L’art. 111 quater l. fall.
L’art. 111 quater l. fall. disciplina il trattamento dei crediti prelatizi e crea un collegamento tra le norme sulla distribuzione dell’attivo e quelle dedicate al concorso dei creditori muniti di prelazione. La norma recepisce il «diritto vivente», come modificatosi a seguito di interventi della Corte Costituzionale sull’interpretazione degli artt. 54 e 55 l. fall., componendo, così, i numerosi contrasti formatisi in dottrina e giurisprudenza prima della riforma. La norma, chiarisce, infine, che per i crediti assistiti da privilegi mobiliari generali o speciali, il privilegio si estende anche agli accessori del credito.
1. Premesse introduttive
L’art. 111 quater l. fall. disciplina il trattamento dei crediti prelatizi, detta una linea di comportamento sicura ove, in passato, si erano formati indirizzi interpretativi non sempre dotati di sufficiente chiarezza1 e crea un coordinamento tra le norme sulla distribuzione dell’attivo (artt. 111 e 111 ter l. fall.) e quelle relative al concorso dei creditori muniti di prelazione (artt. 54, 55 l. fall.). Queste norme vanno lette in stretta connessione con quelle del codice civile e delle leggi speciali in tema di privilegi, di pegno ed ipoteche. In tal modo il Curatore, pagati i crediti prededucibili, divide le somme da distribuire in masse distinte, a seconda della natura mobiliare o immobiliare dei beni liquidati2, per così procedere alla graduazione dei crediti3, al fine del loro soddisfacimento.
2. I crediti assistiti da privilegio generale (1° co.)
L’art. 111 quater l. fall. contempla due ipotesi. Il 1° co. stabilisce che, in relazione a quanto ricavato dalla liquidazione della massa mobiliare(art. 111 ter), si formi un’unica graduatoria.4 – ordinata secondo il grado previsto dalle disposizioni sull’esecuzione individuale – che comprenda i creditori assistiti da privilegio generale e privilegio speciale mobiliare.
La regola della «graduatoria unica» era già stata elaborata da dottrina5 e giurisprudenza di legittimità6 che ne avevano ricondotto il fondamento alla disciplina degli artt. 2777 e 2778 c.c. In ambito fallimentare la norma ribadisce, dunque, che il privilegio generale prevale su quello speciale (per capitale, interessi e spese), con la conseguenza che il pagamento dei crediti assistiti da privilegio generale di grado anteriore non avviene attingendo unicamente a quanto realizzato dai beni gravati da questo tipo di privilegio, ma è imputato indistintamente a tutta la massa mobiliare7. In tale categoria sono comprese anche le somme ricavate dalla liquidazione dei beni gravati da privilegio speciale di grado successivo, talché i creditori assistiti da tale privilegio, in caso di insufficienza d’attivo, possono anche rimanere insoddisfatti8.
Per completare il discorso, va rammentato che il privilegio generale:

- è tipicamente mobiliare, salva la sola eccezione di cui all’art. 2776 c.c., che, in caso di infruttuosa esecuzione su beni mobili, prevede la possibilità di soddisfazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari9;
- ha ad oggetto l’intero patrimonio mobiliare10 del debitore compresi eventuali valori che contribuiscano ad aumentarlo (ad es. i beni sopravvenuti) od a diminuirlo (ad es., le alienazioni)11. In tal modo, il principio contenuto nel 1° co. ha conseguenze ancor più rilevanti per i creditori dotati di privilegio speciale, i quali vedono erodere la loro garanzia senza alcuna possibilità di rivalsa, se non con l’ammissione del residuo in via chirografaria, in caso di incapienza.
3. Alcune notazioni in ordine ai privilegi speciali
L’operazione di graduazione dei crediti e la successiva fase di distribuzione muovono dalle risultanze dello stato passivo, a cui il curatore deve rigorosamente attenersi e che deve costantemente aggiornare. Le cause di prelazione ed il grado del privilegio sono già emerse dalla formazione dello stato passivo, ma il curatore deve tener anche conto di eventuali insinuazioni tardive, nonché delle decisioni in materia di opposizioni, impugnazioni e revocazioni12. Lo stato passivo deve essere, inoltre, integrato con le eventuali domande di partecipazione al riparto dei titolari di diritti reali di garanzia su beni del fallito per crediti verso terzi13.
Il Curatore deve, infine, verificare se il bene (mobile o immobile) destinato al soddisfacimento del creditore munito di privilegio speciale sia stato acquisito alla massa fallimentare. La domanda di ammissione al passivo di un credito in via privilegiata non presuppone, infatti, ove si tratti di privilegio speciale su determinati beni, che questi siano già presenti nella massa14, potendo la loro acquisizione all’attivo fallimentare essere successiva15. A tal fine è sufficiente, in sede di verifica dello stato passivo, l’accertamento dell’esistenza del credito e della correlativa causa di prelazione, mentre la verifica della sussistenza o meno16 dei beni, da cui dipende l’effettiva realizzazione del privilegio speciale, sarà riservata alla successiva fase del riparto17. Nell’ambito del privilegio vanno ricondotti anche i frutti, sia naturali che civili, le migliorie e le altre accessioni della cosa, le sue pertinenze, se non oggetto di autonomo privilegio.
