Giurisprudenza in tema di trust:
Trib. Urbino, 11 novembre 2011 - Trust - Successione ereditaria - Liceità.
È valida la costituzione di un trust interno ed è lecito lo scopo pratico perseguito dallo stesso e dai correlati atti di dotazione
supportati da causa esterna al pari degli atti di conferimento delle società e degli atti di dotazione delle fondazioni.
Trib. Reggio Emilia, 27 agosto 2011 - Trust - Interessi meritevoli di tutela
- Effetti.
E’ valido il trust interno istituito per proteggere interessi meritevoli di tutela, anche quando è autodichiarato (la figura del “disponente” e quella del “trustee” coincidono).
In particolare, è valido il trust interno diretto a “favorire la liquidazione armonica della società, prevenendo azioni giudiziarie e procedure concorsuali”, in cui il disponente, al fine di raggiungere tale finalità, ha segregato i propri beni personali nominandosi trustee nell’interesse dei creditori della società.
Inoltre, i beni in trust sono univocamente vincolati allo scopo del trust e, pur appartenendo al trustee, entro certi limiti sono impignorabili.
Trib. Mantova, 18 aprile 2011 - Trust - Segregazione totale - Stato di insolvenza - Abusivo utilizzo
- Effetti.
Un trust liquidatorio che si ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio
aziendale, quando l'impresa si trova già in stato di insolvenza (ed avrebbe pertanto dovuto accedere agli istituti concorsuali), è incompatibile con
la clausola di salvaguardia di cui all'art. 15, lettera e) della convenzione dell'Aja 1 luglio 1985. Un trust attuato in tale situazione costituisce
un atto privatistico che mira a sottrarre agli organi della procedura concorsuale la liquidazione dei beni in assenza del presupposto sul quale poggia
il potere dell'imprenditore di gestire il proprio patrimonio, ossia che l'impresa sia dotata di mezzi propri. Se così non fosse a qualunque imprenditore
insolvente che intende evitare il fallimento potrebbe essere consentito lo spossessamento di tutti i propri beni mediante conferimento in trust
rendendoli non aggredibili dai creditori. In questo caso, la causa in concreto perseguita dal disponente si pone in contrasto con le norme di cui
agli articoli 13 e 15, lettera e) della citata convenzione e comporta la nullità dell'atto istitutivo del trust o comunque la nullità dell'effetto
segregativo che ne scaturisce. Lo scopo di protezione dichiarato dal trust costituisce pertanto non un mezzo di tutela del patrimonio nell'interesse
dei creditori bensì un abusivo utilizzo del trust finalizzato a sottrarre il disponente alla legislazione concorsuale italiana e comunque un atto
negoziale in frode alla legge ex art. 1344 c.c. in quanto mirante a realizzare effetti (la sottrazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente
ai creditori) ripugnanti per l'ordinamento giuridico italiano.
Il trust cd. liquidatorio istituito quando l'impresa si trovi già in stato di insolvenza può armonizzarsi con l'articolo 15 della convenzione dell'Aja
1 luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, esclusivamente alla condizione che contenga clausole che ne limitino l'operatività
in caso di insolvenza e che prevedano la restituzione agli organi della procedura concorsuale dei beni conferiti in trust. In difetto di tale previsione,
l'atto istitutivo del trust deve ritenersi affetto da nullità in quanto diretto ad eludere le norme imperative che presiedono alla liquidazione concorsuale.
Trib. Reggio Emilia, 14 marzo 2011 - Trust - Revocatoria fallimentare - Contratto atipico
- Effetti.
Non appare meritevole di tutela il trust costituito dal liquidatore mediante conferimento dell'intero patrimonio societario attivo
e passivo con lo scopo dichiarato di agevolare "l'eventuale commercializzazione del patrimonio, prevenendo eventuali azioni revocatorie
concorsuali" ed altresì di provvedere al pagamento dei creditori sociali nel rispetto della par condicio qualora, dall'analisi
complessiva dell'atto istitutivo, si possa affermare che il trust in esame non fornisca alcuna utilità aggiuntiva alla liquidazione
della società se non quella di sgravare il liquidatore dei compiti ad esso imposti dalla legge e di assegnargli la posizione di
trustee; ulteriori elementi che inducono a dubitare della meritevolezza di tale tipo di trust possono essere indicati nel fatto
che lo stesso sia stato costituito subito dopo l'inizio della messa in liquidazione della società ed induca a ritenere fondato
il timore che la sua istituzione sia in realtà finalizzata ad ostacolare le pretese creditorie nei confronti delle società
nonché a dilazionare eventuali istanze di fallimento allo scopo di far decorrere il termine annuale cui all'articolo 10,
legge fallimentare - R.D. n. 267/1942.
