Trib. Mantova, 18 aprile 2011 - Trust - Segregazione totale - Stato di insolvenza - Abusivo utilizzo
- Effetti.
Un trust liquidatorio che si ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio
aziendale, quando l'impresa si trova già in stato di insolvenza (ed avrebbe pertanto dovuto accedere agli istituti concorsuali), è incompatibile con
la clausola di salvaguardia di cui all'art. 15, lettera e) della convenzione dell'Aja 1 luglio 1985. Un trust attuato in tale situazione costituisce
un atto privatistico che mira a sottrarre agli organi della procedura concorsuale la liquidazione dei beni in assenza del presupposto sul quale poggia
il potere dell'imprenditore di gestire il proprio patrimonio, ossia che l'impresa sia dotata di mezzi propri. Se così non fosse a qualunque imprenditore
insolvente che intende evitare il fallimento potrebbe essere consentito lo spossessamento di tutti i propri beni mediante conferimento in trust
rendendoli non aggredibili dai creditori. In questo caso, la causa in concreto perseguita dal disponente si pone in contrasto con le norme di cui
agli articoli 13 e 15, lettera e) della citata convenzione e comporta la nullità dell'atto istitutivo del trust o comunque la nullità dell'effetto
segregativo che ne scaturisce. Lo scopo di protezione dichiarato dal trust costituisce pertanto non un mezzo di tutela del patrimonio nell'interesse
dei creditori bensì un abusivo utilizzo del trust finalizzato a sottrarre il disponente alla legislazione concorsuale italiana e comunque un atto
negoziale in frode alla legge ex art. 1344 c.c. in quanto mirante a realizzare effetti (la sottrazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente
ai creditori) ripugnanti per l'ordinamento giuridico italiano.
Il trust cd. liquidatorio istituito quando l'impresa si trovi già in stato di insolvenza può armonizzarsi con l'articolo 15 della convenzione dell'Aja
1 luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, esclusivamente alla condizione che contenga clausole che ne limitino l'operatività
in caso di insolvenza e che prevedano la restituzione agli organi della procedura concorsuale dei beni conferiti in trust. In difetto di tale previsione,
l'atto istitutivo del trust deve ritenersi affetto da nullità in quanto diretto ad eludere le norme imperative che presiedono alla liquidazione concorsuale.
Tribunale di Mantova in composizione collegiale - Dott. Mauro Bernardi Presidente relatore - 1 aprile 2008
Concordato fallimentare - Omologazione della proposta e valutazione dei voti.
Tribunale di Mantova – 23 maggio 2007 – Est. A. Pini Bentivoglio.
Separazione coniugi – gravame contro i provvedimenti pronunciati dal presidente del tribunale – errori di valutazione – circostanze sopravvenute – distinzione.
Qualora, con riferimento ai provvedimenti pronunciati dal presidente del tribunale nei giudizi di separazione coniugi, la parte
lamenti errori di valutazione da parte del presidente su fatti portati alla sua conoscenza e, quindi, impugni
l’ordinanza presidenziale, dovrà proporre reclamo, entro il termine perentorio previsto dall’art. 708, comma 4,
c.p.c., avanti alla corte d’appello; qualora, invece, affermi l’esistenza di circostanze sopravvenute
o di fatti preesistenti di cui si è acquisita conoscenza successivamente, ovvero fatti emergenti da una
successiva attività istruttoria, dovrà richiedere al giudice istruttore la revoca o la modifica del provvedimento
presidenziale ai sensi dell’art. 709, ultimo comma, c.p.c.
Giudice unico Dott. Luigi Bettini Sent. n. 1397/2002
Opposizione all'esecuzione ex art. 615/2 c.p.c. - sentenza penale di
condanna di primo grado contenente anche statuizioni civili - riforma da
parte del giudice d'Appello- annullamento della sentenza di secondo grado da parte del Supremo Collegio - inidoneità a far
rivivere la sentenza di primo grado - inesistenza della sentenza di primo
grado e conseguente mancanza di un titolo esecutivo in capo al procedente.
Giudice unico Dott. Luigi Bettini Sent. n. 365/2004
Opposizione all'esecuzione ex art. 615/2 c.p.c. - sentenza di rigetto
della domanda principale contenente condanna accessoria al pagamento delle
spese di lite - idoneo titolo per procedere ad esecuzione forzata - Il
Tribunale di Mantova anticipa Cass. Civ. 10 novembre 2004, n. 21367 che
riconosce la generalizzata esecutività di tutti i capi delle sentenze di
primo grado aventi portata condannatoria.
Giudice unico Dott. Luigi Bettini Sent. n. 626/2004
Opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. - Opponibilità
del pegno, costituito su titoli obbligazionari, al creditore sequestrante -
validità ed efficacia del provvedimento di sequestro conservativo - il
creditore pignoratizio non può opporsi all'esecuzione per sottrarre il bene
al pignoramento - conseguente carenza di interesse ad agire in opposizione
all'esecuzione.