Adesione del retrattato e pagamento del prezzo

Nel riscatto di riscatto agrario, l’efficacia della vicenda acquisitiva è sospensivamente condizionata al pagamento del prezzo in favore dell’acquirente, da effettuarsi entro tre mesi che decorrono dalla comunicazione scritta dell’adesione del terzo acquirente alla dichiarazione di riscatto o, nell’ipotesi in cui sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto.


GIURISPRUDENZA

Cassazione Civile, sez. III, 13/03/2023, n. 7249
In tema di retratto agrario, il termine trimestrale per il pagamento del prezzo decorre, ai sensi della l. n. 2 del 1979, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto del retrattante e non dalla comunicazione di cancelleria dell’avvenuto deposito della sentenza; né può invocarsi, stante il chiaro disposto normativo, un’interpretazione costituzionalmente orientata che dia rilievo, ai fini della decorrenza del termine, al principio della conoscenza effettiva dell’atto, atteso che la data del deposito è facilmente conoscibile dalla parte attraverso l’acquisizione delle relative informazioni in cancelleria.

Cassazione Civile, sez. VI, 11/11/2022, n. 33380
Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all’art. 1208 c. c. e seguenti, in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei principi di buona fede e di cooperazione del creditore nell’adempimento, sicché l’offerta reale, e i conseguenti effetti del riscatto, devono ritenersi integrati qualora la mancata ricezione del pagamento sia imputabile all’ingiustificato rifiuto del creditore di prestare la cooperazione indispensabile a rendere possibile l’adempimento del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto validamente effettuata l’offerta reale del prezzo di riscatto, a fronte della notifica del relativo verbale di deposito, corredato dall’invito ai creditori ad accettarlo e dall’avvertenza che, in caso di mancata accettazione, la somma gli sarebbe stata attribuita all’esito dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, ritenendo irrilevante che l’invito suddetto non fosse formalmente riferito al ritiro della somma medesima, secondo la lettera dell’art. 1212, n. 4, c.c.).

Cassazione Civile, sez. II 29-7-2021, n. 21757
Nel caso di retratto agrario, il retraente è tenuto a versare esattamente il medesimo prezzo indicato nel contratto di vendita stipulato in violazione del diritto di prelazione, senza interessi e rivalutazione monetaria, atteso che, prevedendo l’art. 8, comma 6, della legge n. 590 del 1965, per l’ipotesi di esercizio del diritto di riscatto, che, anche ove sia sorta controversia giudiziale, il prezzo debba essere versato nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell’azione di riscatto, prima della scadenza di tale termine l’obbligazione è inesigibile e, quindi, è inidonea a generare interessi ai sensi dell’art. 1282 c.c.

Cassazione Civile, sez. III, 14-8-2014, n. 17975
Ai fini della tempestività del pagamento del prezzo nel riscatto agrario, le norme che attengono agli adempimenti di cui all’art. 1208 c.c. e seguenti, in tema di offerta reale, vanno interpretate ed applicate alla luce dei princìpi in tema di buona fede e di cooperazione del creditore nell’adempimento, sicché l’offerta reale, e così gli effetti del riscatto, sono da ritenersi verificati qualora la mancata ricezione del pagamento sia imputabile all’ingiustificato rifiuto del creditore di prestare la cooperazione indispensabile a rendere possibile l’adempimento del debitore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittimo il rifiuto del creditore di ricevere l’offerta, avvenuta tramite assegno circolare in ragione del divieto di pagamento in contanti imposto dalle norme speciali, e rituale l’offerta eseguita indistintamente ai due creditori, coniugi comproprietari, perché previamente presentata al loro domicilio e successivamente seguita, dopo il loro rifiuto, dall’invito a presenziare al deposito della somma su libretti bancari intestati agli aventi diritto).

Cassazione Civile, sez. III, 12-11-1994, n. 9552
Nel caso in cui il diritto di riscatto in favore del coltivatore diretto previsto dall’art. 8, della l. 26 maggio 1965 n. 590 sia esercitato con domanda giudiziale, quest’ultima anche se sottoscritta dal solo difensore, attraverso la procura alla lite rilasciata in calce o a margine, assume anche valore di manifestazione di volontà negoziale direttamente riferibile alla parte. Pertanto, il termine per il versamento del prezzo di acquisto previsto dal suddetto art. 8 decorre dalla comunicazione scritta dell’adesione del terzo acquirente o dall’adesione comunque manifestata nel corso del giudizio (nella specie, con comparsa di risposta).

Cassazione Civile, sez. III, 25-02-1993, n. 2381
In tema di prelazione agraria e di riscatto, qualora, nel corso del giudizio instaurato dall’avente diritto al riscatto previsto dall’art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590, il compratore retrattato dichiari di aderire alla domanda del retraente, il termine trimestrale previsto per il pagamento del prezzo della l. 8 gennaio 1979 n. 2 decorre dalla data della dichiarazione di adesione.

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