Cass. pen., 30 marzo 2011, n. 13276 - Trust - Conferimento del patrimonio in trust - Nullità
- Effetti.
Il trust, tipico istituto di diritto inglese, si sostanzia nell'affidamento ad un terzo di determinati beni perché questi li amministri
e gestisca quale "proprietario" (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poi restituirli, alla fine del periodi di durata del trust,
ai soggetti indicati dal disponente. Presupposto coessenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità
di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive.
Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente,
il trust è nullo (sham trust) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio.
Tribunale di Milano, sentenza 29 ottobre 2010 - Trust - Fallimento - Insolvenza dell'impresa - Conferimento del patrimonio in trust - Nullità
- Sussistenza - Derogabilità della disciplina concorsuale - Condizioni - Limiti.
Il trust liquidatorio, nel quale l'impresa disponente, in stato di insolvenza, ex art. 5 legge fall., abbia segregato l'intero patrimonio aziendale,
deve essere dichiarato nullo, ai sensi degli artt. 1418 cod. civ. e 15 lett. e) della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364.
In base all' art. 15, infatti, la separazione patrimoniale ed il vincolo di destinazione dei beni, propri del trust,
non possono sopravvivere al fallimento del conferente o del trustee, con la conseguenza che i beni di costoro, anche se oggetto del trust,
devono essere assoggettati alla disciplina del fallimento. L'atto costitutivo del trust liquidatorio dovrà, pertanto, contenere necessariamente clausole che ne limitino
l'operatività in caso di insolvenza, ed, in particolare, che prevedano la restituzione dei beni conferiti in trust al curatore.
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Autorizzazione del giudice delegato per nomina di legale per la redazione di trust autodichiarato - Tribunale di Bologna 22 marzo 2010
Atto istitutivo di trust autodichiarato
Tribunale di Bologna 22 marzo 2010 - Fallimento - Riscossione di credito -
Cessione di immobile da parte del debitore per reperire i fondi necessari al pagamento -
Tutela preventiva del diritto della procedura - Atto istitutivo di trust autodichiarato -
Partecipazione del curatore alla vendita dell'immobile - Pagamento del prezzo alla procedura.
Trib. Alessandria, 24 novembre 2009 - Trust – Lex fori – Violazione di norme inderogabili – Nullità – Esclusione – Applicazione degli strumenti previsti dalla lex fori.
In base all’art. 15 della convenzione dell’Aja, la legge applicabile al trust non può essere d’ostacolo all’applicazione delle disposizioni inderogabili
della lex fori, tra le quali rientrano, per espressa previsione, le norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza; dall’applicazione
di tale disposizione, discende che il trust istituito in violazione di norme inderogabili non è di per sé nullo, ma solo soggetto a quanto diversamente previsto dalla legge del foro.
Violazione di norme inderogabili – Attuazione dello scopo del trust con modalità alternative – Necessità.
Qualora l’istituzione del trust comporti la violazione di norme inderogabili previste dalla lex fori, in base al secondo comma dell’art. 15 della convenzione dell’Aja, il giudice dovrà comunque cercare di attuarne gli scopi in modo alternativo.
Lesione degli interessi dei creditori – Strumenti di tutela – Azioni revocatorie.
Dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 della convenzione dell’Aja, consegue che qualora il trust leda gli interessi dei creditori la tutela
a questi accordata sarà quella riconosciuta dalla lex fori in presenza di atti lesivi dei loro diritti, tutela che in Italia si realizza mediante
l’azione revocatoria ordinaria o fallimentare.
Natura gratuita od onerosa dell’atto istitutivo – Rapporto tra disponente e beneficiari – Rilevanza – Piano attestato ex art. 67, lett d) legge fall. – Natura solutoria – Sussistenza.
