Controversie agrarie e tentativo di conciliazione
Se la domanda riconvenzionale, in materia di contratti agrari, debba sempre essere preceduta dal tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982.
Autore: Francesco Tedioli
in Studium Iuris, 2008, fasc. 9, pagg. 973-974.
(Bibliografia: a fine capitolo, articolo o simile).
Il tenore letterale della norma non sembra lasciare alcun dubbio in ordine alla necessità di esperire il tentativo di conciliazione ogniqualvolta venga proposta una domanda giudiziale, indipendentemente dal soggetto che la formula, dalla sua posizione processuale e, soprattutto, dalla fase in cui la domanda viene avanzata. L’onere previsto dall’art. 46, l. 203/82 deve, pertanto, essere assolto anche nel caso di domanda riconvenzionale, di intervento nel giudizio, di opposizione di terzo avverso una sentenza pronunciata dalla Sezione Specializzta Agraria e di opposizione a decreto ingiuntivo. Il rigore e la perentorietà dell’affermazione sono, però, temperate dalla dottrina e dalla giurisprudenza che hanno individuato una serie di – apparenti – deroghe a tale principio.
