Negli ultimi anni si sta diffondendo una nuova forma di valorizzazione dei terreni agricoli, destinanti alla coltivazione o alla silvicoltura, che, comunemente, viene definita con la formula “adotta un albero”. La locuzione è alquanto atecnica, poiché è a tutti noto che solo una persona può essere adottata1, a differenza di un oggetto inanimato o di un animale domestico.
Proprietari terrieri, imprenditori agricoli, fondazioni e pubbliche amministrazioni, che, a vario titolo, dispongono di terreni agricoli, ricorrendo a contratti così denominati, cercano di trarre dal fondo un’utilità differente o maggiore rispetto a quella che generalmente ricavano dalla semplice coltivazione. In altre parole, tali soggetti intercettano le esigenze di tutela ambientale dei cittadini o la domanda di prodotti alimentari sicuri, biologici, sani e la cui filiera sia controllata in ogni passaggio.
Dietro alla locuzione “adotta un albero” si celano, quindi, diverse forme negoziali, che non sempre si traducono in contratti validi ed efficaci.
La donazione
Una prima ipotesi prevede la sottoscrizione, sollecitata spesso a mezzo internet, di “contratti di donazione”, in cui una parte, definita “socio promoter” o “sostenitore”, viene invitata a bonificare somme, anche non esigue, per “adottare un albero” o “salvare un bosco”.
Nella donazione2 l’altrui arricchimento è a titolo di liberalità, ma, in questo caso, spesso per “rafforzare” la validità del contratto, il beneficiato riconosce al sostenitore alcuni diritti di contenuto molto evanescente (che, per comodità, saranno enunciati nel paragrafo “le obbligazioni accessorie”3).
In questa sede giova rimarcare che il contratto è certamente valido, se persegue scopi di effettiva liberalità a favore di un beneficiario pubblico, ma non può essere utilizzato per dissimulare un diverso rapporto, in cui il corrispettivo viene pagato, ad un privato imprenditore, che persegue fini di lucro.
I contratti sinallagmatici
Un secondo gruppo di contratti prevede che il “cliente” adotti un albero, per per un tempo determinato (uno o pochi anni), a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico.
A) Il pagamento per il diritto di visita
L’imprenditore, che rimane proprietario dell’albero, generalmente offre le seguenti controprestazioni:
- la possibilità di accedere al terreno secondo un regolamento predefinito e visitare “l’esemplare arboreo, con dedica e certificato dell’albero scelto”;
- la facoltà di “monitorare costantemente la vita della pianta, attraverso l’invio di fotografie dell’adottata”;
- la possibilità di “curare” e “gestire” direttamente l’esemplare arboreo selezionato, nel rispetto del suo ciclo vitale naturale e secondo lo modalità ed i limiti di cui condizioni generali di contratto, spesso firmato a distanza per adesione;
- o in alternativa, la cura e manutenzione dell’albero da parte del proprietario.
Il suddetto contratto pare del tutto invalido, se non nullo, stante l’assenza di una controprestazione di valore economico apprezzabile o di una, se pur minima, sinallagmaticità.
B) La vendita dei frutti
Nella formula “adotta un albero” si possono, infine, ricomprendere contratti di “vendita di cosa futura”, perfettamente validi, regolati dall’art. 1472 c.c.4.
Giova ricordare che, nella vendita di una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza.
Generalmente, il rischio che si verifichino eventi tali da impedire la venuta ad esistenza dei frutti naturali grava sul venditore, perché quest’ultimo ha la disponibilità giuridica/materiale della cosa principale e deve adempiere l’obbligazione di separare i frutti.

Alcuni contratti, prevedono, infatti, che, qualora l’albero adottato non sia in grado di garantire la quantità di prodotto/frutto richiesta (a causa di circostanze eccezionali quali, a titolo esemplificativo, malattie dell’albero, condizioni atmosferiche, ecc.), l’utente riceverà, comunque, dal venditore la quantità di frutta richiesta, prodotta dalla medesima azienda agricola proprietaria dell’albero adottato, sebbene non generata proprio dall’albero adottato.
