Corte Costituzionale, Sentenza 23 maggio 2008, n. 169
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 1° dicembre 1970, n. 898
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3bis,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale)
comma inserito dalla relativa legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di
processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali),
limitatamente alle parole «del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza,».
Corte Costituzionale, Sentenza 24 ottobre 2007, n. 348
dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333 e succ. modd.,
norma che, ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione dei suoli edificabili,
prevede il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato.
Corte Costituzionale, Sentenza 12 ottobre 2007, n. 340
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma II, del D.
lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui
stabilisce: «in quest’ultimo caso i fatti affermati dall’attore, anche quando il
convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono
non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di
questa».
Corte Costituzionale, Sentenza 24 luglio 2007, n. 321
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, lettera a),
del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui non prevede anche l'ipotesi
che il convenuto abbia svolto difese dalle quali sorga l'esigenza dell'esercizio
del diritto di replica dell'attore.
Corte Costituzionale, Ordinanza 19 novembre 2004, n. 350
Non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 184-bis
e 644 del codice di procedura civile, «nella parte in cui il primo prevede,
anche per interpretazione di diritto vivente, che non siano oggetto di
rimessione in termini decadenze in cui è incorsa la parte per causa ad essa non
imputabile che si siano verificate prima della instaurazione del processo; e il
secondo nella parte in cui non prevede che il creditore che ottiene un decreto
ingiuntivo e non riesca a notificarlo tempestivamente per cause ad esso non
imputabili non possa ottenere un provvedimento che lo rimetta in termini ai fini
della ulteriore notificazione»
Decreto del Presidente della Corte Costituzionale 21 luglio 2004
Gazzetta Ufficiale, 29-07-2004, n. 176, Serie Generale Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
Corte Costituzionale, Sentenza 16 luglio 2004, n. 232
Capo di condanna alle spese e sentenza di rigetto della domanda attorea
principale: il principio di soccombenza e il concetto di decisione
accessoria
Corte Costituzionale, Sentenza 6 luglio 2004, n. 204
La Corte costituzionale ridisegna il sistema di riparto di giurisdizione
fondato sui "blocchi di materie" e dichiara la parziale
incostituzionalità degli artt. 33 e 34 d. lgs. n. 80/1998 come modificati
dall'art. 7 della legge n. 205/2000, nella parte in cui devolvono alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la materia dei servizi
pubblici e le controversie involgenti meri "comportamenti" inerenti l';uso del territorio
Corte Costituzionale, Sentenza 5 luglio 2004, n. 207
Legittimità costituzionale del'art. 819, comma II, c.p.c., che non
consente agli arbitri la sospensione facoltativa del giudizio
Corte Costituzionale, Sentenza 5 aprile 2004, n. 114
E' incostituzionale il codice della strada nella parte in cui, all'art.
204-bis, impone l'obbligo di cauzione per far ricorso al giudice di pace
contro le sanzioni inflitte sulla base delle nuove regole stradali
Corte Costituzionale, Sentenza 2 aprile 2004, n. 107
La notificazione si perfeziona, per il notificante, con la consegna
dell'atto all'fficiale giudiziario, da quel momento è possibile l'iscrizione a ruolo