Se il bene, periscedopo la sua acquisizione all’attivo fallimentare,si estingue anche la prelazione ed il creditore degrada al rango di chirografario, salva l’ipotesi di assicurazione, in cui la prelazione si trasferisce sulle somme versate dall’assicuratore (art. 2742 c.c.). Può accadere, infine, che, per effetto dello jus superveniens, un credito muti la propria natura da chirografario a privilegiato con effetti retroattivi, se previsti nella nuova norma. In tale ipotesi, non è necessaria alcuna domanda tardiva e si deve solo adeguare lo stato passivo18.
Il curatore deve anche verificare se, per effetto di cessione (art. 1263 c.c.), surrogazione convenzionale o legale (artt. 1201-3 c.c.), ad un creditore già inserito nello stato passivo se ne sia sostituito un altro e se si sia verificata la condizione subordinatamente alla quale il credito era stato ammesso. Non può, invece, porre rimedio ad eventuali sviste del creditore che, nella propria domanda di insinuazione, abbia dimenticato gli interessi o determinate spese19. Nel formare l’unica graduatoria dei crediti assistiti da privilegio generale e speciale mobiliare, il Curatore deve tener conto dell’ordine stabilito dal codice civile (art. 2778), dal codice della navigazione (art. 552 c. nav.) e dalle leggi speciali (v., ad es., l’art. 37, l. 317/1991, relativo ai crediti dello Stato per i finanziamenti alle imprese).
Alla regola secondo cui il privilegio generale prevale sullo speciale derogano i privilegi marittimi ed aeronauticicheprevalgono su ogni altro privilegio (comune) generale o speciale, in forza del combinato disposto degli artt. 2750, 1° co., c.c., che rinvia al codice della navigazione, e 548 e 1022 c. nav. Essi sono preferiti anche alle ipoteche volontarie concesse sulla nave o sull’aeromobile e non è fatta salva la prevalenza del privilegio per spese di giustizia o di quelli ex art. 2751 bis c.c. La prelazione si estende alle spese e agli interessi, in virtù del disposto del 2° co. dell’art. 2750 c.c., il quale stabilisce l’applicabilità dell’art. 2749 c.c. per gli aspetti non contemplati dalle leggi speciali che prevedano privilegi.
Se una legge istituisce un nuovo privilegio speciale senza stabilirne il grado di prelazione, esso deve essere collocato dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice civile (art. 2783 c.c.).
In certi casi, crediti di diversa natura, posti in ordine successivo nella norma di riferimento, possono avere la medesima collocazione. Così accade, ad es., che il privilegio generale sui beni mobili di cui al n. 5 bis)dell’art. 2751 bis, relativo ai crediti delle cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei loro prodotti, si collochi nello stesso grado del precedente n. 5) della stessa norma. Il legislatore ha superato, infatti, la pregressa distinzione tra cooperative agricole di produzione e lavoro e cooperative agricole di trasformazione dei prodotti, costruite tra imprenditori agricoli20.
I privilegi mobiliari prevalgono sull’ipoteca sugli autoveicoli nei primi dieci numeri dell’art. 2778 c.c., mentre sono posposti a questa negli altri (art. 2779 c.c.). I crediti assistiti da privilegio speciale con diritto di ritenzione (ad es. del depositario) non sono equiparati in sede di riparto ai crediti pignoratizi e, pertanto, a differenza di questi ultimi, sono postposti ai crediti di lavoro (che godono di privilegio generale mobiliare) di cui all’art. 2751 bis c.c.21
4. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale (2° co.)
Mentre in caso di massa mobiliare la graduatoria dei crediti è unica, il 2° co. della norma in esame prevede che i crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale (sia mobiliare che immobiliare) hanno diritto di prelazione per capitale, spese ed interessi, nei limiti degli artt. 54 e 55 l. fall., sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia. Ciò comporta la necessità di dar corso ad una graduatoria per ogni singola massa, tenendo conto che il pegno prevale sul privilegio speciale mobiliare(art. 2748, 1° co., c.c.) salvo quello derivante dalle spese di giustizia (art. 2777, 1° co., c.c.).
