Riscatto agrario e pagamento del prezzo
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Cassazione Civile, sez. III, 12-11-1994, n. 9552
Nel caso in cui il diritto di riscatto in favore del coltivatore diretto previsto dall'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590 sia esercitato con domanda giudiziale,
quest'ultima anche se sottoscritta dal solo difensore, attraverso la procura alla lite rilasciata in calce o a margine,
assume anche valore di manifestazione di volontà negoziale direttamente riferibile alla parte.
Pertanto, il termine per il versamento del prezzo di acquisto previsto dal suddetto art. 8 decorre dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente
o dall'adesione comunque manifestata nel corso del giudizio (nella specie, con comparsa di risposta).
Cassazione Civile, sez. III, 25-02-1993, n. 2381
In tema di prelazione agraria e di riscatto, qualora, nel corso del giudizio instaurato dall'avente diritto al riscatto previsto dall'art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590,
il compratore retrattato dichiari di aderire alla domanda del retraente, il termine trimestrale previsto per il pagamento del prezzo
della l. 8 gennaio 1979 n. 2 decorre dalla data della dichiarazione di adesione.