Salerno, 28-05-1993
Secondo la consolidata giurisprudenza gli affitti prorogati rimangono in vita per volontà della legge e non per volontà delle parti, per cui il rapporto viene meno alla cessazione della proroga senza che occorra una apposita dichiarazione di volontà del concedente, non potendosi presumere una diversa volontà di rinnovazione del rapporto in chi abbia dovuto subire il prolungamento autoritario dello stesso.

Cass., 13-11-1991, n. 12069
La disposizione in tema di durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto o a conduttore non coltivatore diretto di cui agli art. 1, 2, 22, l. 3 marzo 1982 n. 203, non sono invocabili con riguardo ai rapporti che si protraggono, alla data di entrata in vigore della stessa legge, unicamente “de facto”, atteso che riferendosi espressamente ai contratti in corso circoscrivono l’ambito di operatività dei limiti temporali assegnati esclusivamente ai rapporti contrattualmente instaurati ed in corso “de jure” alla suddetta data, senza che abbia rilevanza la norma transitoria del comma 1 del successivo art. 53 la quale, pur prevedendo l’immediata applicabilità della legge a tutti i rapporti comunque in corso, non disciplina tuttavia in modo diretto la durata dei contratti.

Cass., 05-02-1980, n. 828
Nel regime anteriore alla legge n. 11 del 1971 (art. 17), le formalità imposte al concedente e previste dall’art. 1, comma 2 della l. 22 luglio 1966 n. 606, per impedire la rinnovazione del contratto di affitto alla scadenza, non si applicano ai contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore di tale legge e che successivamente non siano stati prorogati, anche tacitamente (art. 5 l. n. 606 del 1966). Pertanto, in tale situazione qualora le parti abbiano pattuito il rilascio del fondo alla scadenza, non c’è bisogno da parte del concedente di alcun atto formale di disdetta per ottenere la disponibilità del fondo

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