La coercizione indiretta del debitore
- 1. Premesse definitorie
- 2. I provvedimenti che possono essere assistiti dalla misura coercitiva
- 3. L’infungibilità dell’obbligazione quale presupposto applicativo della norma
- 4. Le obbligazioni di non fare
- 5. Presupposti e limiti applicativi dell’istituto
- 6. La natura del provvedimento
- 7. Tempi e modi per la proposizione della domanda
- 8. I criteri di determinazione della misura
- 9. L’esecuzione
- 10. L’impugnazione
- 11. Vincolatività della pronuncia della misura tra cognizione ed esecuzione
1. Premesse definitorie
La legge n. 69/2009 ha introdotto nel nostro ordinamento l’art. 614 bis cod. proc. civ., uno strumento di coazione indiretta volto ad ottenere la volontaria attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti di condanna all’adempimento di obbligazioni infungibili. Questa misura coercitiva patrimoniale, di applicazione apparentemente generalizzata1 ed in alcuni aspetti analoga al modello dell’astreinte francese2, opera quando non è possibile ricorrere all’esecuzione in forma specifica3.
Il giudice, ove richiesto, pronuncia una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, condizionata alla mancata o tardiva esecuzione dell’obbligo principale previsto nella decisione. La minaccia della sanzione pecuniaria, destinata a non produrre effetti con lo spontaneo adempimento, si converte in misura esecutiva in caso di mancato o ritardato adeguamento al disposto giudiziale.
2. I provvedimenti che possono essere assistiti dalla misura coercitiva
Nonostante la misura coercitiva sia impropriamente definita di “applicazione generalizzata”, ne va, invece, evidenziato l’ambito residuale e settoriale4, limitato ai soli provvedimenti volti all’attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare. L’astreinte non può, quindi, assistere una condanna al pagamento di somme, ad una prestazione di fare fungibile5/6 ed, infine, alla consegna o al rilascio7. Depongono per questa conclusione la rubrica dell’articolo, la sua collocazione sistematica ed il fatto che, diversamente, si duplicherebbero le voci di danno in favore del creditore, al quale verrebbero riconosciute sia l’utilità originaria che la somma dovuta a titolo di pena pecuniaria per l’inadempimento8.
Il giudice deve, inoltre, rigettare l’istanza se vi è la possibilità di un’esecuzione forzata diretta, nelle forme tipiche di cui agli artt. 612-614 cod. proc. civ.9 e se esistono norme istitutive di misure coercitive indirette peculiari10. L’unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi, esaminata nel paragrafo 4, in cui venga richiesta una condanna ad astenersi dal facere, la cui violazione comporti la possibilità di distruggere forzatamente quanto realizzato.
Va subito sottolineato che la qualifica della prestazione come fungibile o meno, prerogativa del giudice della cognizione, ingenera un serio problema di coordinamento con l’analogo potere del giudice dell’esecuzione nell’interpretare il titolo. Valuteremo, al paragrafo 11, se quest’ultimo possa autorizzare l’esecuzione in forma specifica, ove, ritenga che tale rimedio sia stato ingiustamente negato in sede di cognizione.
Qualsiasi provvedimento può essere assistito dalla pena accessoria11, purché sentenza, ordinanza o decreto abbiano contenuto condannatorio. La misura va, invece, negata se è richiesta per dare attuazione ad un’azione di mero accertamento o costitutiva12.
Tra i provvedimenti rafforzabili con l’astreinte vanno esclusi, nonostante il parere contrario di parte della dottrina13 e della giurisprudenza14, quelli cautelari (compresi i decreti emessi inaudita altera parte ex art. 669 sexies cod. proc. civ. e quelli urgenti ex art. 700 cod. proc. civ.)15, quelli nunciatori16 e possessori17/18. La causa dell’esclusione va ricercata nel fatto che essi non rientrano nel novero delle pronunce di condanna19, sono suscettibili di mera “attuazione” e si sottraggono all’applicazione della disciplina dell’esecuzione forzata20/21.
L’astreinte non si applica, inoltre, al lodo nell’arbitrato rituale22 ed al verbale di conciliazione giudiziale23, ma può assistere l’ordinanza di cui all’art. 702 ter cod. proc. civ., pronunciata all’esito di un processo a cognizione sommaria.
