Processo di separazione: ordinanza presidenziale
Se l'ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale dà i provvedimenti di cui all'art. 708 c.p.c. o il giudice istruttore li modifica sia titolo idoneo ad iscrivere ipoteca giudiziale
Autore: Francesco TedioliIl testo integrale
L'Autore tratta della questione concernente la natura dell'ordinanza
ex art. 708 del codice di procedura civile, con la quale il Presidente del
Tribunale, in un processo di separazione, adotta le misure provvisorie, di
carattere patrimoniale, ritenute opportune nell'interesse dei coniugi o della
prole, nonché la natura dell'ordinanza emessa dal giudice designato che modifica
i predetti provvedimenti. In particolare, l'Autore dà atto delle osservazioni
che sono state promosse in sede dottrinale e giurisprudenziale circa la
possibilità di ritenere le ordinanze ex art. 708 c.p.c. titoli esecutivi
idonei per iscrivere ipoteca sui beni dell'obbligato. Infine, l'Autore, dato
atto del principio, comunque insuperabile, della tassatività dei titoli idonei a
iscrivere ipoteca giudiziale e dell'assenza di un'espressa previsione normativa
che autorizzi la costituzione della garanzia reale per le ordinanze ex
art. 708 c.p.c., riporta alcune sue riflessioni conclusive al riguardo.
artt. 156, 158 c.c.
art. 186 quater c.p.c.
art. 708 c.p.c.
art. 189 disp. att. c.p.c
