La legittimazione passiva del venditore

Cassazione Civile, sez. Unite, 1-07-1997, n. 5895

Legittimato passivamente all'azione di riscatto agrario - ai sensi dell'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590 - è esclusivamente l'acquirente (nonché "ogni altro successivo avente causa") e non anche il venditore, che può, eventualmente, essere chiamato in giudizio dall'acquirente per far valere la c.d. garanzia impropria, e nei cui confronti, non si pone, pertanto, un problema di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale.