Preliminare di vendita
Documenti, appunti, circolari, articoli e ricerche in tema di contatto preliminare:Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122
Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210.
- Art. 1. - Definizioni
- Art. 2. - Garanzia fideiussoria
- Art. 3. - Rilascio, contenuto e modalità di escussione della fideiussione
- Art. 4. - Assicurazione dell'immobile
- Art. 5. - Applicabilità della disciplina
- Art. 6. - Contenuto del contratto preliminare
- Art. 7. - Modificazioni all'articolo 39 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
- Art. 8. - Obbligo di cancellazione o frazionamento dell'ipoteca antecedente alla compravendita
- Art. 9. - Diritto di prelazione
- Art. 10. - Esenzioni e limiti alla esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare
- Art. 11. - Introduzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
- Art. 12. - Istituzione e finalità del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire
- Art. 13. - Requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo
- Art. 14. - Struttura e funzionamento del Fondo
- Art. 15. - Gestione del Fondo
- Art. 16. - Ulteriore disciplina per la gestione del Fondo
- Art. 17. - Contributo obbligatorio
- Art. 18. - Accesso alle prestazioni del Fondo ed istruttoria sulle domande
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
- Art. 69. - Definizioni
- Art. 70. - Documento informativo
- Art. 71. - Requisiti del contratto
- Art. 72. - Obblighi specifici del venditore
- Art. 73. - Diritto di recesso
- Art. 74. - Divieto di acconti
- Art. 75. - Rinvio alla generale disciplina dei contratti con particolari modalità di conclusione
- Art. 76. - Obbligo di fideiussione
- Art. 77. - Risoluzione del contratto di concessione di credito
- Art. 78. - Nullità di clausole contrattuali o patti aggiunti
- Art. 79. - Competenza territoriale inderogabile
- Art. 80. - Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera
- Art. 81. - Sanzioni
