Riscatto agrario: stabile insediamento
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Cassazione Civile, sez. III, 26-10-1998, n. 10626
Come si ricava dalla "ratio" dell'art. 7, comma secondo n. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 817 l'insediamento sul fondo offerto in vendita,
di un coltivatore diretto è ostativo al sorgere del diritto di prelazione del confinante allorché tale insediamento, da un lato, sia legittimo,
cioè attuato in forza di un titolo giustificativo, dall'altro sia caratterizzato dalla "stabilità", ancorché non si richieda che sia già in atto
da un certo tempo.
Cassazione Civile, sez. III, 21-03-1997, n. 2523
In tema di diritto di prelazione e riscatto, a norma degli artt. 8 legge n. 590 del 1965 e 7 comma primo legge n. 817 del 1971, l'insediamento
di un affittuario coltivatore diretto sul fondo alienato è ostativo alla prelazione o all'esercizio del diritto di riscatto da parte del proprietario
confinante solo quando, al momento della conclusione del contratto di vendita, tale insediamento duri da almeno un biennio.
Cassazione Civile, sez. III, 10-10-1992, n. 11087
L'art. 7 comma secondo n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817 sullo sviluppo della proprietà coltivatrice,
nella parte in cui limita il diritto di prelazione e riscatto del proprietario coltivatore
diretto del fondo confinante con quello posto in vendita ai soli casi in cui non siano in
tale fondo insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti,
si riferisce solo alle situazioni di stabile presenza, in forza di contratto di durata indefinita,
della impresa agricola del coltivatore diretto nel fondo posto in vendita e non anche
alle situazioni di semplice materiale e precaria esistenza di affittuari, mezzadri,
coloni e compartecipanti, nelle quali manca l'esigenza di garanzia della continuità
dell'azienda agricola già esistente e radicata e dell'indirizzo professionale
degli imprenditori agricoli, in funzione della quale il legislatore ha ritenuto di sacrificare,
limitandone la tutela, l'interesse al conglobamento dei fondi limitrofi che è alla base
del diritto di prelazione del proprietario del fondo confinante. La predetta limitazione
non è pertanto operante, e non esclude, quindi, il diritto di prelazione e riscatto
del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, nel caso in cui l'affittuario,
mezzadro, colono o compartecipante, coltivatore diretto del fondo posto in vendita,
abbia rinunciato alla proroga legale del contratto agrario impegnandosi a rilasciare il terreno
in un tempo che, in relazione all'importanza dell'azienda ed alla natura dell'attività produttiva svolta,
sia idoneo a consentire l'ordinata e graduale cessazione dell'impresa perché tale rinuncia e tale impegno,
anche se il rilascio del terreno sia stato convenuto per una data posteriore alla stipula del contratto di vendita,
fanno venire meno il carattere di stabilità dell'insediamento, nel terreno, dell'impresa agricola.
Cassazione Civile, sez. III, 16-08-1988, n. 4954
Sussiste il diritto di prelazione (ed il succedaneo diritto di riscatto) del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti,
ai sensi dell'art. 7 n. 2 della legge n. 817 del 1971, qualora il coltivatore diretto stabilmente insediato sul fondo offerto in vendita rinunci validamente,
oltre che alla prelazione spettantegli, anche alla proroga legale del rapporto agrario,
senza necessità che tale rinuncia abbia già prodotto compiutamente i suoi effetti - con l'abbandono definitivo del fondo
ed il pagamento del corrispettivo promesso al fittavolo recedente - in data anteriore a quella promessa di vendita,
oggetto o meno di denuntiatio al proprietario coltivatore confinante.
