Il diritto di visita dei nonni
Il diritto di visita dei parenti: da interesse legittimo a diritto soggettivo condizionato, ma pur sempre direttamente non azionabile da parte dei nonni
Autore: Francesco Tedioliin Famiglia, Persone e Successioni, 2008, fasc. 3, pagg. 227-233.
Il decreto che si annota, pronunciato a definizione di un giudizio di modifica delle condizioni di separazione, risolve in maniera approfondita il tema della legittimazione ad agire dei nonni che vogliono far valere le proprie aspettative di visita e frequentazione dei nipoti. In particolare, il Tribunale statuisce
che il diritto a chiedere
la modifica delle condizioni di separazione ex artt. 155 ter c.c. e 710 c.p.c. spetti solo
ai genitori e non agli avi, pur potendo il giudice tener conto, nell'esclusivo interesse del minore,
di figure parentali diverse dai genitori. L'A. condivide quelle pronunce che, dopo aver riconosciuto
la legittimazione ad agire esclusivamente in capo ai coniugi, ammettono l'intervento adesivo dipendente, ex art. 105 c.p.c., degli ascendenti.
Questi ultimi, possono così sostenere le ragioni del genitore che intenda attuare il diritto del figlio
a "conservare rapporti significativi con i parenti". L'A. dà conto, infine, di un solo precedente che si discosta
da questa ricostruzione e riconosce esplicitamente la legittimazione attiva degli avi a mantenere intatto il loro
diritto a frequentare i nipoti. La soluzione appare discutibile in quanto produce effetti dirompenti dal punto di vista
sostanziale perchè apre la porta al riconoscimento di eventuali richieste risarcitorie dell'avo, ogni qual volta il suo diritto
sia stato colposamente o dolosamente violato dall'esercente la potestà.Solo i genitori possono chiedere la revisione delle condizioni di separazione.
L’interpretazione letterale degli artt. 155 ter c.c. e 710 c.p.c. esclude la legittimazione dei nonni a chiedere la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.Gli ascendenti non vantano un diritto di visita direttamente tutelabile nei confronti dei nipoti.
Non è ravvisabile un diritto degli ascendenti e dei parenti ad avere rapporti personali con la prole, ma solo un diritto del minore a conservare detti rapporti, ove in precedenza fossero significativi.artt. 147, 148, 155, 155 ter, 333-336, 433, 536 c.c.
artt. 105, 708, 710 c.p.c.
