Pubblicità, effetti dell'iscrizione e della cancellazione
Documenti e giurisprudenza in tema di diritto societario:
Appello Milano, 18 aprile 2012
È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c.
nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese,
che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata,
sino alla formazione del giudicato. L'impossibilità di identificare un successore nel processo e nella res litigiosa in caso di estinzione della società
per intervenuta cancellazione e, dunque, di un soggetto legittimato a stare in giudizio, nei cui confronti poter proseguire il processo,
instaurando il giudizio d’impugnazione, viola non soltanto il principio di eguaglianza, di cui all'articolo 3 Cost,
anche nelle sue declinazioni in termini di ragionevolezza - intesa come generale esigenza di coerenza dell’ordinamento giuridico -
ma viola, altresì, i canoni fondamentali del giusto processo e del diritto alla difesa e alla tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 111 Cost.
Cass. civ., 07-02-2012, n. 1677
L'estinzione della società rende carente di legittimazione attiva l'ente laddove sia attivata una procedura esecutiva posteriormente
alla cancellazione dal registro delle imprese.
Cass. civ., 16-07-2010, n. 16758
In caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese,
i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione
ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento
inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci.
Cass. civ. Sez. Unite, 22-02-2010, n. 4062
L'art. 2495, secondo comma, c.c., come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 6/2003, è norma innovativa e ultrattiva,
che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni al registro delle imprese di società di capitali
e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004).
Essa prevede a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità,
e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire.
Riconosce, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l'entrata in vigore della norma,
con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intraannuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 preleggi,
e dell'art. 73 Cost., ultimo comma.
Dalla stessa data per le società di persone, esclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro,
impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema,
può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività dell'impresa collettiva,
opponibile dal 1° luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c..
La natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1° gennaio 2004 degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future
per le società di capitali che con esse si estinguono comporta,
anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società,
si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità,
che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall'insieme delle norme pregresse e di quelle novellate, che, per "analogia iuris",
determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa delle società di persone.
Per queste ultime, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa,
anche la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità della stessa natura,
desumendosi l'estinzione di esse dagli effetti della novella dell'art. 2495 c.c., sull'intero titolo V del libro quinto del codice civile
dopo la riforma parziale di esso, ed è l'evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.)
negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma.
Cass. civ. Sez. Unite, 22-02-2010, n. 4060
In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina
l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo,
soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6,
che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ.,
ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente,
in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva
e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca
in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data.
Idem
Cass. civ. Sez. Unite, 22-02-2010, n. 4061
Trib. Varese, 08-03-2010
In seguito all'intervento delle Sez. Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 4060/2010) è possibile affermare che la regola contenuta nell'art. 2495 c.c.,
secondo la quale la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, determina, in conseguenza della pubblicità legale ritualmente coltivata,
l'estinzione della società, è applicabile anche alle società di persone. Le azioni dei creditori sociali, dopo la cancellazione della società di persone,
vanno rivolte nei confronti dei soci.
Trib. Torino, 17-05-2010
Poiché a norma dell'articolo 2495, comma II, c.c., i soci di una società a responsabilità limitata rispondono dei debiti da questa contratti
e rimasti insoddisfatti solo se e nei limiti in cui hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione,
ne deriva che gli stessi non possono essere considerati successori universali nè successori a titolo particolare della società medesima nel vincolo obbligatorio,
con la conseguenza, sul piano processuale, che non vi sono soggetti cui spetta proseguire il processo di cui la società estinta sia stata parte;
pertanto, sulla domanda proposta contro la società che in corso di causa si cancelli del registro delle imprese, il giudice non può più statuire nel merito e
le domande proposte nella causa eventualmente riassunta nei confronti dei soci e del liquidatore della società dovranno essere dichiarate inammissibili.
Trib. Milano, 27-09-2004
La liquidazione di una società non impedisce di realizzare i crediti di laboriosa esazione attraverso cessioni ovvero di assegnarli ai soci in conto della quota di riparto.
E' anche possibile eliminare il credito dell’attivo patrimoniale in rapporto – per lo più – all’irrilevanza
economica della partita rispetto all’economia generale della procedura. In tale ipotesi vi è inequivoco “abbandono” del credito da parte degli organi sociali, di cui il debitore può avvantaggiarsi.
In definitiva, o il credito ha mutato titolare ovvero deve intendersi rinunciato, in collegamento con esigenze collettive di speditezza della fase liquidatoria, della quale il legislatore non prevede alcuna riapertura.