Obbligo di riesame delle decisioni definitive incompatibili con il diritto comunitario - Corte di Giustizia di
Bruxelles, Grande Sezione, sentenza 12 febbraio 2008, in Causa 2/2006
In circostanze particolari, un organo amministrativo nazionale può essere tenuto, in applicazione del principio di cooperazione derivante dall’art. 10 CE,
a riesaminare una decisione amministrativa divenuta definitiva in seguito all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali interni,
al fine di tener conto dell’interpretazione della disposizione pertinente di diritto comunitario nel frattempo accolta dalla Corte.
Il diritto comunitario non impone alcun limite temporale per presentare una domanda diretta al riesame di una decisione amministrativa divenuta definitiva.
Gli Stati membri rimangono tuttavia liberi di fissare termini di ricorso ragionevoli, conformemente ai principi comunitari di effettività e di equivalenza.
Giudicato sostanziale e violazione del diritto comunitario - Corte di Giustizia di
Bruxelles, Grande Sezione, sentenza 18 luglio 2007, in Causa 119/2005
Il diritto comunitario osta all'applicazione di una disposizione del
diritto nazionale, come l’art. 2909 del codice civile italiano, volta a
sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata, nei limiti in cui
l’applicazione di tale disposizione impedisce il recupero di un
aiuto di Stato erogato in contrasto con il diritto comunitario e la
cui incompatibilità con il mercato comune è stata dichiarata con
decisione della Commissione delle Comunità europee divenuta
definitiva.
Illegittimità del divieto assoluto di detrazione dell'IVA sulle auto
utilizzate per attività d'impresa (o di lavoro autonomo) - Corte di
Giustizia di Bruxelles, sentenza 14 settembre 2006, in Causa 228/2005
L'art. 17, n. 7, prima frase, della sesta direttiva 77/388 deve essere
interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro ad escludere
alcuni beni dal regime delle detrazioni dell'imposta sul valore aggiunto
senza previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore
aggiunto, istituito all'art. 29 della detta direttiva. La detta disposizione
non autorizza nemmeno uno Stato membro ad adottare provvedimenti che
escludano alcuni beni dal regime delle detrazioni di tale imposta ove siano
privi di indicazioni quanto alla loro limitazione temporale e/o facciano
parte di un insieme di provvedimenti di adattamento strutturale miranti a
ridurre il disavanzo di bilancio e a consentire il rimborso del debito
pubblico.
Qualora un'esclusione dal regime delle detrazioni non sia stata
stabilita conformemente all'art. 17, n. 7, della sesta direttiva 77/388, le
autorità tributarie nazionali non possono opporre ad un soggetto passivo una
disposizione che deroga al principio del diritto alla detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto enunciato dall'art. 17, n. 1, di tale
direttiva. Il soggetto passivo cui sia stata applicata tale misura
derogatoria deve poter ricalcolare il suo debito d'imposta sul valore
aggiunto conformemente alle disposizioni dell'art. 17, n. 2, della sesta
direttiva 77/388 nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati
ai fini di operazioni soggette ad imposta.
Forum non conveniens e convenzione di Bruxelles - Corte di Giustizia di
Bruxelles, Grande Sezione, sentenza 1 marzo 2005, in Causa 281/2002
Convenzione di Bruxelles - Sfera di applicazione territoriale - Art. 2 -
Competenza - Incidente verificatosi in uno stato non contraente - Danni alla
persona - Azione proposta in uno stato contraente nei confronti di una
persona domiciliata nel detto Stato ed altri convenuti domiciliati in uno
Stato non contraente - eccezione del forum non conveniens -
Incompatibilità con la Convenzione di Bruxelles.
Court of Appeal 19 giugno 2002 case Owusu v. Jackson and Ors):
Provvedimento di trasmissione degli atti alla Corte di giustizia con le
questioni pregiudiziali