L'onere della prova dei requisiti per il riscatto agrario
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Cassazione Civile, sez. III, 25-03-1997, n. 2603
In tema di diritto di prelazione e riscatto dell'affittuario coltivatore diretto, le situazioni previste dall'art. 8 l. 26 maggio 1965 n. 590,
ossia la coltivazione (quadriennale e poi, per effetto dell'art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817) biennale del fondo,
il possesso della forza lavorativa adeguata ed il non avere effettuato vendite di fondi rustici nel biennio precedente l'esercizio dell'azione di riscatto,
integrano nel loro insieme il fatto giuridico costitutivo del diritto dell'affittuario di essere preferito nel caso di trasferimento a titolo oneroso del fondo,
conformemente alla loro funzione, che è quella di individuare a quali ulteriori condizioni, rispetto alla sola circostanza della coltivazione di un fondo altrui,
risponde all'interesse generale favorire l'accesso dell'affittuario alla proprietà del fondo. Pertanto in ipotesi di esercizio del riscatto da parte dell'affittuario
al quale non sia stata notifica la proposta di alienazione, la ricorrenza di ciascuna di tali situazioni (ivi compresa la non alienazione da parte sua di altri terreni
nel biennio precedente) deve essere accertata dal giudice indipendentemente da eccezioni della controparte, sicché non incorre in vizio di ultrapetizione
il giudice d'appello che rilevi d'ufficio la mancanza di uno degli anzidetti presupposti nel caso in cui la questione
non sia stata esaminata nel grado precedente.
Cassazione Civile, sez. III, 01-04-1995, n. 3836
In tema di retratto agrario, incombe sul retraente, a norma dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova dei requisiti per l'esercizio
del riscatto compreso quello della necessaria capacità lavorativa. Detta prova, vertendo su una circostanza di fatto, può essere data con ogni mezzo,
non sussistendo in particolare le limitazioni di cui agli art. 2721 ss. Non costituisce, tuttavia, riconoscimento implicito dei requisiti necessari
l'invio da parte dell'alienante della comunicazione di cui all'art. 8 comma 3 legge n. 590 del 1965, trattandosi di una formalità dovuta,
proveniente inoltre da un soggetto diverso dall'acquirente nei cui confronti si esercita il riscatto.
Cassazione Civile, sez. III, 02-02-1995, n. 1244
Poiché la mancata vendita di fondi rustici di imponibile superiore a lire mille nel biennio precedente costituisce una delle condizioni cui è subordinata,
ai sensi dell'art. 7 della l. 14 agosto 1971 n. 817, l'insorgenza del diritto di prelazione agraria, la prova della sussistenza di essa spetta a chi esercita
il relativo diritto, a nulla rilevando che si tratta di un fatto negativo,
comportando ciò non già l'inversione dell'onere della prova, ma soltanto che essa deve essere fornita mediante quella dei
fatti positivi contrari¹, anche a mezzo di testimoni o presunzioni.
Ne consegue che tale condizione, allorquando non sia provata dal retraente, può ritenersi dimostrata solo se è stata ammessa dal convenuto espressamente o implicitamente, alla stregua di un'impostazione
delle sue difese incompatibile con la contestazione della stessa, e non certo per il semplice ritardo della sua contestazione, specie quando questa,
non configurando un'eccezione in senso proprio, bensì una mera deduzione difensiva per la sua afferenza ad una condizione costitutiva del diritto azionato nel giudizio,
era rilevabile d'ufficio e così rientrava cogentemente nel thema decidendum.
(¹ id. Cass., 16.10.1995, 10804).
Cassazione Civile, sez. III, 19-11-1994, n. 9805
Il requisito della mancata alienazione (nel biennio precedente) di fondi rustici con imponibile fondiario superiore a lire mille,
pur essendo previsto espressamente con riferimento alla prelazione del coltivatore, deve intendersi esteso anche alla prelazione del confinante,
in considerazione della "ratio" ispiratrice della prelazione in materia agraria, diretta alla formazione di imprese agricole di proprietà di coltivatori diretti
e dell'accorpamento dei fondi al fine di migliorare la redditività dei terreni, per cui non sarebbe giustificato favorire nell'acquisto di fondi altrui chi,
avendo venduto fondi propri nel biennio precedente, ha mostrato con tale suo comportamento di non avere di mira la coltivazione della terra
come alla fonte principale del proprio reddito. La prova di tale requisito, trattandosi di una condizione dell'azione, deve essere fornita da colui che esercita
il diritto di prelazione a nulla rilevando che si tratti di un fatto negativo
perché questa circostanza non implica affatto inversione dell'onere della prova ma soltanto che questa sia fornita attraverso la prova dei fatti positivi contrari.