Nulla impedisce, tuttavia, che la vendita sia aleatoria, quando il compratore si accolla, per patto espresso, l’ulteriore e distinto rischio dell’esistenza della cosa, impegnandosi a pagare, in ogni caso, il prezzo pattuito.
Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati5.
Esaminiamo, in primo luogo, l’adozione di alberi da frutto che, in concreto, sostanzia una vendita “sulla pianta” di limoni, arance, olive o olio. . . L’imprenditore agricolo, a fronte del corrispettivo ricevuto dal cliente, in anticipo all’inizio dell’annata agraria, “per l’adozione” assume un’obbligazione principale ed alcune obbligazioni accessorie che “giustificano” l’impegno economico del consumatore.
La prima si identifica nella vendita e nella spedizione di una predefinita quantità di prodotti generati dalla specifica pianta adottata, che, al momento della sottoscrizione del contratto6, non sono ancora venuti ad esistenza o sono attaccati alla pianta, perché non del tutto maturi.
Se il contratto riguarda alberi da legname (pini, castagni, abeti, larici, cedri…), con l’adozione della pianta, l’imprenditore sollecita il mercato a finanziare lo sviluppo ecologico sostenibile delle foreste o della biodiversità.
Al cliente, che può scegliere la specie, l’età (e la collocazione) dell’albero, viene promesso un ritorno economico sulle somme investite, quando le piante raggiungeranno la data di raccolta/taglio.
Anche questa formula sottende una vendita di cosa futura, in cui l’acquirente paga il prezzo, mentre il venditore:
- pianta gli alberi, li cura e mantiene il bosco in condizioni di sostenibilità ecologica/economica;
- paga gli introiti derivanti dalla vendita del legname, promettendo un capital gain sull’investimento iniziale.
La vendita può essere aleatoria e, quindi, nell’ipotesi di perimento della/e pianta/e acquistata/e, la perdita del capitale sarà integrale. L’investimento è legato, comunque, alla crescita dell’albero e, quindi, potrà essere a lungo o lunghissimo termine (addirittura oltre le speranze di vita di una persona).
Il prezzo pagato dall’investitore è, ovviamente, superiore al semplice valore del legname, perché l’operazione viene, spesso, ammantata da finalità ecologiche, quali l’assorbimento del diossido di carbonio, da parte delle piante acquistate o l’impegno dell’imprenditore di piantare uno o più alberi ogni pianta tagliata.
Anche in questa formula negoziale, come nelle precedenti, il venditore assume delle obbligazioni accessorie di interesse economico secondario (vedi lettere d) ed e) del paragrafo seguente).
C) Le obbligazioni accessorie
Spigolando sul web tra le varie forme contrattuali, oltre alle controprestazioni già enunciate nei precedenti paragrafi, il proprietario delle piante assume le seguenti obbligazioni accessorie, alcune di contenuto molto evanescente:
- invio di una foto dell’albero adottato, del certificato di adozione, contenete la data di inizio adozione e scadenza, la varietà della pianta adottata e il nome scelto dal cliente oltre alla certificazione di produzione “IGP”, la particella, il sito produttivo e la posizione GPS dell’albero;
- un’informazione mensile in ordine alla salute della pianta e sulle cure colturali effettuate, quali potatura, concimazioni, irrorazioni, irrigazioni, lavorazioni del terreno, malattie, infestazioni o condizioni particolari, con la possibilità di assistere alla raccolta. Quanto a quest’ultimo aspetto, è auspicabile che essa venga sempre effettuata dal cedente, al fine evitare la presenza in campo di persone “estranee” e, contestualmente, il rischio di infortuni dovuti all’utilizzo di scale o altri mezzi;
- l’invito a partecipare ad incontri annuali e visite guidate, pranzi sociali, ricevere wallpaper, screensaver o firme digitali per personalizzare le mail. Nel caso di acquisto di alberi da legname, oltre a talune tra queste obbligazioni, il venditore può consentire agli investitori di:
- monitorare la riduzione giornaliera di CO2 e l’incremento del valore finanziario del capitale investito;
- donare una o più piante ad una terza parte.

Il testo integrale del saggio è pubblicato sulla rivista Consulenza Agricola, di marzo 2022.
Autore: Francesco Tedioli
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