Riscatto agrario del proprietario confinante coltivatore diretto

  • Cassazione Civile, sez. III, 23-02-1983, n. 1393

    Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione (e di riscatto) da parte del proprietario confinante coltivatore diretto, è necessario, alla stregua dell'art. 8, comma 1, della l. 26 maggio 1965 n. 590, richiamato dall'art. 7 della l. 14 agosto 1971 n. 817, che l'estensione complessiva dei terreni - quelli posseduti dal suddetto in proprietà o in enfiteusi e quelli oggetti della prelazione (o del riscatto) - non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

    Cassazione Civile, sez. III, 09-02-1982, n. 758

    Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazioni agrarie previsto dall'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590), che l'art. 7, comma 2 della l. 14 agosto 1971 n. 817 ha esteso al proprietario coltivatore diretto di terreno confinante con il fondo offerto in vendita, nella valutazione delle relative condizioni ed in ispecie della capacità lavorativa del confinante che agisce per la prelazione od il riscatto agrari, occorre tener conto del criterio soggettivo di cui all'art. 31 della legge n. 590 del 1965 e cioè che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e governo del bestiame, cui corrisponde il criterio oggettivo di cui all'art. 8 della stessa legge, per il quale è necessario che il fondo oggetto della prelazione, in aggiunta a quello posseduto, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa familiare del coltivatore diretto; l'accertamento dell'esistenza di siffatte condizioni è rimesso al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione esente da vizi di logica e di diritto.