Cassazione Civile, sez. III, 12-08-1988, n. 4944
In base al combinato disposto degli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971
non si configura il diritto di prelazione e quello succedaneo di riscatto del coltivatore diretto proprietario
di terreno confinante ove ricorra la condizione limitativa prevista dal secondo comma, n. 2 dell'art. 7 citato:
insediamento sul fondo oggetto della vendita - al momento della denuntiatio della proposta di alienazione o,
in difetto di comunicazione, al momento della stipula del negozio traslativo - di mezzadri, coloni, affittuari,
compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti, anche se costoro abbiano rinunciato alla prelazione spettantegli
ma non pure alla proroga legale del rapporto agrario, a nulla rilevando che successivamente il coltivatore insediato
abbia volontariamente abbandonato il fondo (ormai di proprietà del terzo) ovvero rinunciato alla prosecuzione del rapporto
od alla proroga del contratto direttamente nei confronti dell' acquirente. (Nella specie, il giudice dell'appello aveva
negato rilevanza ad un documento con cui alcuni dei coloni insediati e rinuncianti alla sola prelazione, si erano impegnati
con l'acquirente a rilasciare il fondo per una data successiva di oltre un anno alla stipula della vendita e la suprema corte,
ribadendo i principi di cui alla massima, ha confermato la pronuncia).
Cassazione Civile, sez. III, 04-06-1985, n. 3322
Il disposto dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971 - il quale stabilisce che
il diritto di prelazione agraria spetta anche al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante
con quello offerto in vendita, purché sullo stesso non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipi
od enfiteuti coltivatori diretti - va riferito alle ipotesi di stabile insediamento di detti soggetti, alla stregua
del regime vincolistico. Pertanto, qualora i suddetti soggetti abbiano rinunciato, oltre che al diritto di prelazione
loro spettante, alla proroga legale del rapporto agrario, il proprietario del fondo, che abbia ricevuto la rinunzia
in concomitanza con le trattative condotte con il terzo aspirante all'acquisto, è tenuto a portarla a conoscenza, unitamente alle trattative,
al proprietario confinante quale titolare del diritto di prelazione, ove la rinuncia stessa risulti operante ed efficace
a norma della relativa disciplina. (Nella specie, la C.S. in relazione all'enunciato principio ha confermato la decisione
del giudice del merito, che aveva escluso la prelazione del confinante per l'inesistenza di una rinuncia del mezzadro del fondo alla proroga legale del suo rapporto).
Conf. Cass., 15.12.1980, n. 604.
Cassazione Civile, sez. III, 14-07-1983, n. 4840
Sussiste il diritto di prelazione del coltivatore diretto di terreni confinanti, ai sensi dell'art. 7 n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817,
qualora il coltivatore diretto insediato sul fondo oggetto del diritto di prelazione dichiari, contestualmente alla vendita di questo,
di rinunciare al rapporto agrario. In questo caso infatti, estintosi il rapporto agrario per la dichiarata sua rinuncia e così cessata
l'attività imprenditoriale agricola di coltivazione diretta, non ricorre la ratio in vista della quale la norma citata compone
il conflitto tra il coltivatore insediato sul fondo offerto in vendita e quello proprietario di terreni confinanti con la tutela
dell'interesse del primo ed il corrispondente sacrificio dell'interesse del secondo, cui nega il diritto di prelazione.
Cassazione Civile, sez. III, 21-11-1981, n. 6223
Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario
di terreni confinanti con il fondo offerto in vendita, secondo la previsione dell'art. 7
secondo comma n. 2 della legge 14 agosto 1971 n. 817, va escluso nel caso in cui su tale
fondo risultino stabilmente insediati, alla stregua del regime vincolistico disciplinante
i rispettivi rapporti, mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti, coltivatori diretti,
ancorché abbiano mancato di esercitare od abbiano rinunciato al diritto di prelazione loro spettante,
mentre va riconosciuto nel caso in cui questi ultimi, oltreché alla prelazione, abbiano anche rinunciato alla proroga legale del contratto agrario
e si siano impegnati al rilascio del fondo, in concomitanza con le trattative condotte dal proprietario con il terzo aspirante all'acquisto,
atteso che, in tale situazione, anche se la suddetta rinuncia sia finalizzata a consentire il perfezionarsi della vendita in favore del terzo,
non risulta più radicata sul fondo, con proiezione nel futuro, un'autonoma impresa agraria, e, quindi, viene meno quello stabile insediamento
del coltivatore diretto che la norma in questione pone come ostacolo alla prelazione del confinante.