Nell’ambito delle controversie familiari, i provvedimenti presidenziali o del giudice istruttore resi in un giudizio di separazione e divorzio24, con riferimento all’inadempimento degli obblighi coniugali e parentali (artt. 143, 144, 147 cod. civ.) e quelli assunti all’esito di un procedimento introdotto con ricorso ex art. 709 ter 25 cod. proc. civ. possono essere rafforzati dalla misura coercitiva. Non è possibile, infine, instaurare un autonomo processo con l’unico scopo di ottenere la pronuncia di questo mezzo di coazione indiretta26.
3. L’infungibilità dell’obbligazione quale presupposto applicativo della norma
Presupposto per accedere alla tutela esecutiva di cui all’art. 614 bis cod. proc. civ. è l’infungibilità dell’obbligazione di fare dedotta in giudizio, la cui valutazione è demandata al giudice di cognizione. Dottrina e giurisprudenza hanno individuato alcuni criteri per distinguere tra prestazioni fungibili ed infungibili, poiché tali “qualificazioni sono particolarmente sfuggenti” ed, in “mancanza di una definizione normativa” … “trovano spazio costruzioni non di rado contraddittorie”27.
La prestazione si può definire, con una certa approssimazione, infungibile quando comporta un obbligo di fare/non fare realizzabile solo con il concorso insostituibile28 della volontà/attività del soggetto che vi è tenuto.
Vi sono, infatti, comportamenti che sono satisfattivi soltanto se posti in essere dalla persona dell’obbligato, in quanto l’interesse sotteso al diritto di credito non può essere soddisfatto da un soggetto diverso dal debitore ed, in particolare, dall’ufficiale giudiziario.
Accanto agli obblighi di fare materialmente infungibili, vi sono altre ipotesi simili per natura. In primo luogo, gli obblighi complessi, definiti a fungibilità imperfetta, che in sé ricomprendono anche un obbligo di fare infungibile (ad esempio l’obbligo di reintegra del lavoratore licenziato29, la condanna alla chiusura di un’attività commerciale aperta in violazione di un divieto contenuto nel regolamento condominiale).
L’infungibilità ricorre, poi, in presenza di situazioni di vantaggio, il cui godimento è assicurato dall’adempimento di obblighi di fare/non fare a carattere continuativo o periodico. In tali ipotesi la condanna è diretta non solo ad eliminare gli effetti della violazione già compiuta, ma anche ad assicurare l’adempimento futuro30.
In certi casi l’obbligazione è infungibile anche quando il suo adempimento dipende da un fatto di un terzo, per il quale il debitore si è impegnato (ad esempio, solo la collaborazione dell’autorità amministrativa può soddisfare l’obbligo, gravante sul venditore, di consegnare il certificato di abitabilità al compratore, nella vendita di edifici)31.
Vi sono, infine, i rapporti intuitu personae32, ove le qualità personali del debitore rendono insostituibile ed essenziale il suo contributo per il raggiungimento del risultato dovuto. Si tratta di diritti non integralmente riconducibili ad un equivalente monetario o privi di un contenuto patrimoniale che, pertanto, possono essere realmente soddisfatti solo attraverso forme di esecuzione indiretta.
Il giudice, in tutte le ipotesi in cui venga richiesta la misura coercitiva, deve esaminare il risultato che il creditore ha diritto a conseguire33 e valutare se questa utilità possa ottenersi anche mediante l’adempimento sostitutivo di un terzo34. Se essa dipende da qualità peculiari dell’obbligato che ne rendono impossibile il conseguimento senza la sua personale collaborazione, applicherà l’astreinte.
La fungibilità va valutata in termini elastici e concreti, cioè legati alla situazione di fatto. Emblematico è l’esempio di una società che fornisce servizi (di luce, acqua, gas o telefonia35) e ne interrompa l’erogazione. Pur trattandosi in astratto di una prestazione fungibile, il giudice potrà qualificarla come infungibile se, per il creditore, è impossibile procurarsi un analogo servizio in tempi e con costi ragionevoli.
4. Le obbligazioni di non fare
Anche nell’ambito delle obbligazioni di non fare si possono distinguere tra quelle fungibili e quelle infungibili. Da un lato, infatti, vi sono i doveri di astensione che, in caso di trasgressione, producono conseguenze non eliminabili materialmente. Se la parte che vi è tenuta non pone in essere il comportamento vietato36, l’obbligazione è soddisfatta; in caso contrario, si genera un obbligo risarcitorio, senza la possibilità di ripristino in forma specifica37.
Accanto a queste obbligazioni, che si possono definire di non fare in senso stretto (o infungibile), ve ne sono altre (di non fare fungibile), la cui violazione produce un mutamento della realtà circostante, un quid novi materialmente suscettibile di essere distrutto. A differenza dalle prime, la situazione iniziale può essere ripristinata (nelle forme di cui agli articoli 612 ss. cod. proc. civ.38) ed il diritto violato può essere completamente reintegrato39.
Parte della dottrina limita l’applicazione dell’art. 614 bis alla prima ipotesi40, altra, confortata dalla giurisprudenza41 è favorevole ad un suo utilizzo generalizzato. Deporrebbero in tal senso il tenore letterale della norma42, che fa genericamente riferimento alle obbligazioni di non fare (la specificazione “infungibile” si riferisce solo a quelle di fare), la sua collocazione nel titolo che disciplina le obbligazioni di “distruggere” e, infine, la sua stessa ratio. Nonostante l’autorevolezza della posizione, queste argomentazioni non mi paiono decisive ad estendere il disposto dell’art. 614 bis anche agli obblighi di non fare fungibili primari (quelli generati direttamente da una norma sostanziale). Non trovo, invece, ostacoli per quelli secondari e, cioè, gli obblighi di fare originati dalla violazione di un obbligazione principale di non fare. E’ ad esempio il caso dell’obbligo di demolizione (fare ripristinatorio fungibile) che fa seguito alla violazione dell’obbligo di astensione (ovviamente infungibile, perché non può prescindere dal contributo del soggetto che vi è tenuto43). In questa ipotesi il creditore può, pertanto, godere di una duplice forma di protezione: indiretta, ex art. 614 bis cod. proc. civ., allo scopo di indurre l’obbligato alla esecuzione della prestazione dovuta, e diretta ex art. 612 cod. proc. civ., a seguito della frustrazione del proprio interesse sostanziale44.
5. Presupposti e limiti applicativi dell’istituto
Oltre ai limiti applicativi enunciati nei paragrafi precedenti, ve ne sono altri contemplati dalla stessa disposizione codicistica.
In primo luogo l’astreinte non può essere inflitta quando ciò appaia “manifestamente iniquo”. Con questa clausola di salvezza la normaattribuisce al giudice un rilevante potere discrezionale (quasi di arbitrio), consentendogli di operare una valutazione caso per caso. La richiesta di parte verrà disattesa laddove le circostanze emerse sconsiglino l’adozione della misura coattiva, perché prima facie ingiusta. Questa evenienza si può verificareCiò può accadere quando, anche in presenza di una pretesa
assolutamente legittima dell’istante, la condanna al pagamento sia palesemente sproporzionata45 rispetto al vantaggio che il creditore ne ricaverebbe. In altre parole, il sacrificio del debitore sarebbe notevolmente eccessivo rispetto all’entità e/o alla durata del suo inadempimento.
Un’altra ipotesi ricorre quando è “prevedibile che il destinatario dell’ordine giudiziale .. non sarà in condizioni di ottemperarvi per causa non imputabile”46. Non vi è, invece, manifesta iniquità nel caso in cui il destinatario versi semplicemente in condizioni di difficoltà o di indigenza, problemi che, a tutto volere, giustificano una pena minore.
Poiché la natura “manifesta” dell’iniquità deve essere immediatamente percepibile, il giudice, qualora rigetti – per questo motivo – la richiesta ex art. 614 bis, è tenuto a fornire un’adeguata motivazione.
La seconda ipotesi di esclusione ricorre in presenza di “controversie di lavoro subordinato pubblico o privato” e dei “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409” cod. proc. civ. Questa previsione è generale e comprensiva di tutti i diritti ed obblighi derivanti da un rapporto di lavoro, sia per il lavoratore, che per il datore di lavoro.
Non è facile comprendere la ratio di questa scelta, soprattutto se si considera che tali prestazioni sono spesso pacificamente infungibili. Parte della dottrina47 ritiene che, in tal modo, il legislatore abbia evitato il rischio di trasformare le misure coercitive in un onere finanziario troppo gravoso a carico dei datori di lavoro48. Diversamente, si sarebbero messe a rischio l’iniziativa economica, la prosecuzione dell’impresa e la sua solvibilità49. Altra dottrina richiama la peculiarità della materia, che già gode di un regime speciale50, mentre alcuni Autori semplicemente rilevano un dubbio di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost51.
