Trust e fallimento
Trust con funzione liquidatoria e successivo fallimento dell'impresa.
Autore: Francesco Tedioliin Trusts e attività fiduciarie, 2010, fasc. 5 (settembre), pagg. 494 - 508.
Il testo integrale
Dottrina e giurisprudenza più recenti riconoscono piena validità al trust interno.
E’ evidente, però, che tale istituto non può essere utilizzato per frodare la legge o per eludere le garanzie assicurate ai creditori dalla disciplina fallimentare.
In linea di principio, il trust con funzione liquidatoria è compatibile con la procedura concorsuale, se ha lo scopo di tutelare, per conto del disponente non ancora dichiarato fallito, i creditori-beneficiari del trust. Al disponente non è, invece, consentito segregare l’intero patrimonio sociale in prossimità del fallimento, sottraendo i beni alla disponibilità del curatore ed impedendo la liquidazione fallimentare. Se il trust è stato istituito quando la società non era ancora insolvente, il fallimento ne rappresenta una causa sopravvenuta di scioglimento; se, invece, è costituito da una società già insolvente, l’atto istitutivo deve essere considerato nullo sin dall’origine, perché è volto ad eludere le norme imperative che disciplinano la liquidazione concorsuale.
Corte d'Appello di Milano, 29 ottobre 2009
Tribunale di Milano, 16 giugno 2009
Tribunale di Milano, ordinanza 17 luglio 2009
Tribunale di Milano, ordinanza 22 ottobre 2009
Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dall'Italia con Legge 16 ottobre 1989, n.364:
relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento.
Jersey Law 11/1984 (Consolidation),TRUSTS LAW 1984
23rd March 1984 (with amendments to 27th October 2006), text in English and in Italian.