Benchè dal punto di vista del disponente l’atto di trasferimento dei beni in trust abbia carattere gratuito,
al fine di determinare la natura gratuita od onerosa di tale atto, occorre fare riferimento al rapporto tra disponente e destinatari,
con la conseguenza che avrà natura liberale l’atto con il quale il disponente assoggetta determinati beni al trust con finalità liberali
nei confronti dei beneficiari, mentre avrà natura onerosa l’atto con il quale i beni siano destinati all’adempimento di una obbligazione.
(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che avesse natura solutoria l’atto istitutivo di un trust finalizzato al superamento
della crisi dell’impresa mediante la predisposizione di un piano ai sensi dell’art. 67 lett d) legge fall.).
Corte d'Appello di Milano, 29 ottobre 2009 Fallimento – Stato di insolvenza – Trust – Tutela dei creditori – Omesso perseguimento dello scopo del trust.
Non vale ad escludere lo stato di insolvenza ex art. 5 legge fallimentare, e deve pertanto essere confermata
la sentenza dichiarativa di fallimento della società disponente che, prima dell’apertura del concorso,
abbia costituito un trust avente ad oggetto l’intero patrimonio societario, quando tale operazione
si sia rivelata solo formalmente finalizzata a tutelare i creditori, ed abbia piuttosto dato luogo
ad una liquidazione atipica diretta in realtà alla sottrazione-distrazione dei beni sociali rispetto
al loro impiego e finalità di regolazione dei debiti (nella specie, il trustee, fallito in proprio
e coincidente con il legale rappresentante della società disponente pure dichiarata fallita, a due anni
di distanza dall’istituzione del trust non aveva presentato alcun serio programma di liquidazione, né
aveva effettuato alcun pagamento a favore dei creditori sociali, verso i quali erano mancate adeguate
forme di comunicazione e di fattivo coinvolgimento).
Tribunale di Milano, 16 giugno 2009 - Trust con funzione liquidatoria e successivo fallimento dell'impresa.
In virtù della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, devono ritenersi riconosciuti all'interno dell'ordinamento italiano
non solo i trust internazionali - che presentino cioè elementi di estraneità rispetto a detto ordinamento
(residenza del disponente, del trustee,
dei beni a segregarsi) - ma anche i trust interni, cioè i trust che non presentino alcun elemento di estraneità con l'ordinamento italiano
né di carattere oggettivo (avuto riguardo ai beni conferiti in trust), né di carattere soggettivo (in relazione alla persone del disponente
ovvero a quella del trustee), ad eccezione della legge applicabile al trust.
In linea di principio non può ritenersi incompatibile con la disciplina concorsuale – e quindi abusivo ex art. 13 conv. –
un trust liquidatorio che persegua per conto del disponente in bonis finalità di tutela dei creditori quali beneficiari del trust.
Nel caso di trust liquidatorio istituito a tutela della massa dei creditori quando la società disponente non era insolvente,
la successiva dichiarazione di fallimento di quest'ultima si configura come causa sopravvenuta
di scioglimento dell'atto istitutivo del trust, analogamente a quelle ipotesi negoziali la cui prosecuzione
è incompatibile con la dichiarazione di fallimento.
Tribunale di Milano, ordinanza 17 luglio 2009 - Fallimento - Trust liquidatorio - Azioni di non riconoscibilità del trust - Competenza - Vis attractiva del tribunale fallimentare - Sussistenza.
Le azioni di non riconoscibilità del trust ai sensi dell'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985,
le azioni ex artt. 43, 44 e 64 l.f., e quelle di nullità e di simulazione del trust, svolte dal fallimento della società disponente nei confronti del trustee,
rientrano fra quelle soggette alla vis attractiva del concorso ai sensi dell'art. 24 l.f., trattandosi di azioni che derivano dal fallimento
e che in conseguenza del fallimento subiscono una deviazione dallo schema tipico perché di fatto propongono questioni di diritto che vanno decise
in base a norme o principi del concorso.
Tribunale di Milano, ordinanza 22 ottobre 2009
Può essere disposto il sequestro giudiziario ex art. 670 cod. proc. civ., con conseguente nomina di un custode giudiziario,
sui beni aziendali vincolati da una società in stato di insolvenza in un trust liquidatorio a favore dei creditori,
dovendosi ritenere sussistenti tanto il requisito del fumus boni iuris (attesa la nullità del trust stesso in quanto istituito in situazione di
insolvenza e, quindi, in definitiva, volto a sottrarre agli organi della procedura fallimentare la liquidazione dei beni aziendali)
sia del periculum in mora (atteso il fatto che l'amministrazione dei beni segregati è stata sottratta agli organi della procedura concorsuale
e che sono stati compiuti atti dispositivi dei beni stessi in contrasto con gli scopi della procedura stessa senza che alcuna informazione
sulla gestione dei beni fosse mai stata fornita al curatore fallimentare).
Deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 15, lett. e) della Convenzione dell'Aja del 16 ottobre 1989, n. 364,
il trust liquidatorio nel quale l'impresa disponente, già in stato di insolvenza ex art. 5 legge fall. - R.D. n. 267/1942,
abbia segregato l'intero patrimonio aziendale, poiché le regole pubblicistiche che presiedono alle procedure concorsuali sono derogabili
in via privatistica solo in forza di accordi con i creditori (che rappresentino la maggioranza qualificata dei crediti ex art. 182-bis l.f.),
ma non attraverso un atto di disposizione che renda il patrimonio dell'impresa del tutto insensibile alle esigenze dell'esecuzione concorsuale e
del suo controllo da parte dei creditori.
Tribunale di Torino, ordinanza 5 maggio 2009 - Trust liquidatorio - azione revocatoria - inefficacia dell'atto di conferimento dei beni in trust
- cessazione dell'effetto segregativo - creditore del disponente - trustee - espropriazione presso il terzo pignorato.
Il creditore che abbia esperito vittoriosamente l'azione revocatoria dell'atto di conferimento di beni in trust da parte del proprio debitore,
e nei cui confronti detto atto sia stato dichiarato inefficace dal giudice, può legittimamente sottoporre a pignoramento
i beni che siano nella titolarità del trustee facendo ricorso alle forme dell'espropriazione
presso il terzo proprietario, atteso il venir meno del vincolo segregativo nascente dall'atto istitutivo del trust.
Tribunale di Cassino, 8 gennaio 2009
Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione de L'Aja è possibile negare il riconoscimento di un trust "interno"
nel caso in cui il ricorso all'istituto e alla disciplina straniera appaia fraudolento,
volto, cioè, a creare situazioni in contrasto con l'ordinamento in cui il negozio deve operare.
In tal caso, il giudice dovrà valutare se l'atto istitutivo del trust sia o meno portatore di interessi
meritevoli di tutela senza limitarsi alla semplice definizione dello scopo, ma estendendo l'analisi al "programma"
che si è prefissato il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust.
Posto che la mancata previsione di un corrispettivo è indice di gratuità dell'atto di trasferimento di beni in trust,
può essere accolta l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. di tale atto ove risulti provata,
anche per presunzioni, la consapevolezza in capo al debitore disponente del pregiudizio arrecato agli interessi del creditore.
Tribunale di Reggio Emilia, ord. 14 maggio 2007
Il "trust" autodichiarato istituito dal socio accomandatario di una società in accomandita semplice
su beni immobili di sua proprietà per il pagamento dei creditori sociali è
da considerarsi astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico italiano;
di conseguenza, deve essere sospeso il procedimento esecutivo immobiliare promosso da un creditore
della società in accomandita semplice, avente ad oggetto beni conferiti nel "trust" (da considerarsi in via di principio inaggredibili da parte dei creditori
del disponente e, quindi, non assoggettabili ad esecuzione forzata).
Ai sensi del'art. 13 della Convenzione dell'Aja 10 luglio 1985 è possibile (al giudice) negare il riconoscimento di un "trust interno"
nel caso in cui il ricorso all'istituto e alla disciplina straniera appaia fraudolento,
tale per cui il riconoscimento appaia ripugnante all'ordinamento. Si deve dunque valutare
se l'atto istitutivo del trust è (o non è) portatore di interessi che sono meritevoli di tutela
per l'ordinamento giuridico, senza limitarsi alla semplice definizione dello "scopo", ma estendendo
l'analisi al "programma" che si è prefissato il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust.
In altri termini, occorre esaminare la meritevolezza della causa "concreta" del trust. Il trust è, rispetto al
nostro ordinamento, uno strumento residuale, al quale ricorrere quando gli ordinari strumenti civilistici non
consentono di conseguire il medesimo obbiettivo, che, però, deve rappresentare interessi meritevoli di tutela e
non ripugnanti per il sistema.