Passando a considerare i crediti con garanzia immobiliare, nell’ipotesi di pluralità di immobili, occorre procedere a tante graduatorie quanti sono i cespiti liquidati, con una pluralità di sottomasse in ognuna delle quali si forma una graduatoria, secondo il grado previsto dalla legge. Qualora, quindi, un medesimo bene sia destinato a soddisfare più crediti, i creditori assistiti da privilegio speciale sono al vertice delle graduatorie e prevalgonosui creditori ipotecari (art. 2748, 2° co., c.c.) ed anche se l’ipoteca è stata iscritta anteriormente, salve le eccezioni rappresentate dai crediti dello Stato per alcuni tributi indiretti relativi all’immobile (art. 2772 c.c.) e per la concessione di acque, tutti postposti all’ipoteca (art. 2774 c.c.).
Secondo una non risalente giurisprudenza, il privilegio speciale sul bene immobile che assiste i crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione (art. 2775 bis c.c.) del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645 bis c.c., nel caso di inadempimento del promittente venditore prevale rispetto all’ipoteca anteriormente iscritta22. Parte della dottrina23, non ha condiviso questa interpretazione, perché contrastante con le regole della pubblicità immobiliare: mentre il promissario acquirente è sempre in grado di accertare l’esistenza dell’ipoteca e valutare la convenienza dell’affare, il creditore ipotecario non può operare alcuna valutazione. Il conflitto è stato recentemente composto dalle S.U.24, secondo cui tale fattispecie resta sottratta alla regola generale della prevalenza dei privilegi speciali sulle ipoteche immobiliari, proprio perché il privilegio è subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva, che costituisce il presupposto della sua stessa esistenza25. Opera, quindi, il principio di priorità della pubblicità e l’ipoteca a garanzia del mutuo concesso a favore del costruttore prevale sul privilegio dei promissari acquirenti.
Nella formazione della graduatoria il giudice dovrà seguire l’ordine dettato dall’art. 2780 c.c., e, per i creditori ipotecari, il grado dell’ipoteca. Ai creditori ipotecari seguono, infine, i creditori con collocazione sussidiaria sugli immobili nel seguente ordine:
- crediti relativi al trattamento di fine rapporto ed all’indennità di mancato preavviso;
- collocati sullo stesso piano e soddisfatti in proporzione: crediti di cui agli artt. 2751, 2751 bis, 2753 c.c.;
- crediti dello Stato per IVA ex art. 2752, 3° co., c.c.
5. Il privilegio sugli accessori
L’art. 111 quater l. fall, inoltre, sancisce espressamente il principio secondo cui anche i creditori assistiti da privilegio hanno diritto di prelazione per capitale, spese ed interessi. In particolare, le spese e gli interessi (qualora siano già stati ammessi al passivo) sono riconosciuti nello stesso rango del capitale, entro i limiti di cui agli artt. 54 e 55 l. fall. Se il provvedimento di ammissione (anche soltanto per una mera svista) non li contempli (ed il creditore non abbia proposto opposizione), non è, pertanto, possibile porvi rimedio in occasione del riparto26.
Va ricordato che l’art. 54 è stato profondamente novellato dalla riforma che, colmando una precedente lacuna, ora include tra le disposizioni richiamate, ai fini dell’estensione della prelazione agli interessi, anche l’art. 2749 c.c. (estensione del privilegio), oltre agli art. 2788 c.c. (estensione del pegno) e 2855 c.c. (estensione dell’ipoteca). In sostanza, la dichiarazione di fallimento viene equiparata all’atto di pignoramento.
Il legislatore pone così fine ad un netto contrasto dottrinario e giurisprudenziale tra gli assertori dell’applicabilità dell’art. 2749 c.c., pur in assenza di un suo espresso richiamo, con l’estensione del privilegio anche agli interessi post-fallimentari e coloro che, invece, attribuivano agli interessi solo il grado chirografario. Da una parte, infatti, la dottrina riteneva che il giudice dovesse in qualche modo colmare «questa svista del legislatore»27; dall’altra, parte della giurisprudenza sosteneva che vi fosse una precisa volontà legislativa di attuare un trattamento differenziato per i creditori privilegiati28.
La novella degli artt. 54 e 55 l. fall. ha dato, pertanto, attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 28.5.2001, n. 162, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 cost., l’art. 54, 3° co., l. fall., nella parte in cui non richiamava, ai fini dell’estensione del diritto di prelazione agli interessi, l’art. 2749 c.c. Tale norma, senza alcuna ragione giustificatrice, escludeva che gli interessi su crediti privilegiati potessero essere ammessi al passivo fallimentare in via principale, discriminando così i creditori privilegiati che agiscono in sede concorsuale da quelli che agiscono in sede esecutiva ordinaria.
La quantificazionedelle spese edegli interessimaturatisino alla data di dichiarazione del fallimento, risulta già determinata nel provvedimento di formazione dello stato passivo ed il curatore deve calcolare solo quelli successivi. Infatti, l’art. 55 l. fall., dopo aver fissato il principio di sospensione del corso degli interessi durante la procedura fallimentare, chiarisce che esso non si applica ai crediti assistiti da privilegio, o garantiti da pegno o ipoteca (oltre che ai debiti della massa). Dunque, sull’importo ammesso in via privilegiata decorreranno gli interessi.
