Documenti e giurisprudenza in tema di leasing:
Cassazione Civile, 14-11-2006, n. 24214
Per stabilire se il contratto di leasing è di godimento o traslativo,
occorre individuare la volontà delle parti al momento della conclusione
di esso, accertando se il canone è stato pattuito come corrispettivo
dell'utilizzazione del bene, ovvero come corresponsione anticipata di
parte del prezzo per il suo acquisto alla prevista scadenza del
contratto. Si ha infatti la figura del leasing di godimento allorché
l'insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla
remunerazione del capitale investito nell'operazione di acquisto e
concessione in locazione del bene, e lascia non coperta una parte non
irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l'opzione
è di corrispondente livello; ricorre, invece, la figura del leasing
traslativo se l'insieme dei canoni remunera interamente il capitale
impiegato, ed il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto
sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione. La risoluzione
della locazione finanziaria, per inadempimento dell'utilizzatore, non si
estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art.
1458 primo comma c.c. in tema di contratti ad esecuzione continuata e
periodica ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con
funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un
apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con
consequenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che
configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La
risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta
soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate
dall'art. 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva della
proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con
riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo
superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che
scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo
acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione
strumentale).
In proposito, tra i vari precedenti, cfr. Cass., S.U., 7 gennaio
1993 n. 65; Cass. 28 novembre 2003, n. 18229; Cass. 7 febbraio 2001, n.
1715; Cass., 23 novembre 2000 n. 2069.