6. La natura del provvedimento
La dottrina si interroga se la natura del provvedimento in esame sia esclusivamente compulsoria o se sia informata, quantomeno in via concorrente, da aspetti indennitari o risarcitori52. Non credo si possa porre in dubbio la sua preminente funzione di mezzo di coazione psicologica, talché il provvedimento viene ricondotto nella più ampia categoria delle pene private53. L’astreinte ha lo scopo di costringere il debitore soccombente ad uniformarsi alla decisione del giudice ed eventualmente sanzionarlo in caso di disobbedienza. In altre parole, si tratta di una condanna anticipata al pagamento di una somma di denaro in favore del creditore, che diventa attuale solo con l’inadempimento. Diversamente da un’azione risarcitoria, la quantificazione monetaria avviene prima dell’eventuale verificarsi dell’inadempimento e prescinde dalla prova o anche solo dalla rappresentazione di un danno futuro. Anche se tra i parametri di misurazione è incluso il criterio del “danno quantificato o prevedibile”, ciò non è sufficiente attribuirle una concorrente funzione indennitaria, perché la somma dovuta .. non è diretta a “scontare” il danno, né è ricompresa nell’importo risarcitorio, confondendosi con esso: si tratta di due importi autonomi e separati, ognuno con la propria causale ed il proprio scopo, per cui il “denaro coercitivo” si somma al “denaro risarcitorio”54. Qualora, però, il creditore della prestazione infungibile, rimasta inadempiuta nonostante la misura ex art. 614 bis cod. proc. civ., promuova una causa per ottenere il risarcimento del danno prodotto dopo la condanna, il Giudice deve tenere conto del danno prevedibile55 liquidato con l’astreinte.
7. Tempi e modi per la proposizione della domanda
La condanna alla misura coercitiva è subordinata ad un’indispensabile istanza di parte. Essa non è soggetta a preclusioni processuali56 e può essere avanzata in qualsiasi stato57 e grado58 del procedimento59. Depongono in tal senso la natura meramente accessoria dello strumento rispetto alla pronuncia di condanna principale (non si tratta, quindi, di una domanda in senso proprio ma della mera richiesta di un provvedimento di rito), il fatto che l’istanza lasci inalterato l’oggetto sostanziale della lite (il merito) e che il quantum della sanzione non muti il valore della condanna60.
Il Giudice determina la misura con la più ampia discrezionalità sia sull’an che sul quantum, senza dar corso ad un sub-procedimento istruttorio per accertare gli indici che concorrono alla quantificazione della somma, ma semplicemente attenendosi agli elementi già presenti agli atti del giudizio. Le parti interessate possano allegare la documentazione più opportuna per provare che, nella fattispecie, ricorrono uno o più criteri indicati nel II comma, anche al di fuori dei termini istruttori di decadenza ed in qualsiasi momento anteriore alla decisione. Va, ovviamente, rispettato il principio del contraddittorio con le altre parti.
L’astreinte può essere richiesta per la prima volta anche in appello, quando l’interessato, che aveva fatto affidamento sullo spontaneo adempimento del suo avversario, non viene soddisfatto61.
E’, inoltre possibile cumulare la richiesta di condanna all’esatto adempimento assistita dalla sanzione pecuniaria coercitiva con la domanda di risarcimento dei danni subiti per effetto dell’inadempimento già verificatosi (il cd. danno patito)62. Non vi è, invece, la possibilità di cumulo con il risarcimento del danno per le violazioni future (i cd. danni patendi)63 che, in caso di inadempimento, potranno solo essere chiesti in un separato giudizio.
8. I criteri di determinazione della misura
L’art. 614 bis cod. proc. civ. non indica l’entità minima e massima della sanzione irrogabile, né il suo beneficiario, ma è pacifico che il pagamento vada effettuato a favore del creditore, avente diritto alla prestazione principale. I criteri per quantificare la misura sono elencati al secondo comma e appaiono alquanto generici. In particolare, il giudice, al quale è accordata un’amplissima discrezionalità, si deve attenere a: “valore della controversia, natura della prestazione, danno quantificato o prevedibile ed ogni altra circostanza utile”. La funzione svolta da alcune di queste voci è di facile comprensione. Ad esempio, il criterio natura della prestazione serve ad attenuare la misura se l’obbligazione ha un carattere maggiormente personale per il debitore rispetto al creditore o ad incrementarla nell’ipotesi contraria. Il riferimento ad altri indici non è altrettanto chiaro. Abbiamo già sottolineato come il danno quantificato o prevedibile sembri conferire al provvedimento una funzione risarcitoria piuttosto che sanzionatoria. Parte della dottrina64 ritiene, infatti, che il richiamo a questo parametro sia incoerente con la natura coercitiva dell’astreinte; obbietta, inoltre, che, in assenza di precise indicazioni e di una “cornice edittale”, ogni quantificazione del danno o valutazione della sua prevedibilità sia arbitraria; definisce, infine, assolutamente evanescenti le altre circostanze utili a cui far riferimento65.
Queste critiche vanno condivise solo parzialmente. La voce danno non serve, infatti, a conferire alla tutela una prospettiva risarcitoria, ma è un elemento utile per stabilire in concreto l’importanza dell’adempimento e per graduare meglio la forza persuasiva della condanna accessoria. Tutti i parametri indicati dal legislatore assolvono alla comune funzione di valorizzare le particolarità del caso concreto, così che il contenuto patrimoniale dell’astreinte possa garantire al creditore le più ampie possibilità di soddisfazione.
I criteri valore della controversia, danno quantificato o prevedibile operano, inoltre, come indiretto strumento per limitare il potere giudiziale nel determinare il quantum. Si vuole, dunque, evitare che, al fine di prevenire l’eventuale ripetersi della condotta considerata socialmente dannosa, si adotti un sistema di liquidazione sproporzionato rispetto all’effettivo danno che potrebbe subire la vittima (c.d. danno punitivo)66, la quale così godrebbe di un ingiustificato arricchimento.
L’adozione di specifici criteri fa, inoltre, emergere la chiara volontà di onerare la parte istante ad offrire elementi probatori67 utili alla determinazione del quantum. Nel contempo, vincola il giudice ad adeguatamente motivare68 il provvedimento sia nell’an che nell’ammontare.
Sotto il profilo strutturale la misura può essere variamente modellata. Essa può consistere nella fissazione di una determinata somma per ogni giorno (settimana / mese) di ritardo nell’adempimento. L’importo potrà essere progressivamente crescente, sia in relazione al perdurare dell’inadempimento che al numero di violazioni reiterate. Nulla impedisce al giudice di fissare un’unica somma forfetariamente determinata, qualora il creditore a seguito del primo inadempimento/ritardato adempimento perda interesse alla prestazione.
Nel caso di obbligazioni di non facere la sanzione è collegata ad ogni episodio di violazione dell’obbligo di astensione. Così, ad esempio, se il vicino è condannato a non suonare la tromba dalle ore 23 alle ore 8, il Giudice deve prevedere il pagamento di una somma per ogni violazione del proprio ordine69.
Quanto alla decorrenza della misura, essa deve essere determinata in modo da lasciare al debitore un congruo e ragionevole termine per adempiere spontaneamente all’obbligazione principale70.
9. L’esecuzione
La statuizione con la quale il giudice dispone una sanzione per la possibile inosservanza dell’obbligo di fare infungibile/non fare è titolo esecutivo.71. Il creditore non è, pertanto, tenuto a promuovere un autonomo giudizio di cognizione per l’accertamento della violazione, perché la sentenza lo abilita già alla riscossione delle somme liquidate per ogni inadempimento successivo alla pronuncia.
Si tratta, dunque, di una condanna condizionale72, dall’oggetto indeterminato, che la parte vittoriosa può porre in esecuzione in qualunque momento, semplicemente assumendo l’intervenuta violazione dell’obbligo assistito dalla misura coercitiva e procedendo ad un’autoliquidazione dell’importo che ritenga le sia dovuto sulla base dei criteri di quantificazione individuati dal giudice73.
Il provvedimento, in difetto di contestazioni, viene eseguito senza un preventivo vaglio giurisdizionale e senza fornire alcuna prova, neppure in forma documentale74.
Il meccanismo concepito nell’art. 614 bis prevede che il debitore, ricevuto il (titolo esecutivo ed il) precetto per il pagamento della somma a titolo di misura coercitiva75, possa sempre, con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.:
- contestare il proprio inadempimento/ritardato adempimento76 o addurre fatti estintivi o modificativi del diritto alla sanzione pecuniaria;
- sostenere che esso dipende da causa a lui non imputabile;
- chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. Con il rimedio di cui all’art. 617 cod. proc. civ., potrà, invece, contestare che la quantificazione dell’importo non rispetta i parametri stabiliti dal giudice di cognizione77.
Alquanto problematica è l’individuazione del soggetto su cui grava l’onere della prova in sede di opposizione all’esecuzione. Per offrire una soluzione al quesito, bisogna considerare che il creditore procede ad esecuzione sulla base di una mera asserzione di inadempimento e che sembra ragionevole fare applicazione del principio negativa non sunt provanda78. Ed, allora, bisogna distinguere a seconda che ricorra un facere infungibile o un non fare. Nel primo caso è sufficiente che il creditore affermi il suo diritto al fare; l’obbligato, per poter sfuggire alla misura coercitiva, deve, invece, provare di aver adempiuto senza ritardo.
Nel secondo caso, invece, il creditore, nel giudizio di opposizione dovrà anche dimostrare se e quante volte l’obbligato non ha osservato l’obbligo di astensione. Anche in questa ipotesi l’esecuzione viene introdotta in forza della sola affermazione dell’avente diritto, ma il creditore, ove la controparte faccia opposizione all’esecuzione, deve accollarsi la prova di ciò che ha asserito nel precetto.
10. L’impugnazione
La pronuncia giudiziale che concede/rigetta l’istanza proposta ai sensi dell’art. 614 bis cod. proc. civ. può essere impugnata nelle forme ordinarie. In particolare, il provvedimento può essere immediatamente ed autonomamente appellato senza che sia necessario gravare anche la condanna principale a cui essa accede. Il sindacato può riguardare sia l’ammissibilità della sua concessione79 che la quantificazione compiuta. L’impugnazione contro la domanda principale si estende automaticamente all’astreinte, anche se non sono stati articolati motivi specifici avverso il capo accessorio.
La statuizione compulsoria, se contenuta nella sentenza di primo grado, può essere sospesa, da parte del giudice d’appello ex art. 283 cod. proc. civ. Se, poi, nonostante la disposta sospensione, l’astreinte venisse confermata, l’obbligo di pagamento della somma diverrà attuale dal momento del deposito della sentenza di appello. Qualora, invece, la sospensione non sia accordata e la sentenza di primo grado venga riformata quanto alla statuizione ex art. 614 bis cod. proc. civ., il convenuto dovrà restituire le somme ingiustamente pagate80.
Ove si ammetta la possibilità (nel testo negata), di concedere la misura in sede cautelare, l’impugnativa avverso la condanna, va proposta anche in via autonoma con reclamo ex art. 669 terdecies. In tale ottica, è possibile chiedere, al giudice che lo ha adottato, la revoca o la modifica del provvedimento alle condizioni di cui all’art. 669 decies cod. proc. civ.81
11. Vincolatività della pronuncia della misura tra cognizione ed esecuzione
Secondo l’opinione da preferire, la norma consente di concedere la misura coercitiva anche se è inadempiuto un obbligo di non fare con caratteri di fungibilità (obbligo di astenersi, che se violato, determina un obbligo secondario di disfare). La condanna alla misura coercitiva sarà, in primo luogo, diretta ad ottenere l’adempimento spontaneo tramite la minaccia della sanzione pecuniaria. In caso di violazione dell’ordine del giudice, il creditore potrà, poi, scegliere se promuovere l’esecuzione indiretta per il pagamento della pena privata, ovvero ricorrere all’attuazione coattiva dell’obbligo di disfare conseguente alla violazione dell’obbligo di astensione, seguendo il procedimento di cui agli artt. 612 ss. cod. proc. civ. Potrà, infine, avvalersi di entrambe le forme di tutela. Anche in questo caso, non vedo ostacoli alla possibilità di cumulo tra l’astreinte e la condanna al risarcimento del danno patito per le violazioni già compiute.
Il testo integrale del saggio è pubblicato su La Nuova Giurisprudenza civile commentata, 2013, fasc. 1, pagg. 67-81.
Autore: Francesco Tedioli
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