Class action
Class action all'italiana atto secondo: un cantiere ancora aperto.
Autore: Francesco Tedioliin Obbligazioni e contratti, 2009, fasc. 12, pagg. 998 - 1007.
a) Le novità introdotte dal nuovo art. 140 bis c. cons.
Numerosissime sono le novità,
in tema di azione di classe, introdotte dal nuovo art. 140 bis c. cons. Il legislatore, facendo tesoro delle osservazioni
critiche dei primi commentatori, ha riformato l’istituto e, tra l’altro: 1) riconosciuto la legittimazione del singolo componente della classe a
proporre l’azione, aggregando gli interessi degli altri soggetti lesi; 2) precisato con più attenzione i diritti oggetto di tutela;
3) definito i caratteri e la natura dell’atto di adesione; 4) eliminato la possibilità di proporre altre azioni di classe aventi il medesimo oggetto
e la facoltà di intervenire nel giudizio collettivo; 5) prescritto che la sentenza resa al termine del giudizio non sia più di solo accertamento ma,
anche, di condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni; 6) conseguentemente rimosso ogni traccia dei giudizi individuali di completamento
ovvero delle procedure conciliative volte alla liquidazione dei danni.
b) Le prospettive aperte dal nuovo strumento di tutela
È prematuro pronosticare quale sarà il grado di effettività offerto da questo nuovo strumento di tutela giurisdizionale; certo è che la disciplina attuale necessita di ulteriori regole integrative che colmino i notevoli spazi di incertezza ancora presenti nello scarno testo riformato.Art. 140 bis
Art. 2, co. 446-449, l. 24.12.2007, n. 244;
L. 23.7.2009, n. 99;