Cassazione Civile, sez. III, 28-08-1990, n. 8855
Per la prova del rapporto tra capacità lavorativa e superficie coltivata, richiesta dall'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590 ai fini del riconoscimento del diritto di
prelazione in favore del coltivatore diretto del fondo offerto in vendita, non sono idonei quei documenti, quali i certificati di trascrizione,
dai quali risulti soltanto la acquisizione della proprietà di determinate aree, dovendo la detta prova avere ad oggetto l'esatta entità della superficie
sulla quale viene esercitata l'attività di coltivatore diretto, e la capacità di apporto lavorativo dei componenti della famiglia,
da valutare in concreto, non bastando l'indicazione del numero dei componenti del nucleo familiare.
Cassazione Civile, sez. III, 14-04-1989, n. 1804
Poiché la mancata vendita di fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille nel biennio precedente costituisce,
secondo la formulazione dell'art. 8 comma 1 della legge n. 590 del 1965, una delle condizioni cui è subordinata l'insorgenza del diritto di prelazione
(e di quello succedaneo di riscatto) in capo al coltivatore diretto del fondo offerto in vendita dal concedente
ovvero al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 817 del 1971),
la prova della sussistenza di essa spetta a chi esercita il relativo diritto, a nulla rilevando che si tratti di un fatto negativo,
comportando ciò non già l'inversione dell'onere della prova, ma soltanto che essa deve essere fornita mediante quella dei fatti positivi contrari.
Tale prova può essere data anche mediante testimoni (che dimostrino la conservazione della proprietà di tali fondi per tutto il biennio)
o mediante presunzioni (ad esempio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).
Cassazione Civile, sez. III, 26-02-1988, n. 2052
In tema di contratti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1 (ultima parte) della legge n. 590 del 1965, che specifica quella generale del successivo art. 31
- il quale fornisce la definizione, in linea generale, di coltivatore diretto ai fini dell'applicazione di detta legge prevedendo che la complessiva forza lavorativa
del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo - determina la capacità lavorativa
del coltivatore diretto e della sua famiglia, quale condizione esclusivamente per la titolarità e l'esercizio del diritto di prelazione e del succedaneo
diritto di riscatto, rapportandola alle esigenze di coltivazione non solo del fondo oggetto della prelazione o del riscatto, ma anche degli altri fondi
che il coltivatore possieda e coltivi in proprietà od enfiteusi.
In tema di contratti agrari, l'esistenza o meno della qualità di coltivatore diretto di colui che esercita il diritto di prelazione,
deve essere accertata con riferimento alla data in cui il diritto viene esercitato ed in relazione alle esigenze di coltivazione del fondo oggetto della prelazione
a titolo di proprietà o di enfiteusi, commisurate non solo alla loro condizione produttiva attuale ma anche futura,
ove sussistano i presupposti di un'ulteriore attività coltivatrice da esercitare dopo l'acquisto del fondo oggetto della prelazione.
(Nella specie, affermando il principio di cui alla massima, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva compreso,
ai fini della determinazione della forza lavorativa del coltivatore, anche i fondi che alla data dell'esercizio del diritto di prelazione,
erano incolti od a pascolo, ma riguardo ai quali era risultato che il prelazionante aveva intenzione di eseguire opere di miglioramento fondiario,
poi effettivamente eseguite).
Cassazione Civile, sez. III, 18-11-1986, n. 6775
In tema di riscatto agrario ed ai fini dell'accertamento in capo al retraente della capacità lavorativa, occorre aver riguardo all'intero suo gruppo familiare
il quale deve possedere una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella necessaria per la coltivazione del fondo
e per l'allevamento ed il governo del bestiame e nell'ambito del quale la partecipazione del capo del gruppo,
titolare della piccola impresa agricola, da lui organizzata e diretta, può anche consistere in una mera attività di sorveglianza,
con istruzioni e direttive, sia pure a livello non tecnico e professionale.
Cassazione Civile, sez. III, 14-03-1983, n. 4842
In tema di prelazione e riscatto agrari in favore del proprietario del fondo confinante con quello oggetto della vendita,
la circostanza che in questo non vi sia insediamento di coloni, affittuari o mezzadri integra una delle condizioni dell'insorgenza del diritto stesso,
con la conseguenza che essa deve essere provata - in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 c.c. - da colui che agisce in giudizio per farlo valere.
Cassazione Civile, sez. III, 13-02-1982, n. 894
In tema di prelazione e riscatto agrario, secondo la previsione dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590, la qualità di affittuario coltivatore
diretto o mezzadro, o colono, o compartecipante, rispetto al fondo oggetto della prelazione o riscatto medesimi,
integra una condizione dell'azione e pertanto, ove non provata dall'attore, in ottemperanza dell'onere su di lui incombente,
può ritenersi dimostrata solo quando sia ammessa dal convenuto, espressamente, od implicitamente, alla stregua
di una impostazione delle sue difese incompatibile con la contestazione della qualità stessa.