Per determinare il loro ammontare, è necessario tenere conto della causa di prelazione che assiste il credito. Se la prelazione deriva da pegno, gli interessi successivi al fallimento decorrono al tasso convenzionale fino alla scadenza dell’anno in corso alla data del fallimento29 e successivamente al tasso legale, sino alla data della vendita (art. 2788 c.c.). Analogo trattamento è riservato al credito garantito da ipoteca, purché il tasso convenzionale risulti dalla nota di iscrizione ipotecaria (art. 2855 c.c.)30. In assenza di indicazione del tasso di interessi nella nota, la prelazione per interessi non potrà essere accordata, neppure al tasso legale31. L’estensione della prelazione riconosciuta ai crediti garantiti da ipoteca è più ampia, perché comprende i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento e quello in corso senza limitazione di tasso (art. 855 c.c.)32. Il diverso trattamento accordato viene giustificato con il fatto che la maggiore estensione temporale è compensata dalla necessità di indicare con chiarezza l’ammontare del credito per interessi33.
Nel caso, invece, di credito assistito da privilegio, gli interessi decorrono al tasso legale sin dall’apertura della procedura (art. 2749 c.c.). Il tasso è sempre quello legale, fissato dall’art. 1284 c.c., anche se norme speciali (v. ad es., in materia tributaria) ne dovessero prevedere uno più elevato34. Controversa è l’estensione della prelazione agli interessi di mora fino al compimento dell’anno in corso alla dichiarazione di fallimento e nel caso in cui il curatore abbia omesso di provvedere tempestivamente al pagamento pur in presenza di un attivo sufficiente. Parte della dottrina35 e la giurisprudenza di legittimità36, la escludono, poiché il ritardo non è imputabile al fallimento, per effetto di quanto previsto dall’art. 44 l. fall. Autorevole dottrina sostiene il contrario37: non vi sarebbero motivi per cui il creditore debba subire l’inerzia del curatore, che, pur essendo in condizione di pagare, non vi provveda.
Gli interessi sui crediti pignoratizi ed ipotecari che eccedano i limiti quantitativi e cronologici stabiliti dagli artt. 2788 c.c. e 2855 c.c. neppure possono essere riconosciuti in via chirografaria38.
Il momento a partire dal quale cessa il computo degli interessi muta a seconda della prelazione che assiste il credito. Per quel che riguarda i crediti pignoratizi o assistiti da privilegio speciale mobiliare si fa riferimento alla data della vendita del bene che garantisce il credito (ed, in particolare, alla conclusione del contratto ex art. 1326, 1° cp. c.c.). Per i crediti ipotecari o assistiti da privilegio su beni immobili il termine finale va individuato nella data del decreto di trasferimento39 e non in quella dell’aggiudicazione. Per i crediti garantiti da privilegio generale, infine, l’art. 54, 3° co., l. fall., prevede espressamente che gli interessi spettino fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche solo parzialmente. Si compensa, così, per quanto possibile, il pregiudizio derivante da eventuali ritardi nell’assegnazione delle somme ed al tempo stesso il curatore è stimolato a non ritardare i riparti per evitare di gravare la procedura di ulteriori interessi40.
La prelazione si estende anche alle spese, la cui disciplina va ricercata nelle disposizioni che regolano l’esecuzione individuale e, pertanto, è limitata a quelle ordinarie per l’intervento nel processo di esecuzione. Non si estende a quelle sopportate nel giudizio di cognizione funzionale all’accertamento del credito, le quali, pertanto, devono trovare una collocazione in via chirografaria41.Tale prelazione deve già risultare dal provvedimento di ammissione al passivo e non può essere riconosciuta, per la prima volta, dal curatore in sede di riparto.
Il curatore deve, inoltre, tener conto della rivalutazione monetaria per i crediti dei lavoratori subordinati e delle cooperative di produzione e lavoro, dal momento della dichiarazioni di fallimento sino a quando lo stato passivo è divenuto definitivo42. La dottrina ritiene che si raggiunga questa definitività con il deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo43.
Per effetto del richiamo all’art. 54, operato dall’art. 111 quater l. fall, i crediti con prelazione su uno specifico bene, ove non fossero integralmente soddisfatti dal realizzo del bene medesimo, concorrono per il residuo credito con i creditori chirografari.
- art. 54 e 55 l. fall.
- art 111 e 111 ter l.fall.
- art. 111 quater l. fall.
Il testo integrale del saggio è pubblicato su Obbligazioni e contratti, 2012, fasc. 1, pagg. 53-57
Autore: Francesco